Con delibera nazionale del 14 dicembre del Consiglio Nazionale UILPA, al fine di ottimizzare le risorse economiche e le già ridotte liberalità sindacali, si è deciso di promuovere la fusione per incorporazione delle strutture UILPA territoriali di Padova e Rovigo accorpandola alla struttura di UILPA Venezia.
Il Congresso del 7 Marzo p.v. sarà anche l’occasione per discutere delle migliori politiche sindacali da effettuare sui vari territori.
Noi non abbiamo paura del cambiamento, preferiamo governarlo avendo a cuore il bene dei servizi e la dignità dei laboratori.
Comunicato - UILPA Verona verso il V Congresso Territoriale “Ricominciamo” la solidarietà come valore - che si terrà Venerdì 23 febbraio 2018 alle ore 14.30 presso la Sala Lucchi Piazzale Olimpia, 3 - 37138 Verona
Fonte:ilpersonale
Interessante delibera ANACdel 24 gennaio 2018 che affronta un caso di incompatibilità tra l’incarico di responsabile di area in un Ente locale e quello di assessore in un Comune con popolazione superiore ai 15mila abitanti.
Come si legge all’interno della delibera, la questione riguarda la situazione di incompatibilità, ai sensi dell’articolo 12, co. 4, ex d.lgs. 39/2013, di un dipendente del suddetto Comune, che ha ricevuto dal sindaco l’incarico di responsabile di area, ai sensi dell’articolo 109, co. 2, d.lgs. 267/2000 e che, recentemente, è stato nominato assessore in un Comune con popolazione maggiore di 15.000 abitanti (Castelfranco Veneto – Treviso).
“A tal fine, il RPCT evidenzia che il citato articolo 12si riferisce letteralmente agli incarichi dirigenziali, mentre, nel caso concreto, essendo il Comune privo di dirigenti, il dipendente in questione espleta le funzioni apicali non a titolo originario – come avviene per i dirigenti – bensì a titolo derivato, a seguito di delega del Sindaco, ai sensi dell’articolo 109, co. 2, del d.lgs. 267/2000”.
Pubblicati in Gazzetta i nuovi importi per l'assegno per il nucleo familiare numeroso e di maternità per l'anno 2018
Fonte:studiocataldi
di Redazione - Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 13 febbraio scorso i nuovi importi 2018 dell'assegno mensile per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità.
Entrambe le misure, sono state rivalutate in base alla variazione media 2017 degli indici Istat dell'1,1%. Al contempo sono stati modificati anche i requisiti per averne diritto.
Pertanto, l'assegno mensile per il nucleo familiare ex art. 65 della l. n. 449/1999 (e successive modifiche) da corrispondere agli aventi diritto, ove spettante nella misura intera, per il 2018 è pari a 142,85 euro.
Per poter accedere alla misura, inoltre, relativamente alle domande per l'anno in corso, occorre avere un valore Isee pari a 8.650,11.
L'assegno di maternità, invece, da corrispondere per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, relative all'anno 2018 è pari (nella misura intera) a 342,62 euro mensili.
Per tutte le domande relative all'anno in corso, anche in tal caso cambia il valore dell'Isee, che diventa pari a 17.141,45 euro.
Leggi anche:
Assegni familiari: quando spettano e a chi
Assegni familiari e maternità: gli importi 2017
pubblico impiego | Dipendenti delle agenzie fiscali e incompatibilità professionali
(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 3622/18; depositata il 14 febbraio)
Il regime di incompatibilità e il divieto di cumulo di impieghi dei dipendenti delle agenzie fiscali è disciplinato dall’art. 4 d.P.R. n. 18/2002, norma di carattere speciale rispetto alla disciplina applicabile ai pubblici dipendenti in generale. È il principio affermato dallaCorte di Cassazione con la sentenza n. 3622/18, depositata il 14 febbraio.
pubblico impiego | Aspettativa retribuita per dottorato: a chi spetta?
(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 3096/18; depositata l’ 8 febbraio)
Fonte:DPL
L’aspettativa retribuita in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca è stata riservata dal legislatore al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come si desume dal riferimento alla prosecuzione del rapporto (per una durata minima di 2 anni) dopo il conseguimento del dottorato medesimo, ma si estende anche ai dipendenti pubblici con contratto a termine, qualora la durata del rapporto di lavoro sia compatibile con i requisiti previsti dall’art. 2 l. n. 476/1985. Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza 3096/2018, depositata l’8 febbraio 2018.
PRIMO WELFARE / Lavoro
Lavoro agile per il futuro della PA. Pratiche innovative per la conciliazione vita-lavoro
Al via il progetto biennale voluto dal Governo e destinato a introdurre lo smart working nelle amministrazioni pubbliche
FONTE: http://www.secondowelfare.it
Con un bando di gara indetto alla fine del 2017 - a fronte di una convenzione stipulata l'anno precedente dal Dipartimento della funzione pubblica e il Dipartimento per le pari opportunità (DPO) - il Governo ha stabilito l'attuazione del progetto pilota "Lavoro agile per il futuro della PA. Pratiche innovative per la conciliazione vita-lavoro".
L'iniziativa, che avrà durata biennale, è finalizzata alla definizione di metodologie e strumenti per l'introduzione e la sperimentazione di percorsi di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, alla realizzazione di azioni di comunicazione, sensibilizzazione e creazione di reti tra stakeholder.
I riferimenti normativi
L'iniziativa - sorta nell'ambito dell'Asse I, azione 1.3.5 (Interventi per la razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche, per il miglioramento dell'efficienza organizzativa e della gestione del Personale), del PON "Governance e Capacità istituzionale" 2014/2020 - getta le basi per l'implementazione del lavoro agile nella Pubblica Amministrazione. Operativo da quest'anno, il progetto sarà destinato a 15 amministrazioni pubbliche.
L'azione si pone in coerenza con le previsioni della Legge del 7 agosto 2015, n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", con riferimento agli interventi volti a favorire la conciliazione vita-lavoro. L'articolo 14 della legge prevede che le amministrazioni pubbliche adottino misure organizzative volte a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso meccanismi che favoriscono una organizzazione delle attività flessibile, non più incentrata sulla presenza fisica ma su risultati misurabili.
Le finalità
In linea con la Legge sopra citata, il progetto si propone di contribuire a sviluppare e diffondere nelle PA un nuovo modello culturale di organizzazione del lavoro più funzionale, flessibile e capace di rispondere agli indirizzi di policy e alle esigenze di innalzamento della qualità dei servizi nonché di maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, incidendo positivamente anche in termini di risparmio.
Le diverse attività progettuali mirano a promuovere un approccio sistemico all'adozione del lavoro agile che integri interventi su tecnologie digitali, policy organizzative, stili di leadership e in materia di organizzazione degli spazi di lavoro.
Le azioni concorreranno al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
Mediante la predisposizione di una apposita strumentazione operativa per la PA e la realizzazione di progetti pilota, il progetto vuole creare le condizioni per l'inserimento di una percentuale consistente di dipendenti in modalità di lavoro agile. A tal fine il DPO intende promuovere un'azione di sistema rivolta all'intero territorio nazionale che si svilupperà attraverso la realizzazione di approfondimenti teorici, manuali e toolkit, l'implementazione di progetti pilota, la realizzazione di azioni di comunicazione e sensibilizzazione e l'attivazione di una rete stabile di attori a supporto dell'azione di sistema.
Le linee di azione
Il progetto si svilupperà secondo le seguenti linee di azione:
Nel concreto, è previsto che il fornitore del servizio che verrà selezionato predisponga un toolkit operativo contenente strumenti e indicazioni concrete volte a costruire la metodologia di azione. Dovrà poi prevedere un affiancamento specialistico alle PA selezionate, giornate di formazione, la creazione di un sito web di progetto e di una piattaforma interattiva e azioni di comunicazioni mirate.
Il progetto prevede inoltre la realizzazione di almeno cinque giornate dedicate al lavoro agile sul modello di quanto realizzato dal Comune di Milano a partire dal 2014 (ne abbiamo parlato qui).
Le PA selezionate
Le 15 amministrazioni pubbliche (centrali, regionali e locali) selezionate per la sperimentazione pilota sono:
Sono state inoltre selezionate ulteriori 10 pubbliche amministrazioni centrali, locali e regionali, che hanno già avviato autonomamente percorsi di lavoro agile e alle quali sarà garantito un supporto in relazione a specifiche fasi delle sperimentazioni:
Riferimenti
Il bando di gara
Con la diffusione delle istruzioni Inps relative all'Anticipo Pensionisticodi Mercato è possibile finalmente individuare correttamente le platee dei cittadini che potranno fruire di questo nuovo strumento per anticipare l'uscita dal mondo del lavoro. Sino all'altro giorno - a seguito della proroga al 2019 dello strumento e degli effetti controversi della speranza di vitache spostava in avanti la data di pensionamento - vi erano diversi dubbi sulla reale possibilità di includere interamente la classe del 1956.
Ebbene la Circolare Inps numero 28 del 13 Febbraio 2018 ha indicato tra le righe che potranno chiedere lo strumento i lavoratori nati entro il 31 luglio 1956. Questi soggetti sono gli ultimi che riescono a centrare il requisito di una "distanza" dalla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia(calcolato in base alla normativa vigente attualmente, cioè 67 anni dal 2019) non superiore a 3 anni e 7 mesi entro il 31 dicembre 2019. E pertanto potranno ottenere l'Ape volontariodal 1° gennaio 2020 sino alla decorrenza della pensione di vecchiaia, cioè al 1° agosto 2023.
Se durante questo lasso di tempo l'età di pensionamento dovesse subire un ulteriore allungamento (sono previsti due scatti, il primo nel 2021 pari a 3 mesi, il secondo nel 2023 pari ad uno o due mesi a seconda degli scenari demografici) il prestito pensionisticopotrà essere "allungato" di quattro o cinque mesi a seconda di quanto scelto dal lavoratore al momento della domanda di Ape. In modo da garantire una continuità nella percezione del reddito sino alla pensione di vecchiaia. Ovviamente in tal caso i costi saranno più elevati.
Per tenere sotto controllo tutte queste novità e per aiutare i lettori a comprendere quando potranno effettivamente andare in pensione: il programma, disponibile a questo indirizzo, consente di verificare rapidamente la piu' vicina data di pensionamento (vecchiaia o anticipata) tenendo conto degli effetti sopra esposti.
Si rammenta, inoltre, che con l'approvazione definitiva della legge di bilancio per il 2018 sono state modificate nuovamente alcune regole per il pensionamento per i lavoratori iscritti a forme di previdenza pubbliche obbligatorie. La recente legge di bilancio ha dispensato dal predetto adeguamento gli addetti alle cd. mansioni gravose(che includono ben 15 categorie professionali dalle undici precedentemente) a condizione di vantare almeno 30 anni di contributi e che le predette attività risultino svolte per almeno sette anni negli ultimi dieci prima del pensionamento e di non risultare titolari, al momento del pensionamento, dell'Ape sociale. Guadagnano lo stop anche gli addetti alle mansioni usuranti e i lavoratori notturni di cui al Dlgs 67/2011(sempre a condizione di vantare almeno 30 anni di contributi). Da segnalare poi alcune limature sull'Ape sociale: le donne ottengono uno sconto di un anno per ogni figlio entro un massimo di due anni sui requisiti contributivi per accedere all'Ape sociale e l'apertura dell'Ape sociale ai disoccupati per scadenza del contratto a termine.
Arrivano le prime istruzioni applicative per il prestito pensionistico. L'Inps con laCircolare numero 28/2018 pubblicata ieri ha finalmente dato attuazione al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 150 del 4 Settembre 2017 che regola le modalità di accesso al prestito per ultra63enni.
La misura consentirà ai lavoratori iscritti presso l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, le gestioni speciali degli autonomi (artigiani-commercianti e coltivatori diretti) le gestioni sostitutive ed esclusive dell'AGO nonchè presso la gestione separatadell'Inps di ottenere un prestito erogato mensilmente dalle banche, assistito da una polizza assicurativa, a condizione di avere almeno 63 anni e 20 anni di contribuzione e di trovarsi a non più di tre anni e sette mesi dalla pensione di vecchiaia.
La banca pagherà, in sostanza, un anticipo della pensione sino ad un massimo di 43 mesi in attesa che il lavoratore maturi l'assegno pensionistico con la garanzia che, una volta ottenuta la pensione, l'Inps rimborserà, tramite una trattenuta mensile, all'istituto finanziario le somme comprensive dei relativi interessi per i successiviventi anni in un totale di 240 rate. Il prestito durerà da un minimo di sei mesi ad un massimo di 43 mesi e l'importo richiedibile oscillerà tra un minimo di 150 euro mensili e in un massimo compreso tra il 75 ed il 90% della pensione netta maturata al momento della richiesta di APE(a seconda dei mesi di anticipo richiesto). L'importo, esente da imposizione fiscale, sarà erogato mensilmente in 12 rate annue.
Il documento dissipa diversi dubbi normativi. In primo luogo per effetto della recente proroga disposta con la legge 205/2017sino al 31 dicembre 2019, e della condizione che per accedere alla misura occorre non trovarsi a più di 3 anni e 7 mesi dalla pensione di vecchiaia saranno ammessi i lavoratori nati entro il 31 luglio del 1956. In altri termini nella valutazione dei 3 anni e 7 mesi occorrerà tenere in considerazione del nuovo requisito per la pensione di vecchiaia previstodal 2019 che passerà dai 66 anni e 7 mesi a 67 anni. Mentre i successivi adeguamenti (3 mesi dal 2021 ed un altro mese o due mesi dal 2023, adeguamenti tutti ancora da confermare) non determineranno uno spostamento nella data di accesso ma un allungamento del piano che potrà così toccare anche i48 mesi.
In questa circostanza l'interessato potrà scegliere se aderire ad un finanziamento supplementare cioè prorogare la durata del prestito per i mesi di slittamento oppure meno. In questo caso i mesi di slittamento non saranno coperti e ci si troverà in un vuoto economico tra la data di scadenza dell'Ape e quella di pensionamento. L'opzione per il finanziamento supplementare dovrà essere espressa al momento della domanda di Ape volontario. Concretamente la scelta sarà a disposizione delle coorti dei lavoratori nati dal 1° gennaio 1954 per i quali, ancora oggi, la data di pensionamento, essendo collocata dopo il 31 dicembre 2020, è incerta. I nati dal 1° agosto 1956 dovranno attendere una proroga dello strumento.
La tavola sottostante elaborata da PensioniOggi consente, dunque di tenere sott'occhio la durata dell'Ape, la data di decorrenza e quella di pensionamento sulla base della data di nascita dell'interessato.
Altro chiarimento importante è che l'Ape volontaria sarà cumulabile con qualsiasi trattamenti di sostegno al reddito (es. Naspie Ape sociale) oltre che naturalmente con i redditi da lavoro dipendente e autonomo (in particolare l'interessato potrà optare per il regime di part-time). La prestazione sarà cumulabile anche la Rita, la Rendita integrativa Temporanea Anticipata per abbassare, evidentemente, la rata richiesta.
Ai fini del perfezionamento dei 20 anni di contribuzione non potrà però essere fatta valere la contribuzione estera, nè le maggiorazioni contributive(es. per amianto o per invalidità superiore al 74%, aumento di servizio) nè si potrà cumulare la contribuzione presente in diverse gestioni pensionistiche attraverso il recente istituto del cumulo dei periodi assicurativi(l'assicurato dovrà procedere, eventualmente ad una ricongiunzionedei periodi assicurativi presso la gestione previdenziale in cui intende valutare la richiesta dell'Ape). Per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 occorre, inoltre, verificare che l’importo di pensione maturato alla data della domanda dell'Ape risulti non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale.
Tornano a salire gli assegni familiari erogati dai Comuni nel 2018. A stabilirlo è il Comunicato della Presidenza del Consiglio Dipartimento delle Politiche per la Famiglia del 13 Febbraio in cui illustra gli importi delle prestazioni riconosciute dall’articolo 65 della L. 448/1998 a carico dei Comuni che possono aggiungersi alle normali tutele riconosciute dall'ordinamento statale. Si tratta dell’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori a carico e dell'assegno di maternità, entrambe pagate dall'Inps a nuclei residenti che si trovino in determinate situazioni reddituali da accertare in base all'Isee, il nuovo indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare. Il Dipartimento delle politiche per la famiglia con il Comunicato ha reso noto che la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è risultata pari al +1,1 per cento e pertanto i valori nel 2018 devono essere rivisti al rialzo del medesimo importo.
L’assegno (da non confondere con il normale assegno al nucleo familiareconcesso dallo Stato) spetta ai nuclei familiari: a) composti dai cittadini italiani e della U.E. residenti, dai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; b) composti almeno da un genitore e 3 figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo. L'assegno quest'anno spetta per13 mensilità ed eroga un contributo mensile fisso pari a 142,85 € (2018). Per accedere al beneficio è necessario che il nucleo familiare non possegga risorse reddituali e patrimoniali superiori per il 2018 ad un valore Isee di 8.650,11 euro e viene corrisposto in misura integrale ove l'Isee del beneficiario non risulti superiore a 6.793,06 € o in misura parziale ove il reddito del beneficiario risulti superiore al predetto valore ed inferiore ad euro 8.650,11€ sino al raggiungimento di tale ultimo importo.
La prestazione è cumulabilecon qualsiasi altro trattamento di famiglia e non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali. Per l'accesso al sostegno l'interessato deve presentare domanda al Comune di residenza entro il31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, accompagnata da una dichiarazione sulla composizione e sulla situazione economica del nucleo familiare (cfr: Dm 21 Dicembre 452/2000). L'INPS provvede al pagamento dell'assegno con cadenza semestrale posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio) per i dati ricevuti dai Comuni almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre.
L'assegno mensile di maternità concesso dai Comuni spetta, invece, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti nell'anno di riferimento (es. 2018) alle madri prive di tutela previdenziale obbligatoria. La prestazione, che vale nel 2018 342,62 euro al mese per cinque mensilità, può essere conseguita previa domanda al Comune entro sei mesi dalla data del parto a condizione che il valore Isee del nucleo familiare non risulti superiore a 17.141,45 euro.
La misura spetta, in particolare, alle madri cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo semprechè risultino residenti in Italia. L’assegno viene pagato direttamente dall’INPS e spetta alle donne non occupate (nonché a quelle occupate purché non aventi diritto a trattamenti economici di maternità ovvero, per la quota differenziale, a trattamenti di importo inferiore a quello dell’assegno). Anche l'assegno di maternità, al pari dell'assegno al nucleo, non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e viene pagato dall'Inps in unica soluzione con cadenza mensile, non oltre 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dai Comuni.
- by Alex