21 Dicembre
Pubblico impiego, bonus ai più “poveri” e punizioni anche a chi sta in ufficio con gli assenteisti
Fonte:secoloxix
Lavori con un collega assenteista? Guadagnerai meno anche tu, e non solo lui, se sei un dipendente pubblico. E’ una delle novità del nuovo contratto della pubblica amministrazione, attualmente in gestazione, che prevede «correttivi» e «significative riduzioni delle risorse» a titolo di premio non solo per il singolo ma a tutto l’ufficio a cui appartiene.
Sono queste le misure per «disincentivare elevati tassi di assenza del personale» previste dal nuovo contratto degli statali, stando alla bozza di cui l’agenzia ANSA ha preso visione. Sarà un organismo ad hoc, formato sia da rappresentanti dell’amministrazione che del sindacato, a proporre le contromosse in caso «siano rilevate assenze medie» sopra i tassi di riferimento, o «siano osservate concentrazioni» in date particolari.
Per gli statali spunta inoltre un bonus, un «elemento perequativo mensile», che terrà conto del «maggiore impatto sui livelli retributivi più bassi delle misure di contenimento della dinamica» stipendiale, nonchè degli effetti causati dal sovrapporsi dello scatto contrattuale al beneficio degli 80 euro.
In sostanza sono previsti aumenti non ancora quantificati per chi guadagna meno e per chi perderà il cosiddetto bonus degli 80 euro per effetto dei maggiori introiti previsti dal contratto. Somme che dovrebbero essere nell’ordine di qualche decina di euro.
Welfare aziendale
La bozza di contratto prevede che anche gli statali abbiano un «welfare aziendale». «Le amministrazioni prevedono, in sede di contrattazione integrativa, la concessione di «benefici di natura assistenziale e sociale» in favore dei loro dipendenti. Si va da sussidi e rimborsi a sostegno del reddito familiare al supporto per l’istruzione dei figli, da agevolazioni nei finanziamenti a polizze sanitarie integrative.
Premi più alti
Premi più alti al «personale che consegua la fascia di valutazione più elevata» prevista nel «sistema di valutazione dell’amministrazione». L’ipotesi riportata nella bozza, affidando i dettagli alla contrattazione integrativa, prevede che il plus da destinare ai `migliori´ non può essere inferiore al 30% del valore medio pro capite delle risorse riservate ai premi individuali. Inoltre la quota del personale a cui attribuire il premio non potrà superare il 30% del totale dei dipendenti sottoposti alla valutazione.
Pubblico impiego: nuove ipotesi di licenziamento disciplinare e tutela reale per i licenziamenti illegittimi - ALLEGATO
Fonte: https://www.diritto.it
Statali, lotta all’assenteismo: per un colpevole paga l’intero ufficio
Fonte: https://www.contocorrenteonline.it/
Il ministro della Funzione Pubblica Marianna Madia tira dritto sul suo progetto di riforma e a margine delle festività natalizie si appresta ad introdurre un’altra novità che farà storcere il muso agli statali. Nel rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici, infatti, è comparsa una sorta di bonus-malus sulla falsariga di quanto accade nel mercato assicurativo.
In pratica, le reiterate assenze di alcuni lavoratori di un ufficio finiranno per abbattersi su tutti i componenti della struttura, e accadrà sia in senso positivo (con una sorta di premio) sia in senso negativo (ovvero con una penalizzazione). La norma, tanto voluta dal ministro Madia, non mancherà senz’altro di accendere le solite polemiche del caso.
Ma è una norma, questa, che in qualche modo controbilancia altri interventi più propositivi formulati dallo stesso Ministero, come un contributo aggiuntivo sulla retribuzione per i salari più bassi e l’istituzione di un welfare aziendale di ultima generazione (che consiste per esempio in polizze sanitarie ad hoc e in buoni-libro per i figli dei dipendenti).
Insomma, tra una cosa e l’altra il nuovo contratto del pubblico impiego prende forma. Per quanto riguarda la famigerata norma sugli assenteisti, il testo, per ora contenuto in una bozza, mira a disincentivare gli elevati tassi di assenza. La legge vuole che ci sia un organismo, formato dai rappresentanti dell’amministrazione e da rappresentanti del sindacato, che vigili ed emani provvedimenti per coloro che si assentano costantemente dal posto di lavoro o che progettano assenze un po’ troppo sospette (come quelle in concomitanza di una festa, che ha tutto il sapore di un ponte, più che di un’assenza dettata da reali necessità).
E queste misure, come dicevamo, finiranno per riguardare non solo il lavoratore al centro della discussione, ma l’intero ufficio presso il quale è impiegato. Il messaggio che si vuol dare, fondamentalmente, è “non solidarizzare con chi, col suo comportamento, potrebbe finire col mettere nei guai pure te”.
Lavoro: Cassazione, la P.A. deve assumere chi ha superato il concorso
Per le Sezioni Unite, se la P.A. pubblica un bando di concorso è obbligata ad assumere chi lo ha superato
Fonte:studiocataldi di Annamaria Villafrate –
La P.A che vuole coprire i posti vacanti tramite concorso pubblico, pubblicando il relativo bando, deve assumere chi lo ha superato entrando in graduatoria. La Cassazione (nella sentenza allegata) ritiene infatti che la pubblicazione del bando equivale a una offerta al pubblico che vincola la P.A. datrice di lavoro pubblico, all'obbligo dell'assunzione secondo correttezza e buona fede.
La vicenda
Una candidata a un concorso pubblico per ricoprire un posto di categoria D si colloca seconda in graduatoria. La vincitrice del concorso si dimette, per cui la seconda classificata chiede di essere assunta, visto che il posto è vacante. L'Università banditrice del concorso però rigetta la richiesta. La candidata ricorre in Tribunale che, in primo grado, gli riconosce il diritto all'assunzione a tempo indeterminato. La Corte d'Appello conferma la decisione di grado perché l'Università non ha prodotto alcuna documentazione comprovante la soppressione del posto, essa inoltre è tenuta ad adempiere le obbligazioni economiche derivanti dal diritto all'assunzione. L'Università, insoddisfatta dell'esito dell'appello, adisce la cassazione.
Cassazione: l'assunzione è un atto dovuto della P.A che ha pubblicato il bando
L'Università denuncia alla Suprema Corte con il secondo motivo: "la violazione dell'art. 1336 c.c. anche in relazione all'art. 1351 c.c., nonché del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35. Censura l'affermazione della Corte che, qualificato il bando quale offerta al pubblico, aveva riconosciuto alla P., all'esito della procedura concorsuale, il diritto all'assunzione con obbligo della P.A. alla stipula del definitivo. Richiamato l'art 35 D.Lgs. citato, osserva che il rapporto di lavoro con la P.A. si costituiva solo con la stipula del contratto individuale di lavoro e, dunque, pur volendo ritenere che il bando costituisse offerta al pubblico, prima della stipula del contratto di lavoro non sussisteva alcun rapporto di lavoro e, pertanto, non ricorreva alcuna responsabilità contrattualein capo all'Università.
Con il terzo motivo "la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, del D.P.R. n. 487 del 1994 in relazione all'art. 1218 c.c. Ribadisce che non vi era stato alcun inadempimento imputabile all'amministrazione, non essendovi alcun obbligo di procedere alla stipula del contratto e, comunque, in via subordinata,aveva rilevato che la condotta della P.A. era del tutto legittima perché conforme agli atti di macro organizzazione con i quali aveva disposto la soppressione del posto."
La Cassazione ritiene infondati entrambi i motivi esaminati congiuntamente poiché: "Non risulta, infatti, censurabile la decisione della Corte territoriale che ha ritenuto fondata la pretesa della ricorrente di essere assunta. Nella fattispecie in esame non solo il bando fissava la validità della graduatoria per due anni, ma nessun problema di valutazione di disponibilità o di vacanza del posto, dopo l'approvazione della graduatoria, si poneva atteso che il posto per il quale la P. ha chiesto l'assunzione era proprio l'unico posto messo a concorso, e, dunque, vacante e disponibile, in ordine al quale, dunque, non era necessaria alcuna nuova determinazione della P.A, che già aveva espresso le sue decisione nello stesso bando. Nè, come si è detto, l'Università ha provato atti o comportamenti che abbiano determinato il venire meno della delibera con cui era stato bandito il posto e, cioè, un provvedimento di soppressione del posto.
E' noto che, qualora la P.A. abbia manifestato la volontà di provvedere alla copertura di posti attraverso il sistema del concorso e abbia, a questo fine, pubblicato un bando che contenga tutti gli elementi essenziali, prevedendo il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile, sono rinvenibili, in un tale comportamento, gli estremi dell'offerta al pubblico, che impegna il datore di lavoro pubblico, non solo al rispetto della norma con la quale ha delimitato la propria discrezionalità, ma anche ad adempiere l'obbligazione secondo correttezza e buona fede.Il superamento di un concorso pubblico, indipendentemente dalla nomina, invero,consolida nel patrimonio dell'interessato una situazione giuridica individuale di diritto soggettivo (Cass. n. 9384 del 2006, n. 23327/2009, n. 21671/2013, n. 14397/2015), con la conseguenza che può affermarsi chel'assunzione della ricorrente costituisca un atto dovuto da parte dell'amministrazione che ha pubblicato il bando di concorso."
Cassazione civile Sezioni Unite sentenza n. 29916 - 13 dicembre 2017
Elezioni Rsu, personale in convenzione e nuova passweb Inps
Fonte:sole24ore di Gianluca Bertagna
La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.
Misurazione rappresentatività sindacale e rilevazione deleghe
È al 31 dicembre 2017 la scadenza fissata dall’Aran nella circolare del 12 dicembre scorso n. 2diretta a tutte le amministrazioni pubbliche «Misurazione della rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 43 del Dlgs 30 marzo 2001 n. 165 - Rilevazione delle deleghe per le ritenute del contributo sindacale».
Computo spese sostenute per utilizzo segretario in convenzione
È possibile scomputare dall'ammontare complessivo della spesa di personale le somme che l'ente capofila di una convenzione di segreteria riceve, a titolo di rimborso, dagli altri enti convenzionati che si avvalgono di un medesimo segretario comunale?
La Corte dei conti del Piemonte, con deliberazione del 30 novembre 2017 n. 224dà risposta positiva ritenendo che ai fini del rispetto del limite previsto dall'articolo 1, comma 557-quater, l'ente capofila di una convenzione può scomputare dalla propria spesa di personale le somme che gli altri Comuni associati gli rimborsano in proporzione all'attività che il segretario comunale svolge in loro favore sulla base della convenzione.
In tal modo, del resto, è computata nella spesa di personale del comune capofila solo la quota parte di spese effettivamente sostenuta.
«NuovaPassweb». Rilasciato aggiornamento applicativo
L'Inps ha comunicato il rilascio in produzione di una nuova release dell'applicativo «NuovaPassweb» (messaggio del 7 dicembre 2017 n. 4939), che consente la visualizzazione e l'aggiornamento della posizione assicurativa dei pubblici dipendenti, quale evoluzione degli strumenti informatici messi a disposizione delle Pa con circolare ex Inpdap del 3 novembre 2006 n. 22.
La nuova versione dell'applicativo consente la gestione nella posizione assicurativa dei dati relativi a «eventi con accredito figurativo» denunciati dai datori di lavoro nel flusso UniEmens con i quadri V1 causale 7 – motivo di utilizzo 8. Questi eventi sono elencati e descritti nella specifica tabella contenuta nella circolare del 22 aprile 2015 n. 81.
Sono state rese disponibili, inoltre, nuove funzioni per alimentare la posizione assicurativa con i dati relativi ai citati eventi per la gestione dell’ultimo miglio e per la messa a disposizione dei dati di posizione assicurativa alle prestazioni istituzionali.
Il calendario per il rinnovo delle Rsu
Il 4 dicembre scorso è stato sottoscritto con le confederazioni sindacali il Protocolloper la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle Rsu del personale dei comparti, con il quale, dopo l'indizione delle elezioni in tutti i comparti di contrattazione, è stato avviato l'intero percorso.
Il percorso si articola in varie fasi, fermo restando che in ogni caso le elezioni si terranno entro il 20 aprile 2018. Il primo step consiste nella mappatura dei collegi elettorali, che dovrà avvenire entro il 5 gennaio 2018, mediante la definizione nelle amministrazioni coinvolte di specifici protocolli con le organizzazioni sindacali aventi titolo per l'individuazione delle sedi ove si terranno le votazioni delle Rsu.
Le parti, inoltre, si incontreranno nuovamente entro il 10 gennaio per definire il calendario dettagliato di tutti gli adempimenti propedeutici al rinnovo delle Rsu, che devono essere predisposti secondo una tempistica precisa per assicurare un ordinato e regolare andamento della competizione elettorale.
Legge 104, i tre giorni al mese di permesso non vanno riproporzionati nei part time verticali
Fonte:sole24ore di Consuelo Ziggiotto
In assenza di una disciplina specifica che regoli la fruizione dei permessi ex legge 104/1992, in caso di orario di lavoro a tempo parziale verticale, occorre far riferimento al principio di non discriminazione di cui all’articolo 4 del Dlgs 25 febbraio 2000 n. 61. Questo è il contenuto della sentenza dellaCorte di cassazione, sezione Lavoro, n. 22925/2017.
Garante privacy: le nuove Faq sul Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
Fonte:dpl
Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato, in data 15 dicembre 2017, le nuove Faq sul Responsabile della Protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico, in aggiunta a quelle adottate dal Gruppo Art. 29 in Allegato alle Linee guida sul RPD.
Da PensioniOggi:
Pensioni, Il Prestito Pensionistico partirà nel 2018
· fonte:pensionioggi
Leonardi: "L'Ape volontaria partirà a inizio anno, in settimana firmiamo gli ultimi accordi". Con le ultime manovre garantiti 53mila anticipi
Il Prestito pensionisticosarà operativo entro la fine del mese di gennaio del prossimo anno. Lo ha affermato il consigliere economico di Palazzo Chigi, Marco Leonardi, in occasione di un seminario alla Cisl in cui il Governo e sindacati hanno fatto il punto delle modifiche contenute nella legge di bilancio il cui iter dovrebbe concludersi questa settimana alla Camera dei Deputati.
Palazzo Chigi ha indicato che devono essere ancora siglati gli ultimi accordi con le banche prima di poter far debuttare la misura che consentirà di anticipare l'uscita dal mondo del lavoro con un prestito erogato dal settore bancario. L'anticipo pensionisticoè atteso da quella ampia fetta di lavoratori che non ha potuto godere degli anticipi gratuiti (Ape socialee Quota 41per i lavoratori precoci), un ritardo elevato considerato che l'operazione doveva partire il1° maggio 2017.
Dal pacchetto pensioni benefici per 53 mila lavoratori
L'esecutivo ha evidenziato i risultati positivi delle misure approvate negli ultimi due anni rivolte alle categorie più deboli. "Ben 53mila lavoratori, dei 276mila nuovi pensionamenti previsti per il 2019, andranno in pensione prima. L'anticipo va dai cinque mesi ai tre anni", ha spiegato nel corso dell'incontro il consigliere economico di Palazzo Chigi, Stefano Patriarca. Questi gli effetti delle misure su usuranti, gravosi, precoci, cumulo e Apesocial. Gli 'sconti' interessano, "il 20% della platea prevista per il 2019": senza le agevolazioni le uscite sarebbero state 276 mila". "Entro dicembre verranno pagate fino ai due terzi delle domande di Ape social presentate entro il 15 luglio del 2017 (mentre per i precoci le date di pagamento avverranno nel 2018, ndr). Inoltre "per l'anno prossimo sarà molto semplificata la procedura" ha concluso.
Ok all'esenzione per 15 categorie dall'aspettativa di vita
Leondardi ha ricordato anche la trattativa goverso-sindacati sulle pensioni: "e' stato un tavolo molto lungo, ma alla fine invece di fare promesse in liberta' abbiamo fatto un'operazione di grande equita'. Il pacchetto pensione prevede tre cose grandi: l'esenzione dello scatto sulla speranza di vitaper 15 lavori gravosi, la revisione dei meccanismi per i prossimi scatti e la possibilita' di recuperare il non speso sulle pensioni di quest'anno e usarlo per il prossimo anno. Abbiamo coretto in corso d'opera l'Ape sociale e corretto la procedura per l'anno prossimo, nel 2017 saranno pagate i due terzi delle Ape sociale". Qui le novità contenute nella legge di bilancio per i lavoratori gravosi.
Sale il numero delle domande di ape sociale e precoci accolte
Leonardi ha poi diffuso alcuni numeri circa le domande accolte su Ape Sociale e Lavoratori Precoci. Nel 2017 quanto riguarda l'Ape social su 34.500 domande programmate il 64%, pari a 22.000, sono accoglibili. Per quanto riguarda le agevolazioni per i 'precoci' su una previsione di 20mila saranno accoglibili 16.400 pari all'82%. In totale, per il 2017 fra Ape social e 'precoci' le agevolazioni riguardano una platea di 38.400. E parlando del prossimo anno, Patriarca ha evidenziato come grazie all'accordo con i sindacati, la legge di bilancio comporterà benefici per altri 50mila lavoratori contro i 31 previsti inizialmente.
Più dettagliatamente l'Ape social programmata per 16.000 persone viene estesa ad altre 13.400 per un totale di 29.400 lavoratori. Per i lavoratori cosiddetti ' precoci' i benefici riguardavano inizialmente 15.000 persone ma grazie all'emendamento alla legge di bilancio che ha esteso ad altri 6.400, i benefici per i 'precoci' arrivano a una platea di 21.400 dipendenti.
Opzione Donna, Il TFS scatta dopo 24 mesi dalle dimissioni
· Fonte:pensionioggi Scritto da Franco Rossini
E il pagamento sarà rateizzato in tre rate come previsto dalla legge 147/2013. Termini ridotti solo per le lavoratrici cessate entro il 31 dicembre 2013.
Nessun anticipo della buonuscita per le lavoratrici che esercitano il pensionamento tramite l'opzione donna. Lo ribadisce l'Istituto nel messaggio interno 4999 del 12 Dicembre 2017 destinato alle sedi territoriali per il pagamento delle rate della liquidazione. L'Inps ricorda quanto già stabilito con la Circolare Inps 73/2014secondo la quale il solo possesso dei 57 anni di età e dei 35 di contribuzione, necessari per ottenere il trattamento pensionistico calcolato secondo il sistema contributivo, non può essere considerato come un autonomo requisito per il diritto alla pensione e, pertanto, non è idoneo a determinare un anticipo rispetto ai nuovi termini di pagamento della buonuscitaprevisti dalla legge 147/2013 a partire dal 1° gennaio 2014.
Le sedi chiedevano lumi in particolare per quelle lavoratrici in possesso dei 57 anni (e 3 mesi) di età e 35 di contributi che avevano esercitato l'opzione per il calcolo contributivo entro il 2013 ma che si erano dimesse dal servizio solo successivamente a tale data producendo quindi l'effettiva domanda di pensionamento. "Per poter costituire motivo di deroga ai termini di pagamento, introdotti dall’art. 1, comma 22, del decreto legge 138/2011 e dall’art. 1, comma 484, della legge 147/2013, nonché alle modalità di rateizzazione modificate da quest’ultima norma - ricorda l'Inps - non è sufficiente che le lavoratrici abbiano raggiunto i 57 anni di età ed i 35 anni di contribuzione entro il 12 agosto (o il 31 dicembre per le dipendenti della scuola) 2011 ovvero entro il 31 dicembre 2013, ma occorre che siano cessate dal servizio entro le stesse date, in quanto solo con la cessazione la facoltà dell’opzione può ritenersi esercitata allo scopo di ottenere il diritto alla pensione calcolata secondo il sistema contributivo. La non configurabilità di un autonomo diritto a pensione al raggiungimento dei 57 anni di età connessi ai 35 anni di contributi (in mancanza delle altre condizioni dianzi citate) è confermata dalla natura sperimentale e temporanea dell’opzione sino al 31 dicembre 2015 e delle successive modifiche legislative".
In sostanza le lavoratrici del pubblico impiego che hanno presentato le dimissioni successivamente al 31 dicembre 2013 per pensionarsi con il regime sperimentale donnadovranno sempre attendere 24 mesi dalla cessazione dal servizio per ricevere la prima rata della liquidazione e saranno soggette pure al nuovo meccanismo della rateazione che eroga la buonuscita in tre tappe: sino a 50mila euro con la prima rata, la parte eccedente e sino a 100 mila euro dopo altri 12 mesi dalla prima rata; e l'eventuale eccedenza, sopra i 100mila, dopo ulteriori 12 mesi dal pagamento della seconda rata.