Madia, un sito unico per i concorsi P.a.
Si punta a giovani brillanti e meritevoli
(ANSA) - Il ministero sta preparando "linee guida per i concorsi", in cui ci saranno indicazioni per un reclutamento "ordinato, trasparente ed equo" che possa attrarre anche "giovani brillanti". Così la ministra della P.A, Marianna Madia, al Festival dell'Unità, annunciando che tra le novità ci sarà anche "un unico sito per tutti i concorsi pubblici, così un giovane meritevole non dovrà andarsi a cercare dove sono pubblicati i bandi tra 10 mila siti, visto che tante solo le amministrazioni".
Concorsone unico per sostituire 500mila dipendenti pubblici pensionati
Fonte:legge per tutti di L’AUTORE: Noemi Secci
Maxi concorso unico per la sostituzione di mezzo milione di lavoratori della pubblica amministrazione pensionati.
Mezzo milione di posti di lavoro: è questo il numero di posizioni libere che si verrà a creare da qui a quattro anni, col pensionamento “di massa” dei dipendenti pubblici. I pensionamenti dei lavoratori della Pa non sono mancati nemmeno in questi anni, ma sono stati rallentati dall’aumento dei requisiti per l’uscita dal lavoro voluto dalla legge Fornero.
Considerando che, sinora, soltanto pochissime delle posizioni pubbliche libere sono state rimpiazzate (si pensi all’Inps, il cui ultimo maxi concorso risale a una decina di anni fa, nonostante i pensionamenti siano circa 100 ogni mese), i 500mila pensionati dei prossimi anni dovranno essere sostituiti con nuove assunzioni. Un’occasione straordinaria, come precisato dal sottosegretario alla pubblica amministrazione Angelo Rughetti, per abbassare l’età media e rinnovare l’apparato amministrativo.
Le nuove assunzioni, però, non avverranno con concorsi “ a macchia di leopardo”, ma con un concorsone unico, che servirà a programmare le assunzioni della Pa, vincolandole ad un piano dei fabbisogni con cadenza triennale: è quanto previsto dal decreto attuativo della riforma Madia sulle procedure di reclutamento dei dipendenti pubblici.
Ma procediamo per ordine e cerchiamo di fare chiarezza sul nuovo concorsone unico.
Secondo i provvedimenti attualmente allo studio, il concorsone consisterà in un bando unico triennale per le nuove assunzioni, che potrà essere indetto soltanto dalle amministrazioni centrali, come ministeri,Inps edInail.
In pratica, mentre ad oggi ogni amministrazione può indire il suo concorso, col nuovo decreto soltanto le amministrazioni centrali potranno farlo. In ogni caso, perché un’amministrazione possa assumere dovrà essere elaborato un piano di fabbisogno triennale.
Il personale assunto col concorsone unico verrà dunque assegnato, in conformità alle previsioni del piano triennale, alle amministrazioni che dimostreranno di avere una maggiore necessità di aumentare l’organico.
Nella valutazione dei candidati avranno molta importanza la conoscenza della lingua inglese (sarà valutata anche una seconda lingua a scelta del candidato) e dell’informatica; avranno rilevanza, comunque, non soltanto i risultati delle prove scritte e del colloquio, ma anche l’esperienza professionale acquisita da chi ha avuto rapporti di lavoro flessibile con un’amministrazione pubblica.
Non potrà essere valutato, invece, il servizio svolto presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. In ogni caso, si dovrà garantire un accesso adeguato dall’esterno, considerando che per i precari storici è stata già prevista la stabilizzazione (per i requisiti, si veda: Assunzione lavoratori pubblici, che cosa cambia).
Resteranno fuori dal maxi concorso unico tre importanti settori: scuola,forze dell’ordine emilitari, per via della particolarità dei requisiti di accesso richiesti.
Per i docenti, in particolare, è previsto un iter molto lungo, che parte da un concorso-corso e prosegue con un periodo di tirocinio, sino ad arrivare all’immissione in ruolo dopo ulteriori 2 anni di supplenze (per saperne di più: Come funziona il concorso-corso docenti).
Resta, per ora, in sospeso la situazione dei 40mila precari della Pa, ai quali comunque il decreto Milleproroghe prevede di prolungare il contratto, e dei 4500 vincitori e 151mila idonei dei precedenti concorsi, che potrebbero essere scavalcati dai vincitori del nuovo concorsone.
Per quanto riguarda i precari, considerando che, come anticipato, i servizi svolti presso la Pa saranno rilevanti al fine del concorsone, è molto probabile che sarà assegnato un punteggio in proporzione al servizio svolto.
Per quanto concerne gli idonei, invece, al momento non è stata prospettata alcuna ipotesi al riguardo.
(ANSA) - - I sindacati avrebbero chiesto e ottenuto dal ministero della P.a la disponibilità ad aprire un percorso condiviso sulla questione esuberi nelle partecipate. Al termine dell'incontro a palazzo Vidoni sarebbe stato chiarito che la scadenza del 30 settembre riguarda la consegna dei piani per i tagli delle partecipate fuori target e la ricognizione del personale. Per le liste nominative delle eccedenze ci sarebbe invece più tempo: la partita riguarderebbe una seconda fase, successiva alla predisposizione della sforbiciata sulle società.
Contratti statali, ultime notizie: rinnovo e aumenti stipendi Pa, maxi concorsone e assunzioni Giovani dopo pensione 500mila dipendenti pubblici
Fonte: http://www.ilsussidiario.net Niccolò Magnani
Il bonus produttività è uno dei punti in discussione nel complicato piano di rinnovo dei contratti statali, e a certificarlo è stata la stessa Ministro Madia più volte anche in questi ultimi mesi: l’aumento degli stipendi per i dipendenti pubblici dovrebbe avere un punto consistente anche sul nuovo bonus produttività che sarebbe detestato e che dovrebbe aggiungersi proprio alla stessa busta paga. L’alternativa è che diventi una sorta di benefit, ma su questo punto ovviamente sono le risorse ad essere le principali indiziate ai dubbi di fondo dei sindacati: ci sono per coprire tale bonus? I premi sarebbero coperti “tutti”? Tra le prime ipotesi fatte dall’Aran ci sono certamente spese di trasporto e generi alimentarti, mense aziendali e rimborsi in generali. Ma non solo, anche istruzione familiare, servizi di assistenza e contributi per aggiungerli alle pensioni complementari.
La mancata compensazione dei pensionamenti attraverso nuove assunzioni porterà le forze dell'ordine ad avere tra dieci anni un organico inferiore del 40%. La ripartenza dei concorsi pubblici e il ripristino del turn over rappresentano un'inversione di tendenza, ma non basta per il sindacato di polizia Silp Cgil, che è entrata anche nel merito dei contratti statali. «In primo piano oggi c'è poi la partita del rinnovo del contratto di lavoro delle forze di polizia, fermo da 8 anni. Servono aumenti dignitosi considerato che sparirà a breve il bonus 80 euro dalle busta paga che, ad oggi, non viene compensato da nuove quanto necessarie risorse», ha dichiarato Daniele Tissone, segretario generale del sindacato di polizia Silp Cgil. Inoltre, sostiene che debbano essere incrementate «le cosiddette accessorie che rappresentano la vera specificità degli operatori del comparto senza dimenticare il tema dei diritti con l’estensione di quelli riconosciuti ad altre categorie di lavoratori che, ancora oggi, non riguardano donne e uomini in divisa». (agg. di Silvana Palazzo)
I contratti statali, il finanziamento del rinnovo e i punti caldi per l’accordo restano sempre al centro della discussione nel vasto mondo della Pubblica Amministrazione: in particolare, i sindacati dei Medici (dipendenti e convenzionati) hanno scritto una lettera al Governo e alle Regioni per chiedere ufficialmente di investire su sanità pubblica e capitale umano. «Finanziare contratti e convenzioni; defiscalizzare il salario di produttività; introdurre welfare aziendale; salvaguardare la RIA e riallineare i cessati nel calcolo del Fondo di ponderazione dei convenzionati; stabilizzare i precari, favorire l'occupazione giovanile e aumentare i contratti di formazione». Sono queste le proposte principali lanciate dai sindacati del Comparto Sanità a Madia, Gentiloni e Regioni italiane. In particolare, sul fronte contratto pubblico: «i contratti della Dirigenza sanitaria dipendente del SSN e l’Accordo Collettivo Nazionale per i medici convenzionati rappresentano irrinunciabili strumenti di governo, anche della spesa, e di innovazione dei modelli organizzativi del sistema sanitario. Alla vigilia della ripresa delle trattative, appare concreto il rischio di un mancato ristoro economico del danno conseguente a sette anni di blocco a causa di un finanziamento puramente simbolico del rinnovo degli accordi vigenti».
Sul fronte contratti statali la novità del weekend riguarda un punto “aggiuntivo” al rinnovo e aumento degli stipendi che sta letteralmente “bloccando” la discussione e lo scenario della Pubblica Amministrazione: dopo 8 anni di inerzia, si avvicina il momento della trattativa conclusa ma intanto si muove un secondo “filone” all’interno del mondo Pa. Tutto nasce dalla proposta, per ora solo informale, di un maxiconcorsone per i dipendenti pubblici: con l’intervento di Rughetti, sottosegretario Pa, alla Festa dell’Unità di Roma si apre forse una nuova stagione di concorsi pubblici all’interno della Pubblica Amministrazione. «500mila dipendenti pubblici nei prossimi 4anni andranno in pensione. Questa è una grande occasione per lo Stato con piano assunzioni giovani. Una grande scommessa che va fatta in questo momento sfruttando magari la prossima legge di bilancio, strumento non solo dal punto di vista delle risorse, ma da quello metodologico». Le parole di Rughetti hanno aperto ad accoglienza molto positiva per alcuni e forti polemiche per altri: «"Prima di dar luogo a nuove assunzioni la pubblica amministrazione azzeri i debiti commerciali contratti con le aziende fornitrici che, secondo le stime della Banca d'Italia, ammontano a 64 miliardi di euro, di cui 34 ascrivibili ai ritardi nei pagamenti», spiega una dura nota della Cgia Mestre di ieri sera. Rinnovi e aumenti stipendiali, come passati debiti: aprire a nuove assunzioni possono e devono essere fatte, ma non bisogna dimenticare tutti quei dipendenti che da anni attendono un rilancio sul proprio contratto nazionale (o il pagamento di lavori svolti magari anche molti mesi fa, come rileva la Cgia).
Sul comparto Sanità e sul rinnovo dei contratti statali, torna ancora sul forte tema del bonus 80 euro il Migep - sindacato e federazione nell’area sanitaria - denunciando il forte rischio di perdere quel diritto a fronte degli aumenti previsti dalla riforma Madia. «È giunto il tempo di riconoscere il disagio della professione e in ogni caso i lavoratori non possono essere penalizzati», spiega il leader del Migep Angelo Minghetti. «Ci troviamo con due atti d’indirizzo, quello del Governo – Ministro Madia – e quello del Comitato di Settore Regioni Sanità che lasciano perplessità con vuoti su alcuni temi importanti come la mobilità, il fabbisogno, fasce economiche, ecc. Inoltre, il rischio, che con l’aumento contrattuale si può avere una perdita del bonus di 80 euro», allerta il sindacato sanitario. Da ultimo, tenendo conto della disponibilità dell’Aran di andare incontro alle esigenze del settore Sanità riconosciuta anche dallo stesso Migep, «non si comprende - conclude Minghetti - su quale categoria e fascia verrà calcolato l'aumento medio di 85 euro mensili a regime sulla retribuzione stipendiale».
Come si esercita il diritto di accesso tramite la presentazione di apposita istanza alla pubblica amministrazione e quali sono i soggetti che possono esercitarlo.
Un soggetto che intende avere informazioni circa un procedimento amministrativo in corso per il rilascio di un’autorizzazione amministrativa di natura edilizia, urbanistica, ambientale, immigratoria quale, a titolo di esempio, il permesso di soggiorno, la cittadinanza, il visto etc. può presentare apposita istanza di accesso agli atti esercitando il cosiddetto diritto d’accesso ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/1990 ma solo se ha un interesse specifico e personale.
Ildiritto di accesso è il diritto di accedere ai documenti amministrativi da parte di un soggetto che vi abbia specifico interesse in relazione alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante che deve essere, in particolare, diretto, concreto e attuale.
Se un soggetto presenta istanza di accesso agli atti ai sensi dell’articolo 22 della Legge 241/1990 (legge sul procedimento amministrativo) può ottenere informazioni specifiche riguardo il rilascio di un’autorizzazione amministrativa da lui precedentemente richiesta e presentata alla pubblica amministrazione potendo visionare, prendere in esame ed anche ottenere copia di tutti gli atti e di tutti i provvedimenti amministrativi, anche interni, che concernono il procedimento amministrativo oltre che conoscere il nominativo del responsabile del procedimento.
La finalità del diritto di accesso attiene ai principi di trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione e può essere esercitato per conoscere le ragioni di un eventuale diniego di un’autorizzazione amministrativa al fine di meglio comprendere le motivazioni fondanti il respingimento di un’istanza o semplicemente per avere chiarezza sulla varie fasi decisionali, sulle tempistiche di approvazione di un provvedimento o per valutare un’integrazione documentale da parte del privato che ha presentato l’istanza o anche per chiedere una proroga per il deposito di ulteriore documentazione. Sono intese come pubbliche amministrazioni gli enti pubblici quali il Comune, la Provincia, la Regione a titolo di esempio, i gestori di pubblici servizi quali ANAC, ATM, ANAS, le aziende autonome e speciali quali ENI, IREN e tutte le aziende che gestiscono il servizio idrico integrato sempre a titolo di esempio, le autorità di garanzia e vigilanza quali l’Autorità Garante della Privacy, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e la Consob solo per citarne alcune, le imprese di assicurazioni ma più in generale tutti coloro che esercitano funzioni pubblicistiche quindi anche la scuola pubblica e la Banca d’Italia.
Ma la domanda che in molti si fanno è: quali sono i limiti del diritto di accesso? Ovvero, facendo istanza di accesso agli atti posso conoscere qualunque tipo di informazione riguardante un procedimento amministrativo? Non si rischia di incorrere in una violazione del diritto alla privacy?
La risposta è no poiché la riservatezza posta dalle amministrazioni a tutela della privacy cede comunque il passo al diritto di accesso ove, e nella misura in cui entrino in gioco esigenze di soddisfazione del diritto di difesa di chi richiede l’accesso. In sostanza il diritto di difesa è sempre superiore al diritto alla privacy.
Le modalità di presentazione dell’istanza sono molto semplici e non richiedono particolari adempimenti. E’ sufficiente scrivere una lettera indirizzata all’ente di riferimento che sta valutando l’istanza con intestazione formale del tipo: Spett.le Comune di (X) con l’indirizzo (X), alla Cortese Attenzione dell’Ufficio (X) e specificare nell’oggetto dell’istanza di accesso agli atti ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/1990 che si richiede di estrarre copia degli atti relativi al procedimento amministrativo prot. N. (X).
Chiunque abbia un interesse specifico e personale può presentare istanza di accesso agli atti, sottoscriverla e depositarla in originale presso l’ufficio competente che avrà 30 giorni di tempo per rispondere all’istante.
L’istanza è gratuita e può essere depositata in cartaceo presso l’amministrazione o inviata anche tramite posta elettronica certificata.
Qualora l’amministrazione non risponda entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza il soggetto per tutelare i propri diritti può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del luogo in cui ha depositato l’istanza o rivolgersi al Difensore Civico per ottenere il riesame della determinazione che ha respinto l’accesso.
Fonte:studio cataldi
Guida alla misura introdotta con la legge di stabilità 2015 per le famiglie con un figlio nato, adottato o in affido preadottivo tra il 2015 e il 2017
- A quanto ammonta il bonus bebè
- Quando si perde il diritto al bonus bebè
Tra gli aiuti messi in campo dal legislatore per il sostegno della natalità e delle famiglie, figura il cosiddetto bonus bebè.
La misura destinata alle famiglie con un figlio nato, adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 e con un ISEE non superiore a 25mila euro, è stata istituita dalla legge di stabilità 2015 (art. 1 commi 125-129 legge 190/2014) e ha trovato attuazione con il decreto del presidente del consiglio dei ministri del 27.2.2015.
La misura consiste in un assegno annuale corrisposto mensilmente a partire dal mese della nascita o di ingresso del figlio adottato o affidato e fino al terzo anno di vita del bambino (o dell'ingresso in famiglia del figlio adottato o affidato).
Possono beneficiare del bonus i nuclei familiari con un Isee in corso di validità non superiore a 25mila euro, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio.
Tra gli altri requisiti che occorre possedere da parte del genitore che presenta la domanda rilevano inoltre:
- la cittadinanza italiana, di uno stato dell'Unione europea o il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero la carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro, o ancora, la carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro di cui all'art. 17, d. lgs. n. 30/2007;
- la residenza in Italia;
- la convivenza con il figlio (nello specifico, figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune).
L'importo del bonus bebè dipende dall'Isee del nucleo familiare:
- 960 euro annui (80 euro al mese per 12 mesi) per chi ha un Isee superiore a 7mila euro annui e non superiore a 25mila;
- 1.920 euro annui (160 euro al mese per 12 mesi) per chi ha un Isee non superiore a 7mila euro annui.
Il pagamento dell'assegno è effettuato mensilmente dall'Inps al richiedente a mezzo bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN intestati al richiedente. Qualora, la domanda è stata presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore minorenne o incapace di agire, il mezzo di pagamento prescelto deve comunque essere intestato al genitore.
Il pagamento è effettuato a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Se la domanda è stata presentata entro i 90 giorni previsti dalla legge, il primo pagamento comprende anche l'importo delle mensilità maturate fino a quel momento.
La domanda per l'erogazione del bonus bebè va presentata dal genitore online all'Inps, di regola, una sola volta per ogni figlio (in caso di nascita o adozione di due o più minori occorre presentare una domanda per ciascuno) attraverso il servizio dedicato sul nuovo portale Inps, che permette di visualizzarne anche l'esito (accolta o respinta) nell'apposita sezione "Consultazione domande".
Per chi indica il proprio indirizzo pec all'atto della compilazione della domanda, il provvedimento di accoglimento o rigetto della stessa può essere ricevuto direttamente nella propria casella di posta elettronica certificata.
In alternativa, la domanda può essere presentata tramite:
- contact center Inps al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato e intermediari attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Quanto ai termini, la domanda va presentata entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso del minore affidato o adottato nel nucleo familiare.
Per poter richiedere l'assegno, inoltre, è necessario presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) che va rinnovata l'anno successivo, a pena di sospensione dell'assegno finchè non ne viene presentata una nuova.
L'erogazione del bonus a favore del richiedente termina quando:
- il figlio compie tre anni o si raggiungono tre anni dall'ingresso in famiglia;
- il figlio raggiunge i 18 anni di età;
- il richiedente perde uno dei requisiti previsti dalla legge (ad esempio in caso di trasferimento della residenza all'estero; Isee superiore a 25mila euro annui, revoca dell'affidamento; ecc.).
Altre cause di decadenza possono essere: il decesso del figlio; la revoca dell'adozione; la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale; l'affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda; ecc.
La perdita di uno dei requisiti per avere diritto al bonus deve essere comunicata dal genitore richiedente entro 30 giorni all'Inps. In caso di decadenza, da parte del richiedente, la domanda di assegno può essere presentata per lo stesso figlio dall'altro genitore, ovvero, nell'ipotesi di affidamento temporaneo, dall'affidatario.
Niente infortunio in itinere per il dipendente che abita vicino all’ufficio ma prende l’auto
Fonte:sole24ore di Federico Gavioli
La sentenza n. 21122/2017 della Cassazione si inserisce in una serie di orientamenti contrastanti tra di loro sugli infortuni in itinere; per i giudici di legittimità non è qualificabile come infortunio sul lavoro il caso di un medico che in caso di urgenza si reca all'ospedale in macchina pur abitando a poche centinaia di metri dallo stesso ospedale. Per i giudici di legittimità sarebbe stato più logico andare all'ospedale a piedi.
L'altezza non può decidere l’accesso a Forze Armate, Polizia e Vigili del Fuoco
Fonte:sole24ore di Giovanni La Banca
I bandi di concorso per l’accesso alle Forze Armate, Forze di Polizia e Vigili del Fuoco non possono prevedere l’esclusione di un aspirante in applicazione del limite dell’altezza minima o di altre disposizioni riferibili a meri dati numerici. Così ha stabilito il Tar Lazio, Roma, con la sentenza n. 9691/2017.
Esperti nella commissione di concorso e cause di incompatibilità
Fonte:ilpersonale
Il TAR Toscana nella recente sentenza n. 1060 afferma che il requisito della necessaria esperienza dei componenti della commissione di esame di un concorso pubblico non implica che tutti i membri della commissione siano titolari di insegnamenti nelle medesime discipline oggetto della procedura selettiva, essendo sufficiente che i commissari siano esperti in discipline non estranee alle tematiche oggetto delle prove concorsuali.
In base alle previsioni normative di cui agli artt. 35 co. 1 lett. e) d.lgs. n. 165/2001 e 9 d.P.R. n. 487/1994, i componenti della commissione di esame devono essere “esperti” nelle materie di concorso, evitando di dare al termine “esperti” una interpretazione troppo rigorosa che “comporti un intollerabile aggravamento del procedimento selettivo già nella fase della formazione dell’organo tecnico chiamato a operare le valutazioni sui titoli e le prove d’esame dei candidati”.
Da PensioniOggi:
Così gli sgravi contributivi per le misure di conciliazione vita-lavoro
Dall'estensione del congedo di paternità, all'asilo nido, fino alla cessione solidale dei permessi, passando per smart working e percorsi formativi per favorire il rientro dal congedo di maternità. Sono queste alcune delle misure di conciliazione vita privata-lavoro che consenti-ranno ai datori di lavoro di usufruire di uno sgravio contributivo che potrà arrivare anche al 5% dell'imponibile previdenziale dichiarato per tutta la forza lavoro. E' quanto prevede il decreto interministeriale Lavoro-Economia firmato nei giorni scorsi e reso disponibile nella sezione pubblicità legale del ministero del Lavoro.
Potranno accedere allo sgravio contributivo i datori di lavoro del settore privato che hanno sottoscritto contratti collettivi aziendali che prevedono l'introduzione (o il miglioramento se già previste in precedenti accordi) di almeno due delle misure di worklife balance elencate nell'articolo 3 del decreto (si veda tabella). Di queste, almeno una deve riguardare gli interventi a sostegno della genitorialità o quelli relativi alla flessibilità organizzativa. I contratti collettivi dovranno interessare almeno il 70% della media dei lavoratori dipendenti nel corso dell'anno civile antecedente la domanda e dovranno essere sottoscritti e depositati dal 1° gennaio 2017 fino al 1° agosto 2018.
La misura ha carattere sperimentale, durerà per il solo biennio 2017/2018, e di conseguenza lo sgravio potrà essere riconosciuto a ciascun datore di lavoro una sola volta. A disposizione ci sono poco meno di 110 milioni di euro, il cui 20% sarà attribuito in misura uguale a ciascun datore di lavoro ammesso allo sgravio. Il restante 80% delle risorse, invece, sarà attribuito sulla base del numero medio dei dipendenti occupati nell'anno precedente la domanda.
L'importo dello sgravio sarà calcolato dall'Inps sulla base di questi criteri ma non potrà comunque eccedere il 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dichiarata dal datore nell'anno civile precedente la richiesta del beneficio. La misura dell ' ammontare dello sgravio contributivo , in funzione dell'importo complessivo delle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno , nonché del numero dei datori di lavoro e della relativa forza aziendale media , è quantificata dall'Inps sulla base dei dati desunti dalle dichiarazioni contributive regolarmente presentate e non è suscettibile di variazione, fatti salvi i casi di accertamento della indebita fruizione dello sgravio medesimo , in relazione alla variazione delle dichiarazioni contributive operata in data successiva al perfezionamento della predetta operazione di calcolo.
Per usufruire dell'agevolazione occorrerà presentare domanda all'Inps in via telematica: entro il 15 novembre 2017, per i contratti depositati entro il 31 ottobre, a valere sulle risorse 2017 (55.200.000 euro), entro il 15 settembre 2018, per i contratti depositati entro il 1° agosto 2018, a valere sulle risorse del relativo anno (54.600.000 euro). Nella domanda occorrerà indicare a) i dati identificativi dell'azienda; b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale ; e) la data di avvenuto deposito del contratto aziendale di cui alla lettera b ) , effettuata con le modalità telematiche al competente ufficio dell'Ispettorato territoriale del lavoro; d) la dichiarazione di conformità del contratto aziendale alle disposizioni del decreto; e) ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall'Inps. L'ammissione al beneficio contributivo avviene a decorrere dal trentesimo giorno successivo al termine ultimo per la trasmissione delle istanze.
Pensioni, La Uil avvia la raccolta di firme per Ampliare Naspi e Ape social
I segretari generali della UIL Carmelo Barbagallo e della Uila Stefano Mantegazza hanno depositato ieri, presso la sede della Corte di Cassazione in Roma, la richiesta per l´avvio di una raccolta firme in vista della presentazione didue proposte di legge di iniziative popolare in materia di pensioni, welfare e sostegno all’occupazione femminile e alla genitorialità. La prima proposta intende modificare la Naspi, nella parte in cui riduce nel tempo l’assegno di disoccupazione e fissa un tetto ai contributi figurativi pensionistici, e mira a estendere l´APE Sociale verso alcune categorie di soggetti rimasti esclusi dalla misura. La seconda proposta riguarda il sostegno alla genitorialità, all´occupazione femminile e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per madri e padri. L'obiettivo per entrambe la proposte è raggiungere le 100mila firme necessarie per la presentazione dei provvedimenti in Parlamento.
«Il sostegno al reddito, le pensioni, il lavoro di cura» ha sottolineato Barbagallo «sono temi ai quali occorre dedicare il massimo dell´attenzione e dell’impegno possibile, per affermare una società dei diritti, delle tutele e che non sia destinata alla povertà. Ecco perché su questi aspetti generali, abbiamo deciso di supportare l’attività sindacale con un’iniziativa fondata sulla partecipazione di tutti i cittadini». «Oggi in Italia, un disoccupato si ritrova, in pochi mesi, in una condizione di forte indigenza, mentre le coppie che lavorano rinunciano, sempre più spesso, a fare figli e molte donne sono costrette a scegliere tra lavoro e famiglia” spiega Mantegazza “Con la nostra iniziativa vogliamo riportare questi temi al centro dell’agenda politica del paese e costruire il più ampio consenso possibile sulle nostre proposte».
La proposta della Uil è destinata ad arricchire la partita sui correttivi alla Riforma Fornero che il Governo presenterà ufficialmente ad Ottobre, in occasione della legge di bilancio. Sul tavolo l'introduzione della pensione di garanzia, il riconoscimento ai fini previdenziali del lavoro di cura familiare ed un rilancio della previdenza complementare per incrementare le adesioni. Con un grande nodo da sciogliere: le risorse realmente a disposizione.
In tale occasione si farà anche un primo tagliando all'ape sociale con l'obiettivo di introdurre correttivi verso le categorie escluse e fare una conta delle cifre disponibili. Sull'APe sociale si discuterà in particolare della possibilità di ridurre il requisito contributivo richiesto per le madri (il Governo ha indicato uno sconto di sei mesi per ogni figlio entro un massimo di due anni) e di estendere la misura anche ai disoccupati (a seguito di licenziamento) che non abbiano avuto accesso alla Naspi per scadenza del termine di presentazione della domanda (68 giorni dall'evento disoccupazione) o per mancanza dei necessari requisiti. Si tratta di punti sui quali nelle settimane passate l'esecutivo ha aperto a correttivi. Sulle pensioni c'è poi la grana della costituzionalità del blocco delle indicizzazioni dei trattamenti superiori a 3 volte il minimo inps, un pasticcio sul quale la Consulta si dovrà pronunciarsi nuovamente a fine Ottobre. Anche la Uil spinge poi per uno stop all'aumento automatico dell'età pensionabile alla speranza di vita. Dal 2019 l'adeguamento potrebbe essere pari a 5 mesi portando l'età per la pensione di vecchiaia a 67 anni e il requisito contributivo per la pensione anticipata a 43 anni e 3 mesi (42 anni e 3 mesi le donne).
Minori Disabili, Al via il protocollo d'intesa per ridurre i disagi alle famiglie
A partire dal 14 settembre, i medici, abilitati dall’Inps, degli ospedali pediatrici Bambino Gesù di Roma, Gaslini di Genova e Meyer di Firenze potranno compilare online il certificato specialistico pediatrico, utile per semplificare l’iter sanitario per il riconoscimento delle prestazioni assistenziali di invalidità e di handicap in favore dei minori disabili.
La novità è frutto di un protocollo sperimentale, sottoscritto tra l’Istituto e i tre nosocomi nella primavera scorsa, che permette ai medici delle tre strutture ospedaliere di utilizzare il certificato specialistico pediatrico, grazie al quale è possibile raccogliere fin da subito – durante il ricovero presso le strutture sanitarie – tutti gli elementi necessari alla valutazione medico legale. Il Protocollo, della durata di 18 mesi, sottoscritto dall’Inps e dai tre nosocomi permetterà ai medici di queste strutture di utilizzare il “certificato specialistico pediatrico”, grazie al quale sarà possibile acquisire fin da subito – durante il ricovero o cura presso le Strutture sanitarie – tutti gli elementi necessari alla valutazione medico legale, evitando al minore eventuali ulteriori esami e accertamenti. Il “certificato specialistico pediatrico”, predisposto dall’Inps e dalla Società Italiana di Pediatria, contiene tutti gli elementi utili all’accertamento della specifica patologia e consente quindi di evitare ulteriori valutazioni specialistiche che, nei casi di particolare complessità delle patologie, sono spesso necessarie in aggiunta al certificato medico redatto da pediatri e medici di base del Servizio Sanitario Nazionale, evitando così di dover sottoporre il minore a più visite.
Con l’adesione al protocollo sperimentale, la Struttura sanitaria pediatrica si impegna a sensibilizzare i suoi medici di ruolo ad utilizzare il modello “certificato specialistico pediatrico” a titolo gratuito, con conseguenti risparmi per le famiglie degli stessi minori. L’Istituto, a sua volta, si impegna ad utilizzare il certificato specialistico pediatrico per semplificare e ridurre i tempi dei processi sanitari connessi alle domande di prestazione assistenziale, ad adeguare le proprie procedure interne e a fornire un apposito PIN ai medici che ne facciano richiesta. Verranno così omogenizzate le prestazioni sul territorio nazionale, evitando ai minori revisioni temporali del giudizio medico legale nei casi di malattie di cui al DM 2 agosto 2007 e consentendo di definire le domande, per le visite presso le Commissioni Inps, anche tramite la valutazione medico legale della documentazione agli atti.
Al Protocollo sperimentale possono aderire le Strutture sanitarie pediatriche che ne facciano richiesta, fa sapere l'Inps in una nota, con particolare riguardo a quelle specializzate nella diagnosi e cura delle patologie pediatriche con particolare riferimento alle malattie genetiche, cromosomiche ed alle cosiddette forme rare. L'accertamento consentirà più agevolmente di conseguire le prestazioni assistenziali legate ad una forma di invalidità, ad esempio l'indennità di accompagnamento o l'indennità di frequenza.
Pensioni, Salvaguardia piena anche per chi ha optato per il contributivo
L'opzione per il calcolo contributivo non preclude alla salvaguardia pensionistica. E' quanto ha stabilito la corte territoriale di Pescara accogliendo il ricorso di un lavoratore che aveva visto respinta l'istanza di accesso alla settima salvaguardia pensionistica (legge 208/2015) da parte dell'Inps lo scorso anno (sentenza 649/2017).
L'interessato aveva usufruito a decorrere dal 1 ° luglio 2008 della procedura di mobilità intrapresa dalla società datrice e aveva maturato i richiesti 40 anni di contributi ed il relativo diritto al trattamento pensionistico - sulla base delle allora vigenti disposizioni normative in materia pensionistica - nel mese di giugno 2015 con decorrenza della pensione a partire dal mese di ottobre 2016 (decorsi i 12 mesi di finestra mobile unitamente ai 3 mesi della cd. speranza di vita). Avendo presentato istanza di accesso nel profilo dei lavoratori cd. cessati dal servizio entro il 2011 nell'ambito di procedure di conciliazione con l'azienda o in applicazione di accordi sindacali era rispettato il termine di decorrenza della pensione stabilito dalla settima salvaguardia, 6 gennaio 2017.
Il lavoratore aveva quindi presentato domanda di salvaguardia ottenendo, peraltro, l'accertamento del profilo di tutela da parte della DTL competente. L'lnps, costituitasi in giudizio ha contestato la fondatezza della domanda insistendo per il rigetto della stessa atteso che "l'art. 24, comma 14, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni in legge n. 214 del 2011 e s.m.i., prevede che continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze, vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto c) ai soggetti cd. "salvaguardati", ancorchè maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento al 31 dicembre 2011 ma non prevede, nei confronti di coloro che hanno esercitato l'opzione al sistema contributivo entro il 31.12.2011, l'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del richiamato decreto, ancorchè maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento al 31 dicembre 2011.
L'Inps aveva dedotto l'inapplicabilità della salvaguardia poichè ai soggetti che hanno esercitato l'opzione al sistema contributivo entro il 31.12.2011 (ex articolo 1, co. 23 della legge 335/1995), come il ricorrente, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del richiamato decreto, solo nel caso in cui gli stessi abbiano maturano i previgenti requisiti entro il 31 dicembre 2011, in quanto rientranti nella categoria di soggetti di cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 14, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla in legge n. 214 del 2011 e s.m.i. Negando in sostanza l'operatività dalla salvaguardia a coloro che hanno optato per le regole di calcolo contributive.
Il Giudice del Lavoro non ha accolto la tesi dell'Inps. Le norme di salvaguardia, previste dall'art. 24 D.L. 201/2011 estese poi dall'art. 1, comma 265,L. 208/2015, nel disporre il mantenimento delle più favorevoli soglie di età ed anzianità contributiva previste nel regime pensionistico previgente alla riforma Fornero non solo in favore di chi avesse maturato i requisiti contributivi prima dell'entrata in vigore della riforma ma anche in favore di altre specifiche categorie meritevoli di speciale cautela (quali i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto in base ad accordo conciliativo con concessione di incentivo all'esodo) non fanno alcuna distinzione tra chi avesse o non avesse esercitato l'opzione (all'epoca in alcune situazioni facoltativa) per il regime contributivo piuttosto che retributivo in base alla disciplina di cui alla 1. n° 335/95. Né vi sarebbe una ragione idonea a giustificare una tale discriminazione. D'altra parte lo stesso Inps riconosce che anche a coloro che abbiano esercitato l'opzione in parola sia applicabile almeno una delle ipotesi di operatività della salvaguardia (prevista per il caso di maturazione dell'anzianità contributiva prima della operatività della riforma) e non si vede perché dovrebbe essere invece esclusa l'operatività delle altre ipotesi previste in modo indifferentemente alternativo dalle medesime norme di salvaguardia.
- by Alex