Fonte: http://www.liberopensiero.eu Di Mario Sica
A settembre sarà l’ARAN, l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, a cercare un accordo con i sindacati dei lavoratori del pubblico impiego sulla base delle direttive del ministro Madia. Tra le questioni più spinose c’è sicuramente la trattativa su come calcolare i giorni di assenza per malattia, nei quali verranno computati anche i permessi collegati alle cure salvavita che rientreranno nel tetto massimo da stabilire.
«Per patologie gravi saranno riconosciute le giornate post terapia, oggi escluse. Nessuna stretta, più diritti» precisa in un tweet il ministro Madia. In ogni caso, anche con questa previsione, i permessi malattia post terapia saranno comunque inseriti in un computo di ore che dovranno rientrare in un tetto prestabilito, a condizione che determinino incapacità lavorativa. Del resto il capitolo legato a permessi, assenze e malattia rappresenta uno dei capisaldi della riforma del pubblico impiego e, da settembre, diventerà materia di competenza dell’INPS.
In particolare, col decreto n. 75 del 2017 varato dal ministro Madia, si prevede una disciplina specifica sui permessi orari per visite mediche, terapie ed esami specialistici che dovranno sempre essere attestati dalla struttura pubblica o privata che eroga la prestazione, la quale dovrà quindi rilasciare un certificato o trasmettere la documentazione all’amministrazione in cui lavora il pubblico impiegato. È inoltre spacchettato il monte dei permessi per malattia in ore e non più in giorni e, per il raggiungimento di un monte orario pari ad una giornata, bisognerà cumulare permessi per 6 ore. Infine si prevede un periodo di servizio minimo giornaliero nel pubblico impiego pari alla metà dell’orario lavorativo, salvi casi di urgenza e sempre dopo adeguato periodo di preavviso.
In generale, la riforma del pubblico impiego del ministro Madia, tra le altre cose, contiene nuove norme in tema di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, introduce il “Piano triennale dei fabbisogni” che supera la logica della “dotazione organica” e rivede l’intera disciplina concorsuale con valorizzazione dei percorsi professionali fatti con contratti flessibili presso le pubbliche amministrazioni (introducendo, al contempo, il divieto a regime per la pubblica amministrazione di stipulare contratti di collaborazione). I decreti attuativi entreranno in vigore il 22 giugno ma, sul versante della contrattazione del monte orario per assenze causate da malattia, compresi i giorni necessari per cure salvavita, bisognerà attendere il mese di settembre, quando ARAN e sindacati si riuniranno per discutere i nuovi contratti per il pubblico impiego.
RAL_1935_Orientamenti Applicativi
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di dichiarazione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro (art.21, comma 4-bis, del CCNL del 6.7.1995) se il dipendente interessato era assente per malattia, con trattamento economico pari al 50% della retribuzione, ai sensi dell’art.21, comma 7, lett.c), del CCNL del 6.7.1995, ai fini della determinazione dell’indennità sostitutiva del preavviso, occorre fare riferimento al trattamento retributivo del dipendente oppure alla retribuzione effettivamente in atto (cioè al 50%)?
Relativamente alla particolare problematica esposta, in coerenza con precedenti orientamenti applicativi già formulati in materia, si ritiene che l'indennità sostitutiva del preavviso debba sempre essere calcolata sulla retribuzione teoricamente spettante al dipendente e non su quella effettivamente percepita (come nel caso in esame, ridotta del 50%, ai sensi dell’art.21, comma 7, lett. c), del CCNL del 6.7.1995).
A tale conclusione si deve pervenire anche per i periodi di assenza non retribuiti di cui all’art.21, commi 2 e 7, lett. d), del medesimo CCNL del 6.7.1995.
Diversamente ragionando, si dovrebbe concludere che il dipendente licenziato, dopo aver fruito del periodo di assenza per malattia non retribuita di cui si è detto, non ha diritto a percepire alcuna indennità, contrariamente a quanto espressamente previsto dal comma 4-bis del richiamato art. 21. Tale ricostruzione sembra confortata anche dalla giurisprudenza, secondo la quale la misura dell'indennità sostitutiva del preavviso "…è predeterminata preventivamente ed astrattamente dalla legge e dalle norme collettive..." (Cassazione Sez. Lav., 12 agosto 1994, n. 7417) ed è "… sostanzialmente forfettaria e fissa …" (Tribunale Milano, 14 marzo 1990)
Fonte:http://www.pubblicaamministrazione.net
Ammonta a più di 55milioni il numero di fatture elettroniche gestite dalla Pubblica Amministrazione tra giugno 2014 e dicembre 2016. Cifre notevoli segnano anche il risparmio di risorse ottenuto, pari a circa 17 euro a fattura e a oltre un miliardo di euro annuo.
Sono dati diffusi dall'AgID, che sottolinea come il 41% degli uffici che utilizzano la fatturazione elettronica faccia parte delle amministrazioni comunali e dei consorzi o associazioni. Obiettivo della fatturazione elettronica, progetto varato nell'ambito dell'Agenda Digitale Italiana, è favorire la dematerializzazione dei documenti e la creazione di standard per la gestione dei processi di emissione gestione delle fatture destinate alla PA.
«FatturaPA è molto diffusa tra le imprese italiane, circa il 30% la utilizza quotidianamente - a fronte di una media europea del 18%- con quasi 2 milioni di fatture inviate solo dalle PMI tra il 2015 e il 2016. Tali dati collocano di fatto l'Italia al quarto posto tra i Paesi europei per l'uso della Fatturazione Elettronica, all'interno delle classifiche DESI 2017 sul tema dell'integrazione delle tecnologie digitali.»
FONTE: http://www.agoramagazine.it/i
Al 31 dicembre 2015 sono attive 12.874 istituzioni pubbliche che impiegano 3.305.313 lavoratori dipendenti, di cui 293.804 a tempo determinato (pari al 8,4%) e 173.558 non dipendenti, ossia collaboratori o altri atipici e temporanei, distribuiti in 106.870 luoghi di lavoro.
Il totale dei precari è quindi di quasi 500 mila (467.362). È quanto emerge dal censimento delle istituzioni pubbliche realizzato dall’Istat e presentato oggi.
L’Istat sottolinea che il personale dipendente concentrato per il 54,1% nell’amministrazione centrale, per il 20% in aziende o enti del Servizio sanitario nazionale e per le 11,8% nei comuni.
Le restanti forme giuridiche assorbono il rimanente 14,1%. Rispetto al personale non dipendente il 32,2% lavora nelle università, il 21,5 in aziende o enti del Servizio statistico nazionale, il 18,2% nei comuni.
A livello territoriale il personale è concentrato per il 35,3% nel Mezzogiorno, il 22,6 nel nordovest, il 22,3 nel centro e il 19,7 nel Nordest. Il personale dipendente è calato dell’1,1% tra il 2011 e il 2015. (agenzia Dire)
Da PensioniOggi:
Ecco i Precoci che vanno in pensione con 41 anni di contributi [Guida]
Per agevolare il pensionamento dei cd. lavoratori precoci, cioè coloro che hanno iniziato a lavorare prima della maggiore età, l'articolo 1, co. 199 della legge 232/2016 consente, a partire dal 1° maggio 2017, a coloro che si trovano in condizione di difficoltà di accedere alla pensione anticipata con uno sconto rispetto alle norme in vigore, introdotte nel 2012 dalla Legge Fornero. Attualmente, come noto, questi soggetti possono uscire solo al compimento di 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) a prescindere dall'età anagrafica.
Il predetto intervento normativo introduce un ulteriore canale di uscita a 41 anni di contributi, a prescindere dall'età anagrafica, nei confronti di quei soggetti che hanno lavorato prima dei 19 anni, per almeno 12 mesi in modo effettivo anche non continuativi e che risultino in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (cioè sono nel cd. sistema misto). Si tratta di un intervento selettivo in quanto per poter entrare nella agevolazione gli interessati dovranno riconoscersi, inoltre, in almeno uno dei cinque seguenti profili di tutela:
a) siano lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
b) siano soggetti che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) siano soggetti con una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
d) siano lavoratori dipendenti all’interno delle professioni indicate nella tavola sottostante che svolgono da almeno sei anni in via continuativa negli ultimi sette anni al momento del pensionamento attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo (qui ulteriori informazioni).
e) siano lavoratori dipendenti che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 1, commi da 1 a 3 del decreto legislativo del 21 aprile 2011, n. 67 (siano cioè lavoratori addetti a mansioni usuranti o lavoratori notturni, per dettagli si veda: lavori usuranti).
La tavola seguente illustra le modifiche per l'accesso alla pensione anticipata in base a quanto stabilito dalla legge di bilancio per il 2017.
Il beneficio è rivolto a tutti i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, ai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi nonchè alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Cioè interessa sia i lavoratori dipendenti del settore privato nonchè i dipendenti del pubblico impiego ed anche gli iscritti presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Artigiani, Commercianti e Coltivatori Diretti) che rispettino le sopra indicate condizioni. Restano esclusi dal beneficio i lavoratori iscritti presso le gestioni previdenziali private (casse professionali, es. avvocati, notai, giornalisti) ed i lavoratori non in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995. L'agevolazione non ha una data di scadenza, a differenza dell'APE (che termina, salvo proroghe, il 31 dicembre 2018).
Domande entro il 15 luglio 2017
Ai fini del conseguimento del beneficio gli interessati devono produrre una doppia domanda: la prima volta all'accertamento della sussistenza delle sopra indicate condizioni (entro il 15 luglio 2017) a cui l'Inps darà risposta (positiva con indicazione della prima decorrenza utile o negativa in mancanza dei suddetti requisiti) entro il 15 Ottobre 2017, la seconda volta ad accedere al beneficio vero e proprio. Essendoci un vincolo annuo di bilancio è prevista una particolare procedura di monitoraggio delle domande in funzione della data di maturazione del requisito contributivo agevolato di 41 anni e, a parità della stessa, in base alla data (e ora) di presentazione dell'istanza di accesso. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, emergerà il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie la decorrenza della pensione verrà differita. Dall'anno prossimo le domande dovranno essere presentate entro il 1° marzo e l'Inps comunicherà l'accettazione o meno dell'istanza entro il30 giugno.
Da segnalare che il requisito di anzianità contributiva di 41 anni di contributi resterà agganciato ai futuri adeguamenti alla speranza di vita che scatteranno dal 1° gennaio 2019. E potrà essere raggiunto anche attraverso il cumulo dei periodi assicurativi di cui alla legge 228 del 2012 (cioè sommando la contribuzione non coincidente temporalmente versata in tutte le gestioni previdenziali obbligatorie: qui i dettagli). Chi utilizzerà questo canale di pensionamento, inoltre, non potrà cumulare con il trattamento pensionistico redditi da lavoro, dipendente o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva necessaria per la pensione anticipata standard cioè 42 anni e 10 mesi di contributi (o 41 anni e 10 mesi le donne) e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento con il requisito contributivo agevolato.
Pensioni, Pubblicate le Circolari Inps su APE e Precoci
Fonte:pensionioggiScritto da Valerio Damiani
La pubblicazione dei due documenti rende possibile l'avvio delle procedure per accedere all'APE sociale e al pensionamento anticipato con 41 anni di contributi per i cd. lavoratori precoci.
Puntualmente, come anticipato da pensionioggi.it nella giornata di ieri, l'Inps ha pubblicato le due circolari attuative delle disposizioni contenute nei due DPCM in materia di accesso all'APe sociale e al pensionamento con 41 anni di contributi per i lavoratori precoci. Si tratta dellaCircolare Inps 99/2017 e della Circolare Inps 100/2017 che sbloccano da oggi ufficialmente le domande per accedere all'indennita' di accompagnamento alla pensione per gli ultra63 enni o per il pensionamento con 41 anni di contributi. Tra le questioni da segnalare è confermato il sistema della doppia istanza, la prima volta all'accertamento dei requisiti (che deve essere prodotta entro il 15 luglio 2017 per coloro che raggiungono i requisiti entro il 31 dicembre 2017) la seconda volta al conseguimento della prestazione stessa (domanda di Ape sociale o domanda di pensione anticipata).
Con una novità. La seconda domanda, può essere presentata contestualmente alla presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso o nelle more dell’istruttoria della stessa, a condizione che il soggetto abbia perfezionato tutti i requisiti previsti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa. Nella prima fase di applicazione delle misure il lavoratore avrà, inoltre, garanzia della retroattività del trattamento dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti (che tuttavia non potrà essere antecedente al 1° maggio 2017), fermo restando la disponibilità delle risorse. Ciò significa che un lavoratore che matura tutti i requisiti richiesti il 15 settembre 2017 dovrà produrre istanza per la verifica entro il 15 luglio 2017 e, successivamente, alla maturazione dei requisiti, istanza di accesso al beneficio che prenderà così decorrenza dal 1° Ottobre 2017. Ove, invece, i requisiti siano già maturati il lavoratore può presentare contestualmente entrambe le domande. Ad esempio un lavoratore che ha maturato i requisiti richiesti il 15 maggio 2017 potrà produrre tutte e due le domande e la prestazione, una volta che sarà riconosciuta, avrà decorrenza (retroattiva) dal 1° giugno 2017. Tra i requisiti per la domanda di accesso va valutata, come detto, anche la cessazione dell'attività lavorativa. La seconda domanda, precisa l'Inps, in attesa dell’esito dell’istruttoria delle domande di riconoscimento delle condizioni, non dovrà essere respinta ma tenuta in apposita evidenza.
Tutte le domande, inoltre, dovranno essere prodotte esclusivamente tramite il canale telematico dell'Inps direttamente dal cittadino oppure per il tramite di un patronato che offre assistenza gratuita. Al termine della procedura d’invio sarà rilasciata all’utente una ricevuta di presentazione della domanda recante un numero di protocollo, la data e l’orario esatto di ricevimento, elementi che saranno utilizzati per la formazione della graduatoria
Fonte:pensionioggiScritto da Valerio Damiani
I due provvedimenti entrano formalmente in vigore oggi 17 Giugno. I lavoratori che maturano i requisiti entro il 2017 avranno tempo sino al 15 luglio 2017 per produrre istanza di accesso ai benefici.
Gli anticipi pensionistici contenuti nella legge di bilancio per il 2017 in favore degli ultra 63enni e dei lavoratori precoci in condizione di difficoltà entrano ufficialmente in vigore. Sono stati infatti pubblicati ieri in Gazzetta (G.U. 138 del 16 Giugno 2017) i due provvedimenti, già anticipati nei giorni scorsi da pensionioggi.it, che regolano l'APe sociale e il pensionamento con 41 anni di contributi con un ritardo di oltre tre mesi rispetto alle date previste. I due decreti sono ufficialmente in vigore da oggi 17 Giugno e per produrre le istanze (telematiche) di accesso occorre attendere le due circolari dell'Inps che sono praticamente già pronte.
Come già anticipato gli interessati dovranno effettuare una doppia domanda: prima dovranno produrre l'istanza di verifica delle condizioni di accesso (entro il 15 luglio 2017) per dimostrare di trovarsi in uno dei profili di tutela individuati dalla legge (cioè trovarsi in stato di disoccupazione a seguito di licenziamento; assistere da almeno sei mesi un familiare convivente con handicap grave; invalidità civile almeno al 74%; svolgere un’attività gravosa o usurante). L’Inps a quel punto verificherà se ci sono le condizioni oggettive per la concessione degli strumenti (APE o quota 41) inclusa la disponibilità dei fondi e comunicherà al lavoratore (entro il 15 ottobre) la prima decorrenza della prestazione (se i fondi saranno insufficienti il lavoratore avrà garanzia di accesso anche se vedrà posticipata la decorrenza della prestazione) o il rifiuto della stessa per mancanza dei requisiti. L'interessato, al momento del compimento dei requisiti, dovrà produrre, inoltre, la domanda di pensionamento (con 41 anni di contributi o con l'ape sociale) in modo da accedere alla pensione dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Ove la prima decorrenza utile sia anteriore a quella di presentazione della domanda al lavoratore sarà riconosciuta garanziadella retroattività del trattamento dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti (che tuttavia non potrà essere antecedente al 1° maggio 2017) a condizione, però, che presenti la domanda entro il 30 novembre 2017.
La maturazione dei requisiti
Si rammenta che i requisiti oggettivi per il conseguimento delle prestazioni devono sussistere al momento dell'istanza di verifica delle condizioni (in particolare lo stato di disoccupazione per licenziamento, invalidità non inferiore al 74%, assistenza al disabile, svolgimento di mansioni gravose o usuranti); tuttavia i requisiti contributivi e anagrafici possono essere maturati successivamente, entro l’anno di riferimento. Si tratta dei 63 anni (per l'ape sociale), del minimo contributivo (30 o 36 anni, 41 anni per i precoci), ma anche dei tre mesi dal termine del sussidio di disoccupazione (per i disoccupati), della condizione di aver svolto per almeno 6 anni negli ultimi 7 un’attività gravosa (lavori gravosi). Tali requisiti possono maturare entro il dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di accesso (ed il lavoratore potrà autocertificare il perfezionamento di tali requisiti).
Ad esempio un disoccupato in possesso dei 63 anni e 30 anni di contributi che termina i tre mesi dalla scadenza della disoccupazione il 10 ottobre 2017 dovrà, comunque, presentare l'istanza entro il 15 luglio. Alla maturazione dei suddetti requisiti presenterà, invece, domanda di accesso all'APe ottenendo pertanto la prestazione a partire dal 1° novembre 2017. Il termine del 15 Luglio non è perentorio: i DPCM stabiliscono, infatti, che gli interessati possono produrre l'istanza entro il 30 novembre di ogni anno ma in tal caso la domanda sarà accettata solo a fronte di risorse residue. Dunque chi ha già i requisiti è meglio che non attenda oltre.
Fonte:pensionioggi Scritto da Valerio Damiani
Anche i soggetti con una invalidità civile riconosciuta superiore o uguale al 74% hanno diritto a fruire delle uscite anticipate previste nei due DCPM pubblicati in GU venerdì scorso. La legge di bilancio ha infatti loro riservato la facoltà di chiedere l'APE agevolato se in possesso di 63 anni di età e 30 anni di contributi e dell'uscita a 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica se possono vantare almeno 12 mesi effettivi entro il 19° anno di età (cd. lavoratori precoci). Senza alcuna penalità sulla pensione. L'agevolazione si rivolge ai soggetti assicurati presso l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, le gestioni sostitutive ed esclusive dell'AGO nonchè presso la gestione separata dell'Inps. In sostanza abbraccia sia i lavoratori dipendenti, anche del pubblico impiego, che gli autonomi con esclusione dei liberi professionisti. Per l'accesso alla misura non è necessario, peraltro, risultare in costanza di rapporto di lavorativo (dipendente o autonomo) potendo essere il beneficio fruito anche dai disoccupati.
I lavoratori in questione dovranno produrre istanza all'Inps di accertamento delle condizioni entro il prossimo 15 luglio 2017 ove raggiungano, anche in via prospettica, i requisiti richiesti entro la fine del 2017. A tal fine occorre riportare gli estremi del verbale rilasciato dalle commissioni sanitarie competenti in materia di accertamento dell’invalidità civile,nonché allegare il relativo verbale. Oltre al verbale è necessario compilare una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato indica la sussistenza dei requisiti o la loro maturazione entro la fine del 2017 (si può maturare entro la fine dell'anno sia il requisito anagrafico di 63 anni necessario per l'APe social, sia il requisito contributivo di 30 anni o 41 anni per i cd. lavoratori precoci). Oltre all'istanza di verifica occorre altresì, al perfezionamento di tutti i requisiti (o contestualmente alla domanda di verifica ove i requisiti siano già perfezionati), produrre la domanda di accesso alla prestazione.
L'Inps ha fornito anche alcuni chiarimenti indicando che la titolarità di una pensione di invalidità civile (es. assegno mensile o pensione di inabilità civile) non è di ostacolo alla concessione dell'APe sociale (anche se, naturalmente, occorrerà verificare che il reddito percepito tramite l'APe social non faccia venir meno il requisito reddituale per il mantenimento della prestazione di Invciv). Mentre non sono state fornite delucidazioni con riguardo ai soggetti titolari di assegno ordinario di invalidità: costoro essendo titolari di un trattamento pensionistico diretto potrebbero risultare esclusi dall'APe social. Tuttavia si potrebbe anche ammettere, al pari di quanto avviene per le prestazioni contro la disoccupazione, la facoltà di opzione al trattamento più favorevole. Il punto dovrà essere chiarito nei prossimi giorni. Ancora per quanto riguarda gli invalidi l'Inps spiega che le maggiorazioni contributive previste dall'articolo 80, co. 3 della legge 388/2000 in favore dei lavoratori invalidi possono essere utilizzate ai fini del perfezionamento di 41 anni di contributi (per i cd. precoci) mentre non possono utilizzate per integrare i 30 anni di contributi necessari all'APe social.
L'Ape agevolato, lo si rammenta, consiste in un sussidio a carattere assistenziale interamente a carico dello stato il cui importo è commisurato al valore della prestazione pensionistica a cui il lavoratore avrebbe diritto al momento dell'accesso al sussidio entro un tetto massimo di 1.500 euro al mese. Senza alcun riflesso sulla pensione futura. Non si tratterà cioè di una pensione vera e propria in quanto non sarà tecnicamente reversibile ai superstiti (che potranno però ottenere una pensione indiretta) e sarà pagato per 12 mesi l'anno (contro le 13 mensilità di una pensione). In definitiva un invalido con una pensione maturanda di 1.200 euro lorde potrà chiedere un sussidio pari a 1.200 euro dal 63° anno ed attendere il raggiungimento della normale età anagrafica di vecchiaia, 66 anni e 7 mesi quando arriverà alla pensione vera e propria.
- by Alex