23 Gennaio 2018
Il governo accelera la procedura post-intesa sul nuovo contratto degli statali, con l’obiettivo di portare una parte dei suoi effetti nelle buste paga di fine febbraio. Anticipando così di pochi giorni l’appuntamento del voto.
L’impresa non riuscirà per gli aumenti a regime, che insieme all’«elemento perequativo» (cioè il tassello aggiuntivo da 20-25 euro previsto nel 2018 per i livelli di inquadramento più bassi) dovrebbe affacciarsi solo a marzo. Ma potrebbe essere centrata per gli arretrati, relativi ai due anni e due mesi passati senza contratto nel triennio 2016-2018. L’una tantum, secondo i calcoli dell’amministrazione, vale in media 492 euro lordi, e oscilla dai 370 euro della fascia più bassa ai 712 euro destinati a chi occupa l’ultimo scalino prima della dirigenza.
Le stime finora avevano parlato di cifre un po’ più alte perché prevedevano l’arrivo degli arretrati a fine marzo, insieme agli aumenti. Ma le urgenze di calendario premono, e oggi il consiglio dei ministri potrebbe dare il via libera all’accordo che a questo punto avrebbe bisogno solo del «visto» della Corte dei conti prima della firma finale. E tutto lascia intuire che l’esame da parte dei magistrati contabili sarà accelerato.
La questione non riguarda tutto il pubblico impiego, ma solo le 270mila persone che lavorano nei ministeri, nelle agenzie fiscali e negli enti pubblici non economici come l’Inps o l’Aci (oltre al Cnel sopravvissuto al referendum), oggi tutti riuniti sotto l’etichetta delle «funzioni centrali». L’attesa del finanziamento definitivo dei contratti, arrivato solo con l’ultima legge di bilancio, del resto ha reso impossibile avviare la macchina dei rinnovi in tempo per firmare tutti gli accordi prima della fine della legislatura. Fuori dalle «funzioni centrali», solo polizia e forze armate appaiono vicino al traguardo, qualche settimana in più servirà ai 650mila dipendenti della sanità mentre scuola ed enti territoriali devono ancora risolvere problemi importanti: prima di tutto le risorse necessarie a finanziare gli aumenti.
L’accelerata su ministeriali e affini, in ogni caso, ha un’evidente ricaduta politico-elettorale perché produce 270mila buste paga maggiorate pochi giorni prima del 4 marzo. Ma è resa possibile, sempre in assenza di improbabili inciampi in Corte dei conti, anche da un fatto tecnico. I cedolini dell’amministrazione centrale viaggiano sul sistema telematico «NoiPa», il canale unico che evita il lavoro di adeguamento dei vari sistemi necessario invece negli altri comparti della Pubblica amministrazione.
In base al classico sistema «lineare» che guida i nuovi aumenti contrattuali, e propone un incremento del 3,48% della retribuzione complessiva, anche gli arretrati seguono un’analoga progressione, e crescono man mano che si sale nella gerarchia degli uffici. Il calcolo dell’una tantum lorda in arrivo per ogni dipendente è misurato in base ai fondi messi a disposizione per ogni anno dalle ultime manovre, quelle che hanno preceduto la legge di bilancio 2018 con cui si è chiusa la partita dei finanziamenti.
Per il 2016, dopo che a luglio del 2015 la sentenza 148 della Corte costituzionale ha imposto di far finire la lunga era del blocco contrattuale, il governo si era limitato ad accantonare un “gettone” da 300 milioni di euro, equivalenti a un aumento medio da 9 euro lordi. La manovra successiva aveva fatto crescere a 900 milioni i fondi per il 2017, e a 1,2 miliardi quelli per l’anno successivo: cifre che si traducono in un ritocco medio lordo rispettivamente intorno ai 26 e ai 38 euro.
Sulla base di questa progressione, nel cedolino arriveranno 28 mensilità: le 13 a testa del 2016 e del 2017 e le due di quest’anno che precedono lo sprint finale.
Malattia, come cambia la visita fiscale per i dipendenti Pa
Anche i dipendenti delle Pa potranno ricevere una visita fiscale su iniziativa dell’Inps, pratica che veniva già applicata per i lavoratori del settore privato
fonte: https://quifinanza.it/l
- Idipendenti della Pa in malattia, quindi assenti dal lavoro, potranno subire la visita fiscale anche su iniziativa dell’Inps, deputato alla gestione del nuovo Polo Unico per le visite fiscali. Non c’è più bisogno della richiesta del datore di lavoro o della pubblica amministrazione di appartenenza. È quanto previsto dal decreto attuativo (dpcm 206/2017) della riforma Madia sulle modalità di svolgimento delle visite fiscali e l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia.
Il provvedimento è entrato in vigore il 13 gennaio 2018 e fissa le regole per i controlli medici per i dipendenti pubblici, a seguito della creazione del Polo unico sulle visite fiscali in capo all’Inps dallo scorso 1° settembre.
Il decreto prevede che l’Inps effettui anche d’ufficio, oltre che su richiesta del datore di lavoro, i controlli medico legali nei confronti dei lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Per i lavoratori del comparto privato la possibilità era già stata prevista in precedenza.
Richiesta della visita fiscale – La visita fiscale può essere richiesta da:
Visita fiscale – Durante la visita fiscale il medico dovrà redigere un verbale con la valutazione medico legale relativa alla capacita’ o incapacità al lavoro riscontrata, che sarà trasmesso telematicamente all’Inps e messo a disposizione del dipendente mediante apposito servizio telematico predisposto dall’Inps e disponibile immediatamente al datore di lavoro mediante il servizio presente sul Portale dell’Istituto.
Fasce orarie di reperibilità – Le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono invariate: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. I lavoratori dovranno essere reperibili anche nei giorni non lavorativi e festivi.
Congedo del padre lavoratore: ora è di 4 giorni
Fonte:ilpersonale
La durata del congedo obbligatorio per ilpadre lavoratore dipendente sarà aumentata aquattro giorni dall’anno2018, secondo quanto stabilito dalla legge di Bilancio 2017 (legge n.232/16).
A darne notizia è il sito dei Consulenti del Lavoro che afferma, inoltre, che per l’anno 2018 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno, anche in via non continuativa, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Le disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente prevedono che:
Prima bozza del CCNL sugli istituti del rapporto di lavoro
Fonte:ilpersonale
In data 17 gennaio 2018 l’ARAN ha consegnato alle parti sindacali la prima bozza del CCNL FUNZIONI LOCALI riguardante gli istituti del rapporto di lavoro.
CONSULTA LA BOZZA
Gli istituti affrontati nel testo sono:
a) Costituzione del rapporto di lavoro;
b) Periodo di prova;
c) Ferie e festività soppresse;
d) Ferie e risposi solidali Permessi retribuiti;
e) Permessi orari retribuiti per motivi personali;
f) Permessi previsti da particolari disposizioni normative;
g) Congedi per donne vittime di violenza;
h) Assenze per espletamento di visite Assenze per malattia;
i) Assenze per malattia in caso di gravi patologie;
l) Infortuni sul lavoro e causa di servizio;
m) Aspettativa per motivi familiari;
n) Altre aspettative previste da norme di legge;
o) Aspettativa per ricongiungimento del coniuge in servizio all’estero;
p) Norme comuni sulle aspettative;
q) Congedi dei genitori;
r) Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche;
s) Diritto allo studio;
t) Congedi per formazione;
u) Unioni civili.
CONSULTA LA BOZZA
Pronti i modelli 2018 delle dichiarazioni 730, CU, Iva, 770, Iva 74–bis e CUPE
Fonte:ilpersonale
Disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate i modelli 2018 delle dichiarazioni 730,
Nel modello Iva, invece, trovano spazio le ultime novità in materia di Iva di gruppo e split payment. Le versioni definitive dei modelli 2018 tengono conto delle osservazioni e dei suggerimenti forniti degli operatori del settore che il direttore dell’Agenzia Ernesto Maria Ruffini ha voluto ringraziare per la disponibilità e il contributo di professionalità, nel percorso di condivisione e collaborazione costruttiva che ha tra i principali obiettivi migliorare gli strumenti del fisco.
Modello 730/2018: cambiano alcune detrazioni e c’è una nuova scadenza – Aggiornate le istruzioni del modello 730/2018 con il nuovo termine del 23 luglio per l’invio della dichiarazione. La nuova scadenza è valida sia per chi invia la precompilata in autonomia che per chi si avvale dell’assistenza fiscale tramite Caf o professionisti. Tra i vari aggiornamenti del nuovo modello rientrano anche le percentuali di detrazione più ampie per le spese sostenute per gli interventi antisismici effettuati su parti comuni di edifici condominiali e per gli interventi che comportano una riduzione della classe di rischio sismico e per alcune spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali. Aumentato il limite per le spese d’istruzione per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale d’istruzione (passato da 564 a 717 euro).
Modello 730/2018: welfare e affitti brevi – Entra nel 730/2018 anche la nuova disciplina fiscale per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. In questo caso, il reddito derivante da queste locazioni costituisce reddito fondiario per il proprietario dell’immobile (o per il titolare di altro diritto reale) e va indicato nel quadro B. Per il sublocatore o il comodatario, il reddito derivante da tali locazioni brevi costituisce reddito diverso e va indicato nel quadro D, al rigo D4, con il nuovo codice “10”. Nel nuovo 730 è stato aggiornato anche il rigo F8, in modo da poter indicare l’importo delle ritenute riportato nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2018. Novità in arrivo inoltre per i premi di risultato e welfare aziendale: è aumentato l’importo delle somme per premi di risultato erogate nel settore privato ai lavoratori dipendenti (passato da 2.000 a 3.000 euro).
Modello Iva/2018: cambiamenti per il quadro VH, l’Iva di gruppo e lo split payment – Nuova veste per il quadro VH che da quest’anno dovrà essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva (ris. n. 104/E del 28 luglio 2017). Gli enti o le società commerciali controllanti dal 2018 potranno comunicare l’esercizio congiunto dell’opzione unicamente nella dichiarazione annuale Iva (quadro VG). Il vecchio modello Iva 26 potrà adesso essere utilizzato per comunicare l’esercizio congiunto dell’opzione solo nell’ipotesi in cui non sia possibile utilizzare la dichiarazione annuale Iva relativa all’anno solare precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione. Nel quadro VX sono stati inseriti nuovi righi per l’indicazione da parte delle società partecipanti alla liquidazione Iva di gruppo per l’intero anno, rispettivamente, dell’Iva dovuta o dell’Iva a credito da trasferire alla controllante. Infine, sono stati rinominati i righi VE38 e VJ18 per l’esposizione delle cessioni e degli acquisti effettuati in regime di split payment riguardanti non solo le pubbliche amministrazioni ma anche alcune società.
Certificazione Unica 2018: spazio a locazioni brevi e premi di risultato – Per gestire il nuovo regime fiscale delle locazioni brevi è stata prevista una nuova certificazione. La recente normativa ha, infatti, stabilito che i soggetti residenti in Italia che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi a questi contratti o qualora intervengano nel pagamento dei canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento e al rilascio della relativa certificazione. Nel nuovo modello CU 2018 è stata aggiornata anche la sezione relativa ai premi di risultato, implementata la sezione riguardante i rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione e inserita una casella per una migliore gestione del personale comandato presso altre Amministrazioni dello Stato.
Fonte:ilpersonale
Con comunicato del 18 gennaio 2018 i Consulenti del Lavori analizzano la questione del bonus di 80 euro, rendendo noti i nuovi limiti di reddito per poter usufruire del bonus.
Come stabilito dalla legge di stabilita del 2015, è riconosciuto dallo Stato un credito (c.d. bonus 80 euro) ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Fino al 31 dicembre 2017 l’importo del credito è pari a 960 euro annui per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; in caso di superamento del predetto limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.
Dal 1° gennaio 2018, con l’intervento della Legge di Bilancio in esame, per effetto delle modifiche apportate all’art. 13, comma 1-bis, del TUIR, fermo restando l’importo del credito pari a 960 euro, i nuovi limiti di reddito sono i seguenti:
Reddito |
Bonus |
Minore o uguale a € 8.000 |
0 |
Superiore a € 8.000 ma inferiore o uguale a € 24.600 |
€ 960 |
Superiore a € 24.600 ma inferiore o uguale a € 26.600 |
(26.600-reddito complessivo) / 2000) x 960 |
Superiore a € 26.600 |
0 |
Fonte: legge per tutti
A chi rivolgersi quando si è vittima del mobbing al lavoro. A che servono, come funzionano e dove si trovano i punti di ascolto.
Chiedere aiuto contro il mobbing in Italia è possibile. Aumentano le realtà a cui è possibile rivolgersi quando si è vittima al lavoro di colleghi o capi che, per invidia, per gelosia, per vendetta o per ignoranza, mettono in atto in modo sistematico delle violenze morali o psicologiche (quindi non fisiche) emarginando o perseguitando una persona.
Il problema del mobbing non è da sottovalutare, soprattutto perché la conseguenza peggiore può essere quella della perdita della propria autostima senza alcun motivo: chi se la prende con un collega fino a portarlo sull’orlo della disperazione non lo fa perché nella vittima c’è qualcosa che non va ma perché c’è qualcosa che non funziona in se stesso. Altrimenti non arriverebbe a tanto. Ad ogni modo, non mancano i casi di vittime del mobbing che finiscono per licenziarsi, scavandosi la fossa attorno, piuttosto che continuare a subire angherie, umiliazioni e disprezzo.
Di sportelli e centri antimobbing in Italia – come vedremo – ce ne sono da Nord a Sud (anche se non quanti ce ne sarebbero bisogno). Ma a che cosa servono concretamente? Quando bussare alla loro porta? E quali risultati attendersi?
Indice
Perché una persona si diverte a far soffrire un’altra sul posto di lavoro? A capo di tutte le ragioni che portano al mobbing, più che la cattiveria, si potrebbe individuare (come detto prima) l’ignoranza. Non il fatto di non essere andati a scuola ma di quello di essere incapaci di avere una povertà umana e culturale a livelli accettabili. Di laureati ignoranti è pieno il mondo (purtroppo), di gente ricca di valori umani che non è andata oltre la terza media anche (per fortuna).
Può essere solo l’ignoranza a provocare un sentimento di gelosia, di invidia, di razzismo, di disprezzo, a tal punto di calpestare la dignità del collega d’ufficio per far prevalere il proprio interesse personale o professionale. La vittima del mobbing, solitamente, viene presa di mira per motivi di sesso, di razza, di religione, di orientamento politico. Perché a lui piace andare alle mostre anziché a far gli aperitivi nei locali alla moda. Perché dà più importanza alla famiglia che alla vita sociale. Perché la domenica preferisce andare a Messa anziché a sciare. Ma, soprattutto, perché con il suo carattere ed i suoi orientamenti, si dimostra più efficace al lavoro.
La vittima del mobbing, dunque, viene vista come una minaccia da distruggere: è all’altezza degli altri, se non una spanna sopra, pur non avendo le idee e lo stile di vita degli altri. E, a lungo andare, finirà per avere bisogno di un centro o di uno sportello antimobbing.
Chi ha deciso di prendere di mira un collega, cioè il mobber, agisce con estrema astuzia, in modo tale da evitare di essere accusato di alcunché, tantomeno di mobbing (rischia di finire in Tribunale e di passare qualche serio guaio se la sua vittima decide di denunciarlo). La vittima non solo viene isolata ma riceve anche delle richieste di lavoro sempre più pesanti (accompagnate da sistematici rimproveri alla prima virgola che sbaglia) o, al contrario, si ritrova dalla mattina alla sera senza dover fare granché, visto che nessuno gli dà del lavoro da svolgere.
Chi subisce il mobbing spesso si isola non solo dagli amici ma dalla stessa famiglia. Prova vergogna, ansia, depressione, senso di impotenza per non essere in grado di affrontare la situazione (tanto meno di risolverla). Perde la propria autostima, arrivando a pensare: «Non è che avranno ragione loro?».
In alcuni casi finisce per licenziarsi pur di uscire da quel tormento quotidiano.
Come se ne esce da questa situazione? Dicevamo all’inizio che ci sono sportelli e centri antimobbing in Italia in grado di aiutare le vittime dei soprusi al lavoro.
Prima di rivolgersi a loro, però, bisogna adottare un certo atteggiamento al lavoro. Ad esempio:
Dopodiché, è opportuno recarsi ad uno sportello o un centro antimobbing per esporre la propria situazione e far visionare documentazione e prove raccolte. Ma, soprattutto, per chiedere un aiuto psicologico in modo da affrontare la situazione nel modo più sereno possibile.
Alcune strutture pubbliche, tramite apposite leggi regionali, mettono a disposizione dei cittadini degli sportelli e dei centri dedicati a chi è vittima del mobbing. La loro funzione consiste, appunto, nell’ascoltare i lavoratori e nel proporre delle soluzioni, sia da un punto psicologico sia da un punto di vista legale.
Purtroppo, però, in Italia sono poche le Regioni che hanno adottato una legge regionale in materia (le prime sono state Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria e Abruzzo). Oltretutto, le liste di attesa in alcune città (Roma non fa eccezione, anzi) fanno davvero passare la voglia: si parla di 4-6 mesi per essere accettati e di altrettanti per avere una diagnosi in mano con cui poter, eventualmente, agire per vie legali.
Tra gli sportelli ed i centri pubblici antimobbing in Italia, segnaliamo:
Esistono anche degli sportelli e dei centri antimobbing gestiti da sindacati, associazioni e privati, alcuni dei quali con all’interno consulenti legali esperti in materia.
Da PensioniOggi:
Visite Fiscali, Online i verbali dell'Inps per i dipendenti delle PA
I datori di lavoro pubblici potranno verificare online gli esiti dei controlli legali avviati d'ufficio dall'Inps in relazione alle assenze per malattia.
L'Inps aggiorna il sistema per la verifica degli esiti dei controlli delle visite fiscali per le amministrazioni pubbliche. Lo fa con il messaggio 137 del 12 Gennaio 2018 in cui informa che a seguito della Riforma introdotta dal Dlgs 75/2017 le amministrazioni potranno visualizzare online gli esiti di tutti gli accertamenti disposti di iniziativa dell'Istituto.
La novità è parte dell'implementazione dei servizi Inps dopo la costituzione del Polo unico per le visite fiscali, operativo dal 1° settembre scorso, tra i quali è previsto che l'istituto effettui anche d'ufficio, oltre che su richiesta da parte del datore di lavoro, i controlli medico legali nei confronti dei lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni assenti per malattia.
L'Inps spiega di aver effettuato visite mediche di controllo domiciliare e ambulatoriale su iniziativa propria nei casi ritenuti utili per verificare lo stato di effettiva incapacità temporanea al lavoro dei dipendenti.
Dati online.
In relazione a tali visite l'Inps ha aggiornato gli applicativi su internet per consentire ai datori di lavoro pubblici la visualizzazione, tramite sito, delle visite d'ufficio effettuate nei confronti dei loro dipendenti e dei relativi esiti. Al datore di lavoro pubblico, spiega l'Inps, spetta l'onere di valutare la giustificabilità dell'eventuale assenza del lavoratore alla visita fiscale. A tal fine può acquisire, per il tramite del lavoratore, il parere tecnico fornito dagli uffici medico legali dell'Inps. L'Istituto ricorda, inoltre, che al momento e in attesa di ulteriori implementazioni procedurali, rimane confermato quanto precisato nel messaggio n. 4282/2017 in merito agli eventuali giustificativi prodotti dal lavoratore in caso di visita medica ambulatoriale disposta per assenza a visita domiciliare.
Il servizio online di consultazione degli esiti delle visite fiscali dell'Inps è rivolto ai datori di lavoro pubblici (o consulenti delegati), i quali possono accedervi solo se in possesso di un Pin rilasciato dallo stesso Inps o di una Carta Nazionale dei Servizi o di un'identità Spid almeno di livello 2 con abilitazione. L'applicazione è raggiungibile all'indirizzo www.inps.it, ricercando il servizio «Richiesta di visite mediche di controllo». Previa autenticazione, si può accedere alla funzione «Esiti Visite d'Ufficio per la p.a.» esposta sull'home page del portale.
Com'è noto lo svolgimento di attività lavorativa o il possesso di altri redditi può provocare riduzioni della pensione spettante al coniuge del pensionato o del lavoratore defunto. Sia la pensione di reversibilità che la pensione indiretta sono di regola pari al 60% della pensione percepita dal defunto ma in presenza di redditi personali superiori atre volte il trattamento minimo Inps la quota di prestazione erogata nei confronti del coniuge si riduce di una percentuale tanto piu' elevata quanto maggiore è il reddito. Le soglie di riduzione sono fissate dall'articolo 1, comma 41 della legge Dini (legge 335/1995) e prevedono un abbattimento del 25, del 40 e del 50% della prestazione qualora il reddito del superstite splafoni rispettivamente tre, quattro o cinque volte il trattamento minimo inps previsto per l'anno in corso moltiplicato per tredici mensilità.
Nel 2018 quindi a seguito di una rivalutazione provvisoria degli assegni pari all'1,1% come indicato nella Circolare Inps 187/2017 la soglia limite per non subire alcuna riduzione dell'importo della pensione è pari a 19.589 euro; nel caso in cui il coniuge del defunto consegua un reddito annuo superiore a tale soglia subirà una riduzione della prestazione spettante pari al 25%. Il taglio sale al 40% nel caso il reddito sia ricompreso tra la predetta soglia e i 26.385 euro ed arriva al 50% laddove il reddito del coniuge sia superiore a 32.982 euro annui (cioè oltre 5 volte il trattamento minimo inps).
I redditi da prendere in considerazione.
I redditi da valutare sono i redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata (Circolare Inps 38/1996). In ogni caso non deve essere valutato l'importo della pensione ai superstiti su cui deve essere eventualmente operata la riduzione.
Le dichiarazioni reddituali
Sia all'atto della domanda di pensione che negli anni successivi il coniuge deve presentare una dichiarazione reddituale attestante i redditi percepiti nello stesso anno, al fine di determinare l'esatta misura della riduzione da operare sulla pensione. In presenza di redditi di poco superiori al limite previsto per ciascuna fascia di reddito, è prevista una norma di salvaguardia secondo la quale il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non può comunque essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale si colloca il reddito posseduto (cfr: circolare inps 234/1995).
Quando la riduzione non scatta
Le riduzioni non scattano sempre. I limiti di cumulabilita' previsti dalla legge 335/1995 trovano applicazione nei casi di pensione spettante alsolo coniuge, ai genitori ovvero a fratelli e sorelle (circostanze queste ultime due abbastanza remote); non trovano invece applicazione nei casi in cui siano titolari della pensione figli, minori, studenti o inabili ancorchè in concorso con il coniuge. In tal caso l'ordinamento garantisce la possibilità di cumulare interamente la pensione del defunto con i redditi.
Invio telematico della comunicazione del decesso
In occasione della morte del titolare della pensione occorre ricordare peraltro che, l’art. 1, co. 303 e seguenti della legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), ha introdotto alcune importanti novità in materia. A partire dal 1° gennaio 2015 il medico che accerta il decesso ha l’obbligo, entro 48 ore dall’evento, di trasmettere all’Inps per via telematica on line il certificato di accertamento della avvenuta morte. Il versamento da parte dell’Inps delle prestazioni in denaro per il periodo successivo alla morte dell’avente diritto su un conto corrente bancario o presso un istituto postale è effettuato con riserva. La banca e la Società Poste Italiane Spa sono tenute alla loro restituzione all’Inps se corrisposte senza che il beneficiario ne avesse diritto. Tale obbligo di restituzione sussiste nei limiti della disponibilità esistente sul conto corrente, né l’istituto bancario o la Società Poste possono utilizzare detti importi per l’estinzione dei propri crediti.
Il predetto obbligo di restituzione all’Inps è esteso anche a coloro che hanno riscosso le somme direttamente in contanti per delega o di cui hanno potuto disporre sul conto corrente bancario o postale, anche per ordine permanente di accredito sul proprio conto, o che hanno autorizzato o svolto un’operazione di pagamento a carico del conto disponente. Nel caso in cui l’istituto bancario o la Società Poste Italiane Spa rifiutino la richiesta per impossibilità sopravvenuta del relativo obbligo di restituzione o per qualunque altro motivo, devono comunicare all’Inps le generalità del destinatario o del disponente e l’eventuale nuovo titolare del conto.
- by Alex