P.A: Boeri, 144.000 visite fiscali
In ultimi 4 mesi 2017, da partenza polo unico controlli malattia
(ANSA) - L'Inps ha effettuato tra settembre e dicembre 2017 144.000 visite fiscali ai dipendenti pubblici, registrando nello stesso periodo un calo dei certificati di malattia del 13,6%. Lo ha detto il presidente Inps Tito Boeri, presentando i primi dati del polo unico sulle visite fiscali e spiegando che la riduzione dei giorni di malattia è stata del 10,6% a fronte del -3,3% che si è registrato nel settore privato. Secondo Boeri si tratta di dati "incoraggianti".
FONTE:ORIZZONTE SCUOLA
Nell’ultimo quadrimestre 2017 sono calati del 13% i certificati di malattia nel pubblico impiego e del 10,6% i giorni passati a casa dai dipendenti pubblici rispetto allo stesso periodo del 2016. Lo scrive l’Adnkronos su dati dell’INPS.
Sono questi alcuni dei dati registrati dal Polo unico dell’Inps per le visite fiscali dei lavoratori pubblici e privati tra settembre e dicembre scorso. Complessivamente nella Pubblica amministrazione le visite effettuate dal Polo sono ammontate a 144mila. Per quel che riguarda il settore privato, invece, i certificati medici hanno registrato un calo del 2% e i giorni di malattia del 3,3%. A presentare i dati il presidente Inps, Tito Boeri, nel corso di una conferenza stampa.
Il Polo unico per le visite fiscali “ha scoraggiato atteggiamenti opportunistici da parte dei lavoratori” dice il presidente Inps, Tito Boeri, rivendicando così la funzione anti-furbetti della nuova attività dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, estesa dal maggio scorso ai lavoratori pubblici.
“Si sono fortemente ridotte le certificazioni presentate in vista del fine settimana”, spiega Boeri, ribadendo come nell’ultimo quadrimestre del 2017 i dati registrati siano stati “molto incoraggianti”. “C’è ovviamente ancora molto da imparare – precisa – Ci stiamo muovendo su un terreno per la maggior parte inesplorato, ma i dati indicano che l’impegno ha avuto già effetti importanti”.
A livello territoriale il numero dei certificati presentati dai lavoratori pubblici è sceso del 10% al Nord e del 14% al Centro. Il calo maggiore è avvenuto al Sud con il 16% rispetto al -4,6% del privato. Il deciso calo dei giorni di malattia del 10,6% invece è da imputare a una riduzione dei certificati di breve durata. In termini relativi, infatti, la percentuale di lavoratori con almeno un giorno di malattia sul totale dei lavoratori passa, nel settore pubblico, dal 33% del 2016 al 29% del 2017 con una flessione di 4 punti percentuali mentre il numero dei lavoratori con almeno un giorno di malattia scende nel 2017 dell’11% nel pubblico e del 2% nel privato.
Per quel che riguarda il tasso di idoneità il Polo unico delll’Inps ha registrato come ogni 100 visite effettuate nel pubblico il 38% risulti con esito di idoneità contro il 34% nel privato. Quanto al tasso di riduzione della prognosi il monitoraggio Inps certifica un livello basso sia per i lavoratori pubblici (2%) che per quelli privati (4%).
Tornando alla flessione nel numero medio dei certificati dei lavoratori pubblici l’Inps ha registrato come da 7 certificati ogni 10 lavoratori nell’ultimo quadrimestre del 2016 si sia passati a 6 certificati ogni 10 nel 2017 mentre i privati hanno confermato il dato di 4 certificati ogni 10 lavoratori. Le giornate media di malattie infine sono rimaste inalterate nel pubblico, circa 10 giorni di media, con poca differenza dal privato.
Nel settore pubblico la maggior parte delle visite, infine, sono effettuate su richiesta dei datori di lavoro, solo il 10% sono disposte d’ufficio e il tasso di idoneità è molto diverso: 40 ogni 100 visite richieste dal datore di lavoro contro 17 ogni 100 disposte d’ufficio. Un fenomeno, annota ancora l’Inps, che non si verifica per il settore privato per il quale il tasso di idoneità è molto simile nei due casi (35 quelle d’ufficio e 32 per quelle datoriali).
ALLEGATA
fonte:orizzonte scuola
Il decreto n. 206/2017, che regola le visite fiscali per i dipendenti pubblici, ha apportato delle modifiche per la platea degli esclusi dal rispetto delle fasce orarie di reperibilità.
ESCLUSI DALLA VISITA FISCALE
Rispetto alla previgente normativa, non sono esclusi dalle fasce di reperibilità i dipendenti in malattia per infortunio sul lavoro.
Approfondisci: Visite fiscali ripetute e restrizioni su chi è escluso da obbligo di reperibilità. Orari invariati e visite anche di domenica
La spiegazione alla succitata novità è data da una risposta dell’Ufficio Legislativo del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, fornita ad un quesito posto dalla Fondazione Policlinico “San Matteo”.
COMPETENZE INPS
Il succitato Ufficio Legislativo evidenzia che il decreto del 17 ottobre 2017, n. 206 disciplina le modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze per malattia, ai sensi dell’articolo 55-septies del D.lgs. n. 165/01, o gli accertamenti medico-legali di competenza esclusiva dell’Inps.
COMPETENZE INAIL
Quanto agli infortuni sul lavoro, prosegue l’Ufficio Legislativo, l’articolo 12 della legge n. 67/88, attribuisce all’Inail la competenza relativa “agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati”.
Pertanto, si conclude nella risposta, l’assenza per infortunio sul lavoro è stata eliminata come causa di esclusione dalla visita fiscale, in quanto la competenza non è dell’Inps ma dell’Inail.
NORMATIVA RIFERIMENTO PER INFORTUNI SUL LAVORO
Nei casi di infortunio sul lavoro, in conclusione, gli accertamenti medico-legali rimangono di competenza dell’Inail, secondo quanto disposto dalla normativa previgente al decreto n. 206/2017.
LINK: Risposta Ufficio Legislativo
FONTE:ILPERSONALE
La Corte di Cassazione, con sentenza del 20 febbraio 2018, ha affermato la non riproporzione dei 3 giorni di permesso mensile, per l’assistenza di un familiare con handicap grave (articolo 33 della Legge n. 104/1992), qualora il dipendente sia in part-time.
I giudici della Suprema Corte, bocciando il ricorso dell’INPS, hanno confermato i 3 giorni di permesso mensile retribuito e coperto da contribuzione figurativa, anche al lavoratore con un contratto a tempo parziale in quanto il diritto rientra tra quelli non riproporzionabili.
FONTE:DPL
L’INPS ha emanato il messaggio n. 894 del 27 febbraio 2018, con il quale fornisce ulteriori precisazioni in merito alla proroga ed ampliamento del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e ripristino per i medesimi del congedo facoltativo – di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a) della legge 92/2012 – per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno solare 2018.
Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda sideve fare riferimento alla circolare n. 40 del 14 marzo 2013. Sono, pertanto, tenuti a presentare domanda all’Istituto soltanto i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.
In tale ultimo caso, infatti, il datore di lavoro comunica all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens.
Per quanto riguarda l’ulteriore giorno di congedo facoltativo, il padre lavoratore dipendente può fruirne previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Rimane fermo che, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno solare 2017, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto, secondo le disposizioni contenute nel messaggio n. 828 del 24 febbraio 2017, a due soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2018.
Da PensioniOggi:
L'Inps diffonde i primi dati dell'attività di controllo, relativi all'ultimo quadrimestre del 2017: i certificati presentati sono scesi del 13% e i giorni a casa nella Pa del 10,6%.
Calano le assenze per malattia nelle pubbliche amministrazioni. Tra il settembre ed il dicembre 2017 sono stati registrati il 13 per cento di certificati di malattia in meno e una riduzione del 10,6% dei giorni passati a casa da parte dei dipendenti pubblici. Sono i dati diffusi oggi dall'Inps, come primo consuntivo dell'attività del Polo unico delle visite fiscali, che riguarda sia i lavoratori del settore pubblico che quelli del privato decollato dallo scorso settembre con la Riforma Madia.
Nei primi quattro mesi di gestione del Polo unico della malattia l'Inps registra un deciso decremento del numero di certificati medici dei lavoratori pubblici appartenenti al nuovo Polo unico (- 13,1%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Lo stesso andamento si verifica, anche se in modo decisamente meno marcato (- 2,1%), per i dipendenti del settore privato. A livello territoriale il rapporto evidenzia una differenziazione per entrambi i settori con maggiore riduzione al Sud del paese ( - 15,9% del pubblico rispetto al - 4,6% del privato)
Oltre alla riduzione del numero dei certificati nel settore pubblico corrisponde anche una decisa diminuzione (- 10,6% ) del numero di giorni di malattia. In termini relativi, la percentuale dei lavoratori con almeno un giorno di malattia sul totale dei lavoratori passa così , nel settore pubblico , dal 33% del 2016 al 29% del 2017 con una flessione di 4 punti percentuali. Diminuisce anche il numero medio dei certificati dei lavoratori pubblici: si passa dai 7 certificati ogni 10 lavoratori del 2016 ai 6 certificati ogni 10 del 2017. Nel settore privato l'indice è rimasto invariato a 4 certificati ogni 10 lavoratori.
Secondo il Presidente dell'Inps, Tito Boeri, "il coinvolgimento dell'Inps effettuato con il Polo unico scoraggia comportamenti opportunistici e registra, nell'ultimo quadrimestre, dati incoraggianti", ha spiegato. "C'è ancora molto da imparare. Ci stiamo muovendo su un terreno per la maggior parte inesplorato ma i dati indicano che l'impegno ha avuto già effetti importanti", ha aggiunto Boeri.
Tornando sui numeri, l'Inps riscontra leggere variazioni tra pubblico e privato anche sul tasso di idoneità, cioè il numero di visite con esito idoneità al lavoro rispetto al numero di visite effettuate: ogni cento visite effettuate nel pubblico, 38 risultano con esito di idoneità, contro 34 nel privato; mentre il tasso di riduzione della prognosi, cioè il parametro che misura il numero di visite con riduzione della prognosi rispetto al numero di visite effettuate, è piuttosto basso per entrambi i settori, anche se quello del pubblico (2 su cento) è pari alla metà di quello privato (4 su cento); di contro il numero medio di giorni di riduzione risulta essere il doppio (5 giorni per il pubblico e 2,6 per il privato). Nel settore pubblico, quindi, sono meno frequenti i casi di errori nella previsione prognostica ma con effetti maggiori in termini di riduzione di giornate.
Così il Congedo Obbligatorio per i padri nel 2018
Nel 2018 i padri lavoratori dipendenti potranno assentarsi sino ad un massimo di cinque giorni in occasione della nascita/adozione di un figlio.
Congedo obbligatorio più lungo di due giorni per i lavoratori padri dipendenti. Lo comunica l'Inps nel messaggio numero 894 del 27 Febbraio 2018 in cui l'istituto illustra le novità in vigore da quest'anno recate dalla legge di bilancio per il 2017 (articolo 1, co. 354 della legge 232/2016). Dal 1° gennaio 2018 i padri potranno assentarsi dal posto di lavoro per un totale di quattro giorni (anche non in modo continuativo) entro i cinque mesi dalla nascita o dell'adozione di un figlio dai due giorni previsti sino allo scorso anno. La novità è solo l'ultimo tassello di una serie di misure per irrobustire i sostegni alla genitorialità che hanno visto la luce nel corso dell'ultima legislatura.
Il congedo obbligatorio di maternità, come noto, era tradizionalmente una misura prevista in favore delle sole lavoratrici in occasione della nascita o dell'adozione di un figlio. Solo in caso di morte, assenza della madre o affidamento esclusivo del bimbo al padre il congedo poteva essere concesso al padre lavoratore ai sensi dell'articolo 28 del Dlgs 151/2001. Il congedo obbligatorio è stato poi gradualmente esteso in via sperimentale anche ai padri lavoratori per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, e per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 riconoscendo loro un congedo obbligatorio di due giorni da fruire entro i primi cinque mesi di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione. La caratteristica di questo congedo è che può essere fruito in aggiunta a quello riconosciuto alla madre ed anche per periodi temporali coincidenti a quello attributi alla madre.
L'articolo 1, co. 354 e ss. della legge 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) ha prorogato la misura anche negli anni 2017 e 2018 raddoppiando i giorni di congedo obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2018. Che quindi passano da due a quattro. Non solo. Per l'anno 2018 il padre lavoratore dipendente potrà inoltre astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. In totale, pertanto, nel 2018 i giorni di assenza del padre in relazione alla nascita del figlio saranno quattro elevabili a cinque previo accordo con la madre. Si rammenta che è stata, invece, cancellata la facoltà prevista sino al 2016, per il padre di usufruire di ulteriori due giorni di congedo, anche non continuativi, mediante scomputo dei medesimi dal periodo di astensione obbligatoria della madre ed in base ad un accordo con quest'ultima (congedo facoltativo).
Le regole
Per la fruizione del congedo obbligatorio valgono le regole già esposte nel Decreto del Ministero del Lavoro del 22 Dicembre 2012. In particolare per il periodo di astensione obbligatoria il padre lavoratore dipendente ha diritto a un'indennita' giornaliera a carico dell'INPS, pari al 100 per cento della retribuzione e alla relativa copertura figurativa ai fini pensionistici alle medesime condizioni previste per le lavoratrici. Quanto alle modalità applicative l'Inps ricorda che l'indennità è di regola pagata dal datore di lavoro il quale poi potrà ottenere i conguagli in sede di pagamento dei contributi previdenziali. In particolare il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruirne, con un anticipo non minore di quindici giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto. La forma scritta della comunicazione puo' essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze. Il datore di lavoro comunicherà poi all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'Istituto medesimo.
Devono, invece, presentare istanza all'Inps quei lavoratori per i quali provvede l'Istituto al pagamento dell'indennità di maternità. Si tratta in particolare dei lavoratori agricoli (salvo quanto previsto nella circolare Inps n. 118 del 5 ottobre 2007), i lavoratori stagionali, i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, i lavoratori disoccupati e sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento cassa integrazione guadagni nonché i lavoratori dello spettacolo saltuari o con contratto a termine.
L'Istituto ricorda, infine, che rimane fermo che, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno solare 2017, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto, secondo le disposizioni contenute nel messaggio n. 828 del 24 febbraio 2017, a due soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2018.
Anche la Sanità ha il suo nuovo contratto di riferimento per il triennio 2016-2018. Aran e Organizzazioni sindacali hanno firmato lo scorso 23 Febbraio l’Ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018 per i circa 543.400 pubblici dipendenti appartenenti al comparto Sanità, che comprende Aziende sanitarie e ospedaliere del SSN, policlinici universitari, ARPA, istituti zooprofilattici sperimentali e altri istituti di cura. Con l’accordo siglato, i circa 2.400.000 dipendenti pubblici, che applicano contratti stipulati dall’Aran, vedranno rinnovato il loro contratto collettivo nazionale, per il triennio 2016-2018, dopo quasi dieci anni di blocco della contrattazione nazionale.
Il contratto riconosce aumenti economici, pari a circa 86 Euro medi, con una forbice che va da circa 80 Euro poco meno di 95 al mese ed incrementi percentuali a regime del 3,48%. Tali valori sono raggiunti anche attraverso un elemento perequativo della retribuzione, che presenta valori più elevati per le categorie e posizioni economiche collocate nelle fasce più basse della scala parametrale. In particolare dal 1° Aprile 2018 il tabellare registrerà un incremento mensile che varia dal 90,80€ per le posizioni DS6 sino a 50,50€ per la posizioni inferiori a cui si dovrà aggiungere l'assorbimento dal 1° maggio 2018 dell'indennità di vacanza contrattuale dai 120 ai 220 euro mensili. A queste cifre si aggiunge l'elemento perequativo - sempre dal 1° aprile 2018 - che oscilla dai 30 per le posizioni inferiori ai 4 euro mensili per quelle superiori. Per il periodo 2016-2017, sono riconosciuti anche gli arretrati contrattuali. Dalla fine del 2018, con decorrenza 2019, è previsto, infine, un incremento dei Fondi destinati alla contrattazione integrativa.
Dal punto di vista economico il contratto conferma le indennità specifiche al personale impiegato in particolari funzioni e ruoli. In particolare il nuovo CCNL fissa l'indennità di pronta disponibilità in misura pari a 20,66€ per ogni 12 ore; l'indennità giornaliera di 4,49€ per il personale operante nelle categorie B, C e D in servizi articolati su tre turni giornalieri (mattina-pomeriggio-notte) nell'arco del mese; l'indennità di assistenza domiciliare dai 2,58 ai 5,16€ lordi al giorno a seconda della qualifica posseduta; confermate anche le indennità professionali per il personale di ruolo.
L’accordo interviene sulle relazioni sindacali e su molti aspetti normativi (assenze, permessi e congedi, orario di lavoro ore, ferie, codici disciplinari, rapporti di lavoro flessibile) superando le vecchie disposizioni non più attuali. Tra i nuovi istituti si segnalano: i permessi per l’effettuazione di terapie, visite specialistiche ed esami diagnostici; la disciplina delle ferie solidali, che consente ai dipendenti con figli minori in gravi condizioni di salute, che necessitino di una particolare assistenza, di poter utilizzare le ferie cedute da altri lavoratori; alcune tutele per le donne vittime di violenza le quali, oltre al riconoscimento di appositi congedi retribuiti, potranno avvalersi anche di una speciale aspettativa. L'orario di lavoro resta confermato a 36 ore settimanali con almeno 11 ore di riposo continuativo.
Il contratto recepisce anche la revisione del codice disciplinare dei dipendenti pubblici, in attuazione della Riforma Madia, con la previsione di specifiche sanzioni in caso di assenze ingiustificate in prossimità dei giorni festivi o per assenze collettive. Dopo l'intesa occorre ora la sottoscrizione definitiva che sarà siglata con la parte sindacale nei prossimi giorni una volta concluso l’iter di verifica.
Calcola l'importo dei contributi volontari
fonte: pensionioggi
Verifica il costo per coprire con i versamenti volontari gli anni di contribuzione restanti per maturare la pensione.
Il costo del versamento della contribuzione volontaria è influenza da diverse variabili e fattori. Per quanto riguarda gli assicurati presso la previdenza pubblica obbligatoria (ormai interamente gestita dall'Inps dopo la soppressione dell'Enpals e dell'Inpdap) la differenza principale è quello dell'attività lavorativa svolta dal lavoratore.
Per i lavoratori dipendenti (sia del settore privato che del pubblico impiego) l'ammontare del contributo volontario si ottiene applicando alla retribuzione di riferimento (quella dell'ultimo anno di lavoro), l'aliquota contributiva vigente che per gli ex dipendenti è pari al 27,87%, se autorizzati sino al 31 dicembre 1995, e al 33% per le autorizzazioni successive. Prendendo a riferimento il minimale 2018 (202,97 euro a settimana) il contributo non può essere dunque inferiore a 56,57 euro per i soggetti autorizzati sino al 31 dicembre 1995 e a 66,98 euro e per le autorizzazioni successive. La suddetta aliquota subisce un incremento dell'1% ove la retribuzione di riferimento risulti superiore alla prima fascia di retribuzione pensionabile, cioè oltre i 46.630 euro di reddito e per la quota eccedente tale importo.
Lavoratori Autonomi. Per i lavoratori autonomi le regole della prosecuzione volontaria fanno riferimento alla legge n. 233/1990. Agli artigiani e commercianti deve essere attribuita una delle 8 classi di reddito previste dalla legge richiamata e, in particolare, la classe il cui reddito medio risulti pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti dall'interessato negli ultimi 36 mesi (tre anni) di attività. L'aliquota obbligatoria 2018 è fissata al 24% per gli artigiani e al 24,09% per i commercianti, pertanto, la contribuzione mensile dovuta oscilla tra i 300 e gli 900 euro al mese.
Infine, per quanto riguarda i lavoratori iscritti presso la gestione separata, ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l'aliquota l'Ivs vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale pari, per l'anno 2018 al 33% (25% per i titolari di partita Iva). Poiché il minimale per l'accredito contributivo è fissato in 15.710 euro, per il medesimo anno l'importo minimo dovuto dai prosecutori volontari non potrà essere inferiore a 5184 euro, su base annua per i collaboratori e a 3.927 euro per i professionisti titolari di partita iva. Le aliquote si applicano sull'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda.
Per aiutare i lettori a fare i calcoli pensionioggi.it ha realizzato un programma, qui sotto disponibile, per avere un'idea abbastanza precisa dell'ammontare del contributo settimanale o mensile da pagare all'Inps per avere accreditato il periodo ai fini pensionistici.
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