Rassegna dei concorsi n. 33/2018
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Trasferimento di pubblico dipendente con figli minori fino a tre anni di età
Pubblico impiego privatizzato - Trasferimento – Per figli minori fino a tre anni di età – Art. 42 bis, d.lgs. n. 151 del 2001 – Deficienze di organico – Diniego – Motivazione specifica – Necessità.
In materia di trasferimento del dipendente di amministrazioni pubbliche, genitore con figli minori fino a tre anni di età, previsto dall'art. 42 bis, d.lgs. n. 151 del 2001 le esigenze organizzative legate alle deficienze di organico non sono sufficienti ai fini del diniego dell'istanza, ove non siano accompagnate da un'adeguata motivazione che dia conto della peculiare professionalità ovvero specializzazione delle prestazioni resa del soggetto istante, tali da renderlo difficilmente sostituibile (1).
(1) Tar Catanzaro, sez. I, 1 agosto 2018, n. 1494.
Ad avviso del Tar le ordinarie esigenze di servizio non possono costituire motivi ostativi al riconoscimento del beneficio di cui all'art. 42 bis, d.lgs. n. 151 del 2001 atteso che tale disposizione normativa è stata introdotta dal legislatore a tutela dei minori (Tar Milano, sez. III, 21 settembre 2018, n. 2118).
L'amministrazione deve opporre una reale difficoltà conseguente allo spostamento dell'istante e non segnalare quei disagi o inconvenienti che – come nel caso della motivazione del provvedimento impugnato - sono sempre conseguenti al trasferimento di un dipendente da un reparto che così aumenta di un'unità la scopertura dell'organico (Tar Bologna, sez. I, 8 ottobre 2018, n. 742).
La norma di cui all'art. 42 bis, comma 1, d.lgs. n. 151 del 2001, strumentale alla tutela di valori costituzionali di ragno primario legati alla promozione della famiglia ed al diritto-dovere di provvedere alla cura dei figli applicabile anche al personale delle forze di polizia deve essere interpretata nel senso di ritenere che i "casi o esigenze eccezionali" legittimanti il diniego di trasferimento non possano di norma identificarsi con le carenze di organico dell'amministrazione cedente (Tar Catanzaro, sez. I, 12 giugno 2018, n. 1178).
L’esercizio del limitato potere discrezionale che l’art. 42-bis cit. configura in capo all’amministrazione è correlato ad un obbligo motivazionale particolarmente stringente, in considerazione dell’esigenza di dare protezione a valori di rilievo costituzionale (Cons. St., sez. IV, n. 2426 del 2015).
leggi sentenza: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/odk2/~edisp/nnhm5xeq3xzg6zh7hzmnmusawq.html
Concorso – Graduatoria – Graduatoria valida ed efficace – Indizione nuovo concorso – Possibilità – Motivazione specifica – Necessità.
La pubblica amministrazione, pur in presenza di graduatorie valide ed efficaci, se vuole coprire posti relativi a professionalità presenti nelle stesse non è obbligata ad attuare lo scorrimento ma può indire un nuovo concorso purché tale determinazione sia assistita da un approfondito corredo motivazionale, in assenza del quale la determinazione è illegittima (1).
(1) Al livello della normativa di fonte primaria ha ricordato la Sezione che l’art. 3, comma 87, l.24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008), che ha aggiunto il comma 5 ter all’art. 35, d.lgs. n. 165 del 2001, ha stabilito che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione.
L’ambito oggettivo di applicazione della disposizione citata è particolarmente ampio, applicandosi indistintamente “a tutte” le pubbliche amministrazioni.
Ha aggiunto il Tar – richiamando un proprio precedente in termini (sez. III bis, 21 giugno 2016 n. 7254) - che la norma citata deve evidentemente essere interpretata nel senso reso palese dal suo tenore testuale nonché alla luce della ratio sottesa che, nella fattispecie, è indubbiamente quella di favorire, ove possibile, lo scorrimento delle graduatorie con il solo limite, quanto agli idonei, del rispetto del criterio di equivalenza delle professionalità necessarie per l’ente e presenti nelle graduatorie ancora valide. Da ciò consegue che l’amministrazione ai fini della legittimità della scelta di indire nuovi concorsi pubblici è tenuta a fornire un’adeguata motivazione sul punto, che deve riguardare l’effettiva carenza in concreto di professionalità equivalenti nell’ambito delle graduatorie concorsuali ancora valide; ai fini dell’applicazione del criterio dell’equivalenza non può fondatamente farsi ricorso al criterio dell’identità perfetta e assoluta tra le due professionalità in comparazione tra di loro, come opinato da parte ricorrente.
Sul punto v. anche l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011, che ha precisato che “sul piano dell’ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l’opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace, quest’ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio impasto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico”. Tale principio è oramai consolidato nella giurisprudenza per la quale “nell'impiego pubblico, in presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci, l'amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, anche qualora scelga l'indizione di un nuovo concorso, in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti” (Cons. St., sez. IV, 24 agosto 2017, n. 4056).
In sostanza, se è vero che l’Amministrazione non ha l’obbligo di preferire lo scorrimento rispetto all’indizione di un nuovo concorso, tale scelta deve essere adeguatamente motivata, soprattutto quando, come nel caso in esame, il d.m. n. 163 del 2018, avente ad oggetto l’assunzione di ricercatori e tecnologi negli enti pubblici di ricerca e posto alla base dei provvedimenti impugnati, ha espressamente previsto la possibilità che le assunzioni in questione “possono essere effettuate, oltre che con le ordinarie procedure di selezione, utilizzando delle graduatorie vigenti …”.
Leggi sentenza: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/odk1/~edisp/ngpts7n7fmikwizlr4fcmj6zwe.html
FONTE: https://www.segretaricomunalivighenzi.it/ di Paola Rossi
QUI la sentenza della Corte di cassazione n. 28923/2018
"Non è sanzionabile disciplinarmente, neanche con la formula attenuata del rimprovero, il pubblico dipendente che chieda lumi sulla correttezza del percorso lavorativo di un proprio superiore gerarchico . La Corte di cassazione con la sentenza n. 28923 di ieri ha respinto come inammissibile il ricorso dell’Inps contro un proprio dipendente,che aveva «rimproverato» per aver fatto richiesta di accesso agli atti sulla carriera di un superiore e che aveva informato della vicenda il giudice della Corte dei conti delegato al controllo sull’Inps."
FONTE: https://www.segretaricomunalivighenzi.it/ di Gianni La Banca
QUI Consiglio di Stato sentenza n. 6142/2018
"Per il dirigente pubblico che espleta un’attività rientrante nel contesto dei compiti istituzionali, in quanto connessa in maniera più o meno diretta al rapporto organico tra il dirigente medesimo e l’amministrazione della quale lo stesso cura l'interesse, è vietata la percezione di un eventuale compenso aggiuntivo rispetto alla retribuzione ordinaria. Così ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6142/2018.
I fatti di causa
Un Avvocato, dirigente presso il Comune, chiedeva l’accertamento del suo diritto a percepire indennità dirigenziali arretrate relative all’espletato ulteriore incarico dirigenziale di Dirigente del servizio Polizia Amministrativa e Divisione Affari generali e Vice-Segretario generale, conferito con provvedimento del Commissario Straordinario del Comune.
In virtù di tale ulteriore incarico dirigenziale, l’indennità doveva, a suo dire, essere incrementata nella misura prevista del 62% del massimo, come previsto dalle disposizioni comunali."
Whistleblowing: dall’ANAC le procedure per l’applicazione delle sanzioni
FONTE: https://www.segretaricomunalivighenzi.it/
In Gazzetta Ufficiale la delibera datata 30 ottobre 2018
E’ approdato in Gazzetta Ufficiale la delibera, datata 30 ottobre 2018, con cui l’ANAC ha adottato il Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro (whistleblowing). L’Autorità esercita il proprio potere sanzionatorio d’ufficio o a seguito di comunicazione dell’interessato e delle organizzazioni sindacali, presentate attraverso il modulo della apposita piattaforma informatica caratterizzata dalle modalità più utili alla riservatezza dell’identità del segnalante e del contenuto della segnalazione nonché della relativa documentazione.
Entro 90 giorni dalla segnalazione, l’Autorità invia ai soggetti interessati una comunicazione. Entro 30 giorni dalla notifica della lettera di contestazione degli addebiti (prorogabile di ulteriori 30 giorni su istanza motivata) gli interessati possono presentare memorie, deduzioni scritte e documenti, accedere agli atti o chiedere di essere ascoltati.
tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
FONTE:ORIZZONTE SCUOLA
L’Inps ha pubblicato l’Osservatorio statistico sul “Polo unico di tutela della malattia” con i dati riguardanti il terzo trimestre 2018.
L’Osservatorio si pone la finalità di monitorare le assenze dal lavoro per motivi di salute dei lavoratori dipendenti privati e pubblici.
L’Osservatorio si basa sui certificati medici inviati dal medico e sulle visite di controllo effettuate dall’Inps.
I dati dell’Osservatorio evidenziano che vi è stato un aumento, pari al 6,6%, del numero dei certificati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Un minor numero di assenze per malattia, invece, ha riguardato i dipendenti pubblici, per i quali l’Osservatorio ha rilevato una diminuzione del numero dei certificati pari al 3,1%.
L’aumento del numero dei certificati per il settore privato è stato maggiore al Sud (+7,9%), mentre la diminuzione per i dipendenti pubblici è stata maggiore al Nord (-5,5%).
LINK: Tutti i dati
La Cassazione conferma che un incarico di collaborazione non può essere convertito in rapporto di pubblico impiego
FONTE: https://www.segretaricomunalivighenzi.it/
Corte di Cassazione, sentenza n. 28162 del 5 novembre 2018
Un collaboratore di una P.A. aveva chiesto con ricorso che il giudice disponesse la conversione del rapporto a causa della violazione del divieto di cui all’art. 36 d.lgs. n.165/2001.
La Corte territoriale dalla natura subordinata del rapporto di fatto intercorso fra le parti ha tratto le sole conseguenze consentite dall’art. 2126 cod. civ., in linea con il principio, egualmente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, alla stregua del quale «il rapporto di lavoro subordinato instaurato da un ente pubblico non economico, affetto da nullità perché non assistito da regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa, rientra nella sfera di applicazione dell’art. 2126 c.c., con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione» ( Cass. 21.11.2016 n. 23645 e negli stessi termini Cass. 201.1.2016 n. 991; Cass. 20.5.2008 n. 12749).
Le richiamate pronunce hanno evidenziato che l’art. 2126 cod. civ. ha applicazione generale e riguarda tutte le ipotesi di prestazione di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione, salvo il caso in cui l’attività svolta risulti illecita perché in contrasto con norme imperative attinenti all’ordine pubblico e poste a tutela di diritti fondamentali della persona. Si è precisato anche che il trattamento retributivo e previdenziale spettante al lavoratore è quello proprio «di un rapporto di impiego pubblico regolare » (in motivazione Cass. n. 12749/2008) e, quindi, quello previsto ex art. 2 d.lgs. n. 165/2001 dal contratto collettivo di comparto, sicché i motivi risultano destituiti di fondamento lì dove assumono che il giudizio di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione doveva essere espresso valutando il mancato superamento da parte dello Spatola di una regolare procedura concorsuale.
Infine osserva il Collegio che non è pertinente il richiamo al principio affermato da Cass. S.U. n. 5072/2016 perché, da un lato, non viene qui in rilievo la questione della compatibilità con il diritto eurounitario del divieto di conversione e del risarcimento del danno da liquidare in caso di abusiva reiterazione del contratto a termine, dall’altro l’indennità onnicomprensiva, che ha natura risarcitoria, non assorbe le differenze retributive dovute, per i periodi lavorati, in ragione della diversa qualificazione del rapporto (Cass. n. 17248/2018, Cass. n. 262/2015, Cass. n. 13630/2014).
FONTE: https://www.segretaricomunalivighenzi.it/
Assegno di invalidità Inps e dipendenti pubblici o privati. A chi spetta
LEGGI TUTTO: https://www.termometropolitico.it/1355899_assegno-di-invalidita-inps-spetta.html
LEGGI TUTTO:https://www.termometropolitico.it/1355923_aspettativa-non-retribuita-come.html
LEGGI TUTTO: https://www.termometropolitico.it/1355840_pensione-anticipata-2019-articolo-13.html
Anticipo TFR Dipendenti Pubblici 2018, è possibile richiederlo?
Fonte: da lentepubblica.it
Anticipo TFR Dipendenti Pubblici 2018, come e quando è possibile richiederlo? Ecco una breve guida per i diretti interessati.
Leggi tutto: https://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/anticipo-tfr-dipendenti-pubblici-2018/
Da PensioniOggi:
Il Ministero del Lavoro e l'Inps hanno riconosciuto dal 2016 ai pensionati ex-Inpdap il diritto di cumulare la tredicesima mensilità della pensione con i redditi da lavoro dipendente.
Secondo la Cassazione l'accertamento della dipendenza economica del figlio maggiorenne inabile può essere desunta dalla presenza di una invalidità totale e dall'impossibilità di svolgere l'attività lavorativa.
Se ci sono brevi periodi contributivi nelle gestioni pubbliche ed il rapporto di lavoro si è chiuso entro il luglio 2010 si può utilizzare una CPA al posto del cumulo per unire i contributi.
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Il governo del cambiamento deve cambiare! La Uilpa chiede un tavolo permanente della P.A.
“Sono tante le direttrici su cui deve muoversi l’azione politica per affrontare in modo positivo le problematiche che affliggono la Pubblica Amministrazione: contratto, riforma della dirigenza, digitalizzazione, ricambio generazionale, sicurezza e benessere organizzativo”. Lo afferma in una nota il Segretario Generale della Uilpa Nicola Turco, aggiungendo che “i temi individuati dal Ministro della PA Giulia Bongiorno sono quelli giusti ma su di essi urgono trattazioni e soluzioni tempestive, che tuttavia non possono esaurirsi in battute rilasciate agli organi di stampa ed a interviste spot ma vanno affrontate in modo partecipato con tutti gli attori coinvolti, per arrivare insieme alle soluzioni condivise che servono ad un vero rilancio del settore dei servizi pubblici, in favore di tutti i cittadini”.
Prosegue Turco: “E’ prioritario quindi istituire con urgenza un tavolo permanente con tutte le parti in causa in modo da evitare che scelte così importanti per il futuro del Paese possano ancora una volta identificarsi nel frutto di decisioni unilaterali”.
“Ricordiamo che in questo Paese le cose migliori sono quelle che scaturiscono dal lavoro e dalla sinergia di tutti coloro che sono interessati alle varie questioni”, rimarca il Segretario Generale della Uilpa, concludendo che “il Governo del cambiamento non deve ripetere gli errori del passato”.
Foccillo: INPS certifica calo per assenze di malattia. Ora confronto su questi temi
DICHIARAZIONE DEL SEGRETARIO CONFEDERALE UIL ANTONIO FOCCILLO
“Un altro luogo comune viene a cadere: l´Inps, infatti, quest´oggi certifica che c'è stato un calo consistente dei giorni di malattia per i lavoratori pubblici nel terzo trimestre del 2018 (-7,3% tendenziale).
Come da noi sempre sostenuto, questi dati confermano che dietro il tam tam mediatico sull'assenteismo dei pubblici, si è sempre e solo celata una strategia demagogica di giustificazione dei tanti provvedimenti al ribasso. I dati dimostrano, invece, che la maggioranza dei pubblici dipendenti non sono come quelli che vengono spesso dipinti.
Teniamo a ricordare, ancora una volta, a chi in questi anni ha solo accusato i lavoratori pubblici, che quest'ultimi pagano le loro giornate di malattia e che quando sono necessitati a richiederle hanno fasce di controllo più ampie dei dipendenti privati.
Per questi motivi, e anche forti delle rilevazioni odierne dell'Inps, invece che parlare solo dei pochi «furbetti», riteniamo opportuno tornare a sederci per discutere della disparità di trattamento che, sul regime della malattia, subisce la maggioranza dei lavoratori pubblici.”
Proietti(UIL): fare la “pace fiscale” con i cittadini che pagano regolarmente le tasse
“L’obiettivo di rafforzare la lotta all’evasione fiscale, indicato oggi dal Presidente Conte, è condiviso dalla UIL. Le prime mosse del Governo, in realtà, sembrano andare in direzione opposta, con un condono più o meno mascherato. Il Governo deve fare la “pace fiscale’’ con i cittadini che pagano regolarmente le tasse, vale a dire i lavoratori dipendenti ed i pensionati.
L’Esecutivo metta in campo una forte volontà politica per contrastare i fenomeni di elusione ed evasione fiscale. Per la UIL i cinque passi fondamentali da compiere sono quelli di: istituire una procura nazionale anti evasione con un’apposita agenzia esclusivamente dedicata all’accertamento; estendere il meccanismo della ritenuta alla fonte anche per i redditi da lavoro autonomo; ampliare il contrasto di interesse per i servizi alle famiglie; rendere tracciabili tutti i pagamenti, limitando l’uso del contante fino a mille euro; trasmettere automaticamente le fatture elettroniche e tutte le transazioni all’anagrafe fiscale.
Parallelamente va attuata una revisione del sistema sanzionatorio penale, applicando pene più severe per i reati tributari, prevedendo delle limitazioni riguardo l’accesso ai servizi sociali pubblici e la sospensione del diritto di voto, perché, come ricorda il premier Conte, l’evasione “è pervicace tradimento del patto tra cittadino e società”.”
- by Alex