Legge 104 diventa anche saltuaria per part time: novità sui permessi condivisi
Informativa importante per chi usufruisce della Legge 104: potrà chiedere i permessi anche il lavoratore part time e per lo stesso disabile possono fare richiesta più persone dividendo le ore.
Fonte: investireoggi di Alessandra De Angelis
Ci siamo occupati più volte della Legge 104 che, come sappiamo, concede permessi al lavoratore che si prende cura abitualmente di un parente gravemente disabile. Ma nella pratica può capitare che, per motivi diversi, il caregiver abituale necessiti di essere sostituito: l’ultima informativa sulla Legge 104 punta proprio a garantire l’assistenza al disabile in queste circostanze eccezionali. Ecco perché parliamo anche di 104 part time o saltuaria.
Legge 104 saltuaria: requisiti e documenti da presentare per la domanda
Chi, una volta in via eccezionale oppure in rari casi, si trova nella necessità di sostituire nell’assistenza al disabile il caregiver che usualmente se ne prende cura (e che per questo motivo è titolare dei permessi 104) è tenuto a dichiarare in forma scritta e sotto la sua responsabilità all’Inps e al datore di lavoro:
– i motivi che determinano l’esigenza della sostituzione del caregiver titolare della 104;
– il periodo o i periodi di durata dell’assistenza;
– il legame o vincolo di parentela che sussiste col disabile assistito;
– il tipo di assistenza prestata.
Se l’evento si ripete con costanza entrambi possono usufruire dei permessi 104 ma in misura ridotta, ovvero 1 giorno di permesso al mese ogni 10 giorni di assistenza al familiare disabile in maniera continuativa.
Novità permessi 104 per il lavoratore part time
Oltre alla 104 saltuaria, la nuova informativa sui permessi fa chiarezza anche sul diritto del lavoratore part time. A tal proposito la recente sentenza della Corte di Cassazione numero 4069 del 20/2/2018 ha ribadito che un lavoratore dipendente che assiste un familiare con handicap grave ha diritto di 3 giorni di permesso legge 104/92, anche nei casi di contratto part-time. Si parla a tal proposito di diritto non comprimibile.
Occorre in primis fare una premessa: sappiamo che i contratti di lavoro part time possono essere di tipo verticale (quando l’attività è concentrata ad esempio solo in alcuni giorni della settimana o in alcuni mesi dell’anno) o orizzontale (orario giornaliero ridotto rispetto alle 8 ore del full time). Ebbene, le norme attualmente in vigore prevedono nel primo caso la possibilità di usufruire di un permesso giornaliero di due ore per ogni giorno di servizio prestato e un permesso mensile di tre giorni ridotto in misura proporzionale alle giornate effettivamente lavorate. Ai lavoratori del part time orizzontale titolari di 104 spetta invece un permesso giornaliero ridotto in proporzione alle ore lavorate e un permesso mensile di tre giorni intero indipendentemente dall’orario di lavoro.
A differenza del part time orizzontale, che, come detto, non può comportare una riduzione dei giorni di permesso, se il dipendente lavora con contratto di part time verticale, il numero di giorni di permesso spettanti diminuisce in base al numero di giornate effettivamente lavorate.
Questo però è vero solo nel caso in cui il dipendente lavori 3 giorni su 6. Nel caso, infatti, in cui il dipendente lavori per più del 50% delle giornate lavorative nella settimana, ovvero da 4 giorni su 6, mantiene comunque il diritto ai 3 giorni di permesso al mese.
Concorsi statali: arrivano le nuove regole
La direttiva del ministro Madia arriva in Conferenza Unificata, ultimo passaggio necessario prima della riforma del reclutamento nella PA, che cambierà i concorsi statali
Fonte: studio cataldi di Gabriella Lax –
Concorsone unico per la Pubblica amministrazione, in arrivo le nuove regole. La conferenza Unificata si prepara ad accogliere la direttiva del ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Marianna Madia per l'ultimo passaggio necessario verso la riforma del reclutamento nella Pa.
L'obiettivo finale della riforma è fare in modo che ai ruoli della Pa possano accedere solo i candidati migliori.
PA: concorsone unico
Secondo le idee del ministro si tratterà di una rigorosa selezione «in forma centralizzata o aggregata» obbligatoria per la Pubblica amministrazione centrale, ma con limitati margini di manovra per il resto delle amministrazioni. Nello specifico, se, da un lato, il concorso unico, diverrebbe «pratica obbligatoria» per la Pa centrale, alle amministrazioni più piccole sarebbe consentito il ricorso a selezioni autogestite solo in via residuale, con scelte a procedere che dovranno essere motivate da «condizioni particolari» di urgenza ed eccezionalità.
Come riporta Adnkronos, i concorsi saranno organizzati dal Dipartimento della Funzione pubblica solo dopo aver fatto una ricognizione dei "fabbisogni" delle Pa grazie al lavoro della Commissione Ripam (che opera per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle Pa), con l'impiego del personale di Formez Pa.
Pa, i requisiti per partecipare ai concorsi
I requisiti per partecipare ai concorsi pubblici potranno essere elevati (soprattutto per la scelta di alte professionalità riconducibili a posizioni apicali) fino al punto di prevedere il dottorato di ricerca e la conoscenza delle lingue, dimostrata attraverso esami o certificazioni riconosciute a livello internazionale. Con un occhio di riguardo però dato ai giovani poiché da un lato è vero che la selezione deve privilegiare l'esperienza professionale, ma dall'altro è pur vero che questo potrebbe escludere i candidati più giovani.
Lo stesso motivo funge da guida all'individuazione dei "titoli", laddove vengono date indicazioni alle P.A. per «evitare di escludere di fatto categorie di potenziali candidati meritevoli attribuendo un peso eccessivo a titoli che essi non possono avere». Riguardo ai titoli i candidati potranno indicare solo quelli "maggiormente rilevanti", si legge nel testo della direttiva. Importanti e decisive le competenze linguistiche (inglese, in primis) e informatiche che potranno essere oggetto di prove di esame o, in alternativa ad esse, requisiti per l'ammissione. Prevista anche una preselezione in caso di un numero elevato di candidati.
Concorsi statali, arriva il "Portale del reclutamento"
A disposizione delle amministrazioni pubbliche e dei cittadini ci sarà il "Portale del reclutamento", un sistema informativo nazionale, un database capace di gestire i concorsi, le fasi di svolgimento e tutte le informazioni rilevanti relative alle selezioni.
Così verrà tracciata ogni informazione rilevante per permettere la consultazione in un unico sito delle varie selezioni. In esso confluiranno anche le graduatorie finali. I cittadini potranno utilizzarlo nel caso dei concorsi unici per la presentazione delle domande e il pagamento delle tasse di partecipazione.
Infortunio sul lavoro: patologia psichica e indennizzo INAIL
Fonte:ilpersonale
Corte di Cassazione Sezione civile, lavoro 5/3/2018 n. 5066
In una recente sentenza, la Corte di Cassazione afferma che sono indennizzabili dall’INAIL tutte le malattie di natura fisica o psichica, anche se non comprese tra quelle tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tal caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni.
Ai fini del riconoscimento della malattia professionale rileva non soltanto il rischio specifico proprio della lavorazione, ma anche il c.d. rischio specifico improprio, ossia non strettamente insito nell’atto materiale della prestazione ma collegato con la prestazione stessa.
LEGGI LA SENTENZA
Intelligenza artificiale, primo investimento dello Stato per una Pa migliore
Cinque milioni di euro, di fondi europei, erogati dall’Agenzia per l’Italia Digitale (Presidenza del Consiglio) allo sviluppo di progetti pilota per pubbliche amministrazioni che vogliono migliorare il rapporto con il cittadino grazie a queste tecnologie. In Sanità, Turismo, mobilità
Fonte:repubblica di ALESSANDRO LONGO
Per la prima volta, lo Stato – nelle vesti dell’Agenzia per l’Italia Digitale (Presidenza del Consiglio) – fa un investimento di fondi pubblici (europei) per l’intelligenza artificiale allo scopo di migliorare sé stesso. Ossia per rendere più efficiente il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino: si pensi alla Sanità, ai musei, alla gestione del traffico o al monitoraggio dell’inquinamento atmosferico.
Cinque milioni di euro (fondi Pon Governance): un piccolo mattoncino, ma pur sempre il primo, con fondi pubblici centralizzati. È una decisione annunciata in questo momento durante la presentazione del primo Libro Bianco “L'Intelligenza Artificiale a servizio del cittadino” a cura della Task force IA dell’Agenzia per l’Italia digitale (l’agenzia pubblica incaricata di garantire la realizzazione dell’Agenda digitale italiana).
Il Libro illustra le linee guida e le raccomandazioni per l’utilizzo sostenibile e responsabile dell’Intelligenza Artificiale nella Pubblica.
I fondi sono messi a disposizione dall’Agenzia per l’Italia Digitale nell’ambito delle linee di finanziamento per la promozione del procurement innovativo e di percorsi di open innovation, in coerenza con gli obiettivi fissati dal Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione.
I cinque milioni potranno essere utilizzati per finanziare progetti che risponderanno alle raccomandazioni contenute nel Libro bianco sull’Intelligenza artificiale al servizio del cittadino, frutto del lavoro svolto dalla task force, dalla community aperta su AI.Italia.it e dal successivo percorso di consultazione pubblica.
“E’ importante questo primo finanziamento dello Stato nell’intelligenza artificiale. Perché stiamo ponendo le basi per fare il cantiere dell’intelligenza artificiale nella PA, che certo poi si avvarrà del mercato, del supporto delle aziende private”, dice a Repubblica Antonio Samaritani, direttore generale dell’Agenzia.
“Stiamo creando lo standard dell’intelligenza artificiale nella PA. Finanziamo i primi progetti per rendere disponibili i primi semi-lavorati con cui creare una base comune per far partire questa innovazione nella PA”.
I progetti potranno riguardare diversi ambiti d’applicazione individuati dal Libro Bianco. Come i chatbot, ossia i robot che rispondono in tempo reale alle domande degli utenti, i sistemi automatici di diagnostica in grado di individuare velocemente la patologia di un paziente, le piattaforme automatiche per supportare gli insegnanti nella valutazione dei compiti scolastici, i sistemi avanzati di elaborazione dei dati per contrastare l’evasione fiscale e altro ancora.
L’Agenzia fornisce qualche caso specifico (da considerare solo come esempi indicativi, perché i progetti da finanziare andranno decisi dopo).
Gli esempi di progetti IA per la PA
Simpatico H2020, della Fondazione Bruno Kessler, Comune di Trento. Usa l’intelligenza artificiale all’interno degli sportelli online delle amministrazioni comunali. Utilizza tecnologie avanzate di trattamento automatico del linguaggio. Da una prima valutazione è emerso che ne è derivata una riduzione dei tempi di accettazione delle domande telematiche del 40%, una riduzione delle richieste di informazioni aggiuntive del 50% e a una diminuzione del tempo totale necessario per compilare una pratica online del 50%.
Il progetto Borbot, acronimo di Borboni e Robotica, avviato nel 2017 dal Museo nazionale della Reggia di Caserta. Un assistente virtuale, presente sulla pagina Facebook del Museo, che attraverso le tecniche IA di machine learning è in grado di rispondere alle domande degli utenti, fornendo informazioni turistiche dettagliate e notizie sul monumento.
In un mese il sistema è in grado di effettuare una media di 20mila interazioni, supportando il servizio di front office del Museo e consentendo al personale del customer service di concentrarsi sui servizi a maggior valore aggiunto.
Un esempio in ambito sanitario è stato sviluppato dall’Unità di Sistemi di Elaborazione e Bioinformatica del Campus Bio-Medico di Roma, Policlinico universitario Campus Biomedico di Roma.
Il Policlinico universitario Campus Biomedico di Roma ha sperimentato su un gruppo di 22 pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva l’utilizzo di un sistema di telemonitoraggio a domicilio in grado di rilevare eventi potenzialmente pericolosi per i malati.
Sviluppato dall’Unità di Sistemi di Elaborazione e Bioinformatica del Campus Bio-Medico di Roma, funziona attraverso tecniche IA di machine learning e acquisisce tre volte al giorno dati di frequenza cardiaca e saturazione emoglobina attraverso un pulsossimetro collegato ad una app specificatamente progettata per smartphone. In questo modo il sistema valuta eventuali situazioni di pericolo per il paziente e le segnala all’unità sanitaria.
Gli esperimenti sui dati raccolti mostrano che le prestazioni di riconoscimento di eventi potenzialmente pericolosi del sistema sono migliori di quelle ottenute dagli esperti medici. Inoltre il supporto offerto dal sistema nel processo decisionale consente di aumentare l'accordo tra gli specialisti.
“Applicata al sistema sanitario, l’Intelligenza Artificiale potrebbe essere in grado di assistere il medico nelle analisi dei referti, nella diagnosi di patologie e nella predizione di potenziali rischi di evoluzione delle malattie”, dice Eugenio Santoro, chirurgo, presso l'IRCCS – Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”, dove dirige il Laboratorio di Informatica Medica. Santoro è una delle figure di riferimento in fatto di intelligenza artificiale in Sanità.
“Occorre però prestare attenzione ad alcuni aspetti- continua Santoro. Per esempio in ambito sanitario è importante che gli algoritmi su cui si basano i sistemi di intelligenza artificiale e i dati su cui essi si sono “formati” siano rappresentativi della popolazione che si vuole curare. Se così non fosse si rischierebbe di fornire un suggerimento terapeutico sbagliato a un paziente non rappresentato”.
“E’ poi importante, nell’impiego di questi strumenti, poter conoscere da parte degli addetti ai lavori perché si è arrivati a una certa decisione. In questo modo, ritornando all’ambito sanitario, il medico che si affida a quello strumento, potrebbe modificare la decisione finale sulla base di elementi che non sono stati presi in considerazione”.
Intelligenza artificiale sì, per una PA migliore, ma con giudizio e valutazione critica, quindi. Il ruolo di regista dell’Agenzia servirà anche a questo.
P.A: robot e algoritmi,da sanità a fisco
Samaritani, 5 milioni per nuovi progetti, con occhio all'etica
(ANSA) -'Chatbot', ovvero robot che rispondono in tempo reale alle domande dei cittadini, sistemi automatici per una diagnosi veloce delle malattie, piattaforme per supportare gli insegnanti nella valutazione dei compiti scolastici o, ancora, algoritmi per contrastare l'evasione fiscale. Sono queste le iniziative, che ricadono sotto l'ombrello dell'intelligenza artificiale applicata alla P.A, che potranno essere finanziate dai fondi messi a disposizione dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid).
Il direttore generale dell'Agenzia, Antonio Samaritani, ha annunciato "5 milioni di euro" a sostegno di progetti pilota in questo campo. Il tutto il linea con il "Libro Bianco" sull'intelligenza artificiale, messo a punto da una task force ad hoc dell'Agid. Una serie di linee guida per una Pubblica Amministrazione "AI ready", come la definisce la stessa Agid.
Adesso è l’Anac a monitorare gli acquisti verdi della pubblica amministrazione
Firmato il protocollo d’intesa tra ministero dell’Ambiente e Autorità nazionale anticorruzione
A 15 anni dalla prima legge italiana in materia, il Gpp è ancora circoscritto a cifre marginali
Il Green public procurement, ovvero gli acquisti verdi della Pubblica amministrazione, rappresentano – in teoria – una leva fondamentale per la concretizzazione della green economy: a livello Ue la spesa in beni e servizi degli Stati membri è stimata in 2mila miliardi di euro l’anno, ovvero il 14% del Pil, mentre in Italia si arriva a circa il 17% del Prodotto interno lordo nazionale , ovvero 284 miliardi di euro. Non è difficile immaginare come e quanto queste spese sarebbero in grado di ri-orientare il mercato verso orizzonti più sostenibili. In realtà, ad oggi si tratta di un’opportunità in larghissima parte sprecata: ad oggi il Green public procurement (Gpp) in Italia vale appena 9,5 miliardi di euro.
A poco vale il fatto che il nostro Paese s’inserisca in questo contesto come attore protagonista dal punto di vista normativo, avendo legiferato sul tema già nel 2003 con il DM 203, per poi implementare nel 2008 un Piano d’azione nazionale sul Gpp e infine introducendo nel 2015 l’obbligatorietà dell’inserimento di considerazioni di sostenibilità negli appalti. L’ultima speranza in ordine temporale è ora riposta nel correttivo del Codice appalti del 2017, che affida all’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) il ruolo di soggetto deputato a monitorare l’applicazione dei Criteri ambientali minimi (Cam).
Al proposito, è il ministero dell’Ambiente a informare che dicastero e Anac hanno sottoscritto oggi «un Protocollo di intesa per rinnovare la collaborazione finalizzata a dare piena attuazione alle norme in materia di sostenibilità ambientale degli acquisti delle Pubbliche amministrazioni, contenute nel nuovo Codice degli appalti».
Il Protocollo d’intesa si sviluppa lungo tre aspetti: «Il monitoraggio e la vigilanza sull’applicazione dei criteri ambientali minimi (Cam) adottati ai sensi del Piano d’azione nazionale sugli acquisti verdi della Pubblica amministrazione (Gpp); la condivisione di atti di indirizzo, linee guida, clausole-tipo per bandi e capitolati e simili atti; la realizzazione di iniziative formative per funzionari della Pubblica amministrazione».
«Grazie a tale collaborazione – argomentano dal ministero dell’Ambiente – sarà possibile garantire un’uniforme e corretta applicazione delle indicazioni contenute nel nuovo Codice degli appalti pubblici sull’obbligo di applicazione dei Criteri ambientali minimi che puntano ad obiettivi di sostenibilità in seno alla Pa, quali: l’efficienza nell’uso dei materiali e dell’energia, e quindi al contenimento dell’emissioni dei gas serra; la riduzione dei rifiuti prodotti e la massimizzazione del riutilizzo dei materiali riciclati; la riduzione dell’uso di sostanze pericolose; la promozione dell’innovazione tecnologica con il conseguente miglioramento della competitività delle imprese italiane; la razionalizzazione della spesa pubblica in una logica che tiene conto non solo del prezzo di acquisto dei diversi beni o servizi, ma del costo dell’intero ciclo di vita, che comprenda anche i costi sostenuti dovuti all’uso dei prodotti, i costi per il loro smaltimento a fine vita e costi dovuti agli effetti sull’ambiente (le cosiddette esternalità ambientali)».
Solo il tempo potrà però dire se finalmente il Gpp, con l’aiuto dell’Anac, riuscirà finalmente ad assumere il ruolo che gli compete nella costruzione di un’economia più sostenibile. Quindici anni dalla prima legge del 2003, finora, non sono bastati.
Da PensioniOggi:
Pensioni alla prova del nuovo Parlamento. Ecco cosa potrebbe cambiare
· Fonte:pensionioggi Scritto da Valerio Damiani
Tra i primi passi della prossima legislatura quasi certamente ci sarà la stabilizzazione dell'Ape sociale per le categorie deboli oltre il 2018.
Il tema delle pensioni continuerà ad essere al centro dell'agenda del prossimo Parlamento. Non c'è alcun dubbio. Il problema è comprendere che tipo di intervento si potrà realizzare. Se cioè si proseguirà nel solco già tracciato con la legislatura uscente con una serie di strumenti che solo in parte hanno temperato le rigidità della Legge Fornero (generando però un'ampia disparità tra lavoratori) o se ci sarà la possibilità di un intervento di più ampio respiro, una controriforma come annunciata in campagna elettorale da M5S e Lega.
Questa seconda ipotesi in realtà non ha molte probabilità di vedere la luce a meno che i Pentastellati e la Lega riescano a formare una maggioranza assieme. Difficile che tale disegno possa riuscire. Così come pure l'ipotesi di tornare nuovamente alle urne. E' molto più verosimile che nella formazione del nuovo governo M5S da un lato e Lega dall'altro convergano, a seconda di come si formerà la maggioranza, verso le posizioni più moderate ed accettino di proseguire il cammino di revisione "temperata" della Riforma del 2011, trovando quel minimo comune denominatore con le forze del PD che dovranno, in qualche modo, appoggiare o un Governo a motrice Centrodestra o Cinquestelle. Se si accetta questa premessa è ragionevole ipotizzare che si continuerà ad operare nel solco tracciato con i sindacati nel verbale del settembre 2016, rimasto ancora in parte non realizzato.
I temi della prossima legislatura
La nuova legislatura potrebbe così precedere alla stabilizzazione dell'Ape sociale oltre il 2018 magari con un ampliamento ulteriore delle categorie beneficiarie (si parla soprattutto degli autonomi disoccupati, i grandi esclusi dall'attuale perimetro di tutela) e dell'anticipo pensionistico volontario oltre il 2019; la revisione dei lavori gravosi e dei lavori usuranti (categorie più volte oggetto di un intervento da parte del legislatore in questi ultimi due anni). M5S e Lega potrebbero anche spingere per l'approvazione di una nona salvaguardia pensionistica con riferimento alle ultime migliaia di lavoratori rimasti esclusi dai precedenti provvedimenti (briciole rispetto alle risorse avanzate e poi distratte per altri fini); ad una proroga dell'opzione donna oltre il 2015, altro tema più volte discusso in campagna elettorale assieme a quello di estendere il pensionamento con 41 anni di contributi.
Quest'ultima ipotesi è molto costosa anche se potrebbe essere declinata in due modi a seconda se venisse riconosciuta solo a coloro che possono vantare almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età (quindi solo per i lavoratori precoci ma senza i tanti vincoli aggiuntivi previsti oggi) oppure a prescindere da tale ultimo requisito. Su questo punto si sono registrate alcune convergenze con la sinistra dem durante la campagna elettorale. In cambio Lega e M5S dovrebbero accantonare la reintroduzione della pensione di anzianita' (cioè la quota 100) ed il blocco generalizzato degli adeguamenti alla speranza di vita.
Una maggioranza potrebbe raggiungersi anche sull'introduzione dei bonus contributivi per i lavori di cura, sulla pensione di garanzia per i giovani, sulla rivalutazione dei trattamenti pensionistici, sulla separazione tra assistenza e previdenza temi indicati chiaramente nel verbale del settembre 2016 e rimasti ancora inattuati. C'è poi la questione dei vitalizi degli ex parlamentari, che sicuramente sarà rilanciata con vigore dal M5S. Come si era già anticipato su PensioniOggi lo scorso anno la strada del DDL Richetti non era costituzionalmente praticabile; meglio sarebbe un provvedimento degli Uffici di Presidenza di Camera e Senato.
In ogni caso la riforma dei vitalizi è più simbolica che di sostanza. Il nuovo governo farebbe meglio a vigilare con forza sul rispetto delle leggi già approvate nell'ultimo anno e in parte disattese. C'è la questione del cumulo del contributi con le Casse Professionali, ancora in stallo; l'irrisolta questione dell'Enasarco; il ritardo da parte dei fondi di previdenza complementare nell'adeguarsi alla Rita, la rendita integrativa temporanea anticipata; gli enormi ritardi nell'evasione delle domande di ape sociale e precoci da parte dell'Inps nonchè dell'Ape volontario. Temi che interessano centinaia di migliaia di persone e che, per essere risolti, non serve trovare una maggioranza.
Pensioni, Come si Calcola la retribuzione pensionabile negli eventi figurativi
· Fonte:pensionioggiScritto da Franco Rossini
Il valore degli eventi figurativi deve essere determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano tali periodi.
Una delle principali difficoltà per i lavoratori al momento dell'accesso alla pensione è quello di comprendere il valore della retribuzione da attribuire a specifici eventi figurativi che l'ordinamento copre gratuitamente ai fini pensionistici. A queste problematiche sono esposti soprattutto i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, dato che nel pubblico impiego gli eventi che danno luogo agli eventi figurativi sono meno frequenti e spesso tali periodi vengono indennizzati direttamente dai datori di lavoro.
Ebbene la regola generale, fissata dall'articolo 8 della legge 155/1981 come modificato dall'articolo 40 della legge 183/2010 dispone, che il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente degli eventi che danno luogo agli accrediti figurativi deve essere determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano tali periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Ove nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, la retribuzione di riferimento è quella percepita nell'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione l'assicurazione generale obbligatoria (si pensi, ad esempio alla valorizzazione del servizio militare o alla maternità extra-rapporto di lavoro) il valore da attribuire viene determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione.
Con il recente passaggio al sistema delle denunce mensili (Emens) l'Inps ha ulteriormente semplificato il criterio di calcolo della retribuzione figurativa. Da alcuni anni il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, risulta attualmente pari all'importo della normale retribuzione costituita da tutti gli elementi retributivi ricorrenti e continuativi che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento figurativo da valorizzare.
Si tratta, cioè della retribuzione teorica che sarebbe stata elargita al lavoratore in costanza di rapporto di lavoro calcolata sulla base dell’ultima mensilità ragguagliata ad anno con esclusione: a) delle retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta; b) delle somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso, non assimilabili alle retribuzioni correnti; c) le retribuzioni ultramensili (13^ e 14^ mensilità aggiuntive, gratifiche, premi di risultato, bonus, compensi per lavoro straordinario, somme corrisposte per ferie e festività non godute) (Cfr: Circolare Inps 11/2013).
Ad esempio si ipotizzi di dover valorizzare 26 settimane figurative (es. per maternità) collocate in un anno nel quale risultano accreditate 21 settimane di contribuzione obbligatoria (5 mesi) con reddito complessivo di 8.900 euro. A tal fine bisognerà calcolare il valore medio settimanale delle retribuzioni teoriche (8.900/21= 423,81) e determinare il valore complessivo delle retribuzioni figurative (423,81x 26 = 11.019,06€). Nel caso in cui all'anno solare non risulti corrisposta alcuna retribuzione, il valore retributivo da accreditare al periodo figurativo viene calcolato sulle retribuzioni dell'anno solare immediatamente precedente.
Non vengono inoltre considerati nel calcolo i contributi volontari (fatta eccezione per i versamenti volontari integrativi della contribuzione obbligatoria), i contributi figurativi (per malattia, maternità, servizio militare, disoccupazione, malattia specifica, aspettative politiche/sindacali, ecc..), fatta eccezione per quelli relativi a periodi di integrazione salariale; i contributi da riscatto relativi a fattispecie non attinenti ad attività lavorativa.
La rivalutazione della retribuzione figurativa
Ove il valore della retribuzione figurativa venga calcolato su retribuzioni relative ad un anno diverso da quello di accredito dell’evento, l'Inps procede alla rivalutazione dell'importo per l'indice di rivalutazione della quota A o della Quota B di pensione relativo all'anno del quale è valutata la relativa retribuzione. Determinando, pertanto, una rivalutazione diversa (e più favorevole) da quella normalmente utilizzata per il calcolo della pensione. Per quanto riguarda i periodi da valutare nel sistema pensionistico contributivo il valore figurativo calcolato su retribuzioni di un anno diverso da quello di accredito viene attualizzato all’anno dell’accredito stesso con il coefficiente di rivalutazione delle retribuzioni utili al calcolo della quota A di pensione. Si rammenta, invece, che un particolare processo di rivalutazione delle retribuzioni figurative riguarda la percezione dell'indennità di mobilità per periodi continuativi superiori a 52 settimane (Circolare Inps 160/1997; Circolare Inps 115/2008).
La misura convenzionale e i nuovi tetti
Il sistema di accredito figurativo sopra descritto è in definitiva abbastanza favorevole in quanto consente al lavoratore di valorizzare un importo figurativo pari alla retribuzione teorica che questi avrebbe avuto in assenza dell'interruzione lavorativa. Negli ultimi anni, tuttavia, vuoi per la creazione di nuovi eventi indennizzabili, vuoi per alcune politiche di bilancio restrittive sono stati introdotti alcuni tetti alla retribuzione figurativa pensionabile che si scostano dal sistema sopra descritto.
Così per la copertura delle assenze dal lavoro per il congedo parentale (cioè per i periodi di astensione facoltativa dal lavoro), per i riposi giornalieri per allattamento, per le assenze per malattia del bambino fra il terzo all'ottavo anno di vita dello stesso, l'articolo 35 del Dlgs 151/2001 ha introdotto un valore univoco alla retribuzione figurativa attribuile in deroga alla disciplina generale recata dall'articolo 8 della legge 155/1981 appena descritta. In particolare la retribuzione figurativa da attribuire a tali eventi, in proporzione alla relativa durata, viene quantificata prendendo a riferimento il 200 per cento del valore massimo annuo dell'assegno sociale in pagamento al 1° gennaio dell'anno interessato. Secondo tali criteri, pertanto, ogni settimana degli eventi sopra elencati viene valorizzata con una retribuzione figurativa pari ad 1/52 del doppio del valore annuo dell'assegno sociale. Un valore convenzionale che spesso ha natura deteriore rispetto alla regola generale in quanto abbassa la retribuzione figurativa pensionabile e può determinare, pertanto, un nocumento sulla misura della pensione. In queste ipotesi il valore convenzionale può, però, essere integrato mediante riscatto o con versamento di contribuzione volontaria salvo la facoltà dell'interessato di chiedere la rinuncia all'accredito di detta contribuzione.
Un'altra parziale eccezione ai criteri generali di valorizzazione è prevista nei casi in cui si debba calcolare la retribuzione figurativa da assegnare ai periodi di congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001. Infatti, il valore retributivo riconoscibile in corrispondenza di tale evento, pur essendo determinato secondo i criteri dell’art. 8 della legge n. 155/1981, non deve comunque eccedere un massimale di anno in anno fissato dall'Inps (qui sono disponibili ulteriori dettagli).
Più recentemente è stato introdotto un tetto alla contribuzione figurativa anche con riferimento ai periodi di fruizione della nuova indennità di disoccupazione (Naspi) a partire dal 1° maggio 2015. Infatti il decreto legislativo 22/2015 ha previsto il riconoscimento dei contributi figurativi rapportati alla retribuzione media imponbile degli ultimi quattro anno, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso (qui i dettagli). Pur sussistendo un meccanismo di garanzia per le quote di pensione calcolate con il sistema retributivo il tetto al riconoscimento della contribuzione figurativa è sicuramente una novità negativa rispetto al vecchio sistema di calcolo dei contributi figurativi.