Da part-time a tempo pieno, facoltà assunzionali e incarichi non autorizzati
Fonte:sole24ore di Gianluca Bertagna
La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.
Da part-time a tempo pieno: diritti per il dipendente
La Corte di cassazione – Civile, sezioni unite – con sentenza n. 27439/2017, ha esaminato la vicenda di una dipendente comunale - assunta con contratto part-time orizzontale a tempo indeterminato – che chiedeva di ottenere il riconoscimento del proprio diritto di precedenza (cioè, alla trasformazione del rapporto a tempo pieno, ex articolo 3, comma 101, della legge 244/2007) nell'ambito di alcune assunzioni. La Corte ricorda che:
- se l'ente datore di lavoro decide di avviare una procedura di assunzione di personale a tempo pieno - nel rispetto degli indicati presupposti - deve dare congrua comunicazione di tale iniziativa ai lavoratori part-time potenzialmente interessati e quindi prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale degli stessi;
- d'altra parte, perché l'esercizio del diritto di cui si discute non dia luogo ad abusi, come regola generale, è necessario che la procedura assunzionale si riferisca all'espletamento di mansioni uguali oppure equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale;
- in altri termini, non si deve trattare dell'avvio di una qualunque procedura di assunzione, ma di una procedura di assunzione alla quale, in astratto, il dipendente che chiede la trasformazione abbia i requisiti per partecipare, anche con riferimento alla categoria e al profilo professionale posseduto rispetto a quelli contemplati nella procedura di assunzione.
Periodo di prova e facoltà assunzionali
Sono state poste due questioni alla Corte dei conti della Lombardia relative al caso di dimissioni di un dipendente durante il periodo di prova:
1. in considerazione del «mancato perfezionamento dell'assunzione», è possibile sostituirlo assumendo, entro l'anno 2017, il primo idoneo presente nella stessa graduatoria da cui si era attinto il vincitore del concorso pubblico, utilizzando la stessa capacità assunzionale preventivata per il dipendente cessato?
2. è necessario avviare prioritariamente la procedura della mobilità volontaria tra enti e della mobilità di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, prima di scorrere la graduatoria?
I magistrati, con deliberazione n. 328/2017/PAR ritengono che:
1. nell'ipotesi in esame (graduatoria tuttora efficace, presenza di idonei non vincitori, dimissioni del vincitore durante il periodo di prova, rispetto della disciplina vincolistica in materia di impiego vigente nell'anno) è più rispondente alle esigenze di tutela della finanza pubblica, complessivamente intese, la scelta del Comune di attingere tout court allo scorrimento della graduatoria per sostituire il dipendente dimissionario. Resta inteso che, laddove la complessiva fattispecie complessa si protragga oltre all'anno, i singoli passaggi procedimentali dovranno comunque rispettare la disciplina vincolistica della spesa di volta in volta vigente ed eventualmente sopravvenuta con il nuovo anno. È del pari evidente che le dimissioni del vincitore non potranno nemmeno essere annoverate tra le cessazioni destinate a determinare il budget assunzionale per l'anno successivo, dato che nella sostanza si verifica una sorta di «surrogazione» dell'idoneo non vincitore, chiamato per scorrimento, nella posizione del vincitore originario, con decorrenza di un nuovo periodo di prova in vista dell'eventuale consolidamento dell'assunzione;
2. se si pone mente alla natura della procedura complessa delineata e all'effetto sostanzialmente «surrogatorio» dell'idoneo non vincitore nella posizione del vincitore, risulta evidente come gli obblighi inerenti il ricorso alle procedure di mobilità devono essere eventualmente complessivamente adempiuti prima dell'indizione della procedura concorsuale, ovvero prima del verificarsi della fattispecie complessa che muove dall'idoneità verso l'assunzione del dipendente. In tale ipotesi non si verifica, infatti, una fattispecie di cessazione-assunzione, ma una più ampia fattispecie complessa, al contempo unitaria, che permette in definitiva alla procedura concorsuale di realizzare, sia pure in via indiretta, lo scopo suo proprio, ovvero quello di selezionare, tramite procedura comparativa, il candidato più idoneo per il posto rimasto scoperto.
Somme di sanzioni per incarichi non autorizzati
Un dirigente è stato chiamato a versare, a titolo di sanzione per lo svolgimento di incarichi esterni senza autorizzazione, le somme all'ente.
La Corte dei conti della Lombardia, con la deliberazione n. 329/2017/PAR ricorda che le somme vanno versate al fondo di produttività, diversamente denominato dalla contrattazione collettiva. In assenza di diversa disposizione della contrattazione collettiva nazionale, gli importi devono essere destinati al fondo per la dirigenza se l'illecito è stato commesso da un dirigente, mentre devono essere assegnata a quello del personale delle categorie, qualora l'illecito sia commesso dal personale appartenente a queste ultime. I due fondi sono, infatti, distinti (fondo di produttività per la dirigenza e fondo per i dipendenti inquadrati nelle categorie), hanno meccanismi di costituzione diversi e, pertanto, le somme derivanti da sanzioni sono dirette, ovviamente, a integrare il fondo di produttività cui partecipa il dipendente dell'ente che ha commesso l'illecito.
Illegittimo l'aumento al dirigente se supera i limiti contrattuali
Fonte:sole24ore di Vincenzo Giannotti
La Corte di cassazione, con la ordinanza n. 27111/2017 non ha accettato le conclusioni cui è pervenuto il giudice penale sulla legittimità dell'erogazione a un dirigente di un ente locale di una retribuzione di posizione superiore ai limiti contrattuali, né che allo stesso potevano competere ulteriori somme a titolo di compensi per le funzioni di rogito effettuate in sostituzione del segretario comunale, ritenendo le richieste di restituzioni avanzate dall'amministrazione legittime.
La vicenda
La Giunta comunale aveva attribuito a un dirigente una retribuzione di posizione nel limite massimo ammesso dal contratto, aggiungendo successivamente una particolare indennità per la posizione complessa ricoperta dallo stesso individuata in una specifica area dell'amministrazione comunale. A tali maggiori compensi si aggiungevano le seguenti ulteriori indennità:
a) indennità di reperibilità;
b) diritti di rogito;
c) lavoro straordinario elettorale.
Successivamente la Giunta comunale procedeva con il recupero delle somme attribuite illegittimamente e, avverso la decisione dell'organo esecutivo, ricorreva il dirigente innanzi il giudice civile. Il Tribunale di prime cure e successivamente la Corte di Appello, hanno giudicato legittime le ripetizioni richieste dall'amministrazione, stante il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il dirigente ricorre, allora, in Cassazione precisando come il tribunale penale lo avesse scagionato, unitamente al sindaco e alla Giunta comunale, per il reato di abuso di ufficio, considerando che l'indennità di area fosse legittima in quanto prevista espressamente dalla normativa contrattuale per le posizioni dirigenziali “complesse”, tali da poter superare i limiti massimi previsti dal contratto nazionale (Contratto collettivo nazionale lavoro normativo 1999-2001). In modo non dissimile il dirigente richiedeva la retribuzione dei diritti di rogito in quanto conseguenti a contratti stipulati in sostituzione del segretario comunale, al quale i citati diritti sarebbero dovuti per contratto.
Le motivazioni
La Suprema Corte giudica il ricorso del dirigente infondato per le seguenti motivazioni:
• in materia di efficacia del giudicato penale di assoluzione e alla sua allegazione e prova nel giudizio civile, evidenziano i giudici come lo stesso può esplicare efficacia sulla proposizione della domanda fondata sull'illecito penale, ma non su domande basate su un titolo autonomo e distinto. Inoltre, l'assoluzione dell'incolpato nel giudizio penale con la formula «il fatto non sussiste» non esonera il giudice civile, davanti al quale sia stata proposta l'azione di risarcimento del danno, dal riesame dei fatti accertati nel procedimento penale, quando il titolo della responsabilità civile sia diverso dal titolo della responsabilità penale. Nel caso di specie i motivi di ricorso in esame sono del tutto inidonei a individuare, senza il sussidio di altre fonti, l'immediata e pronta risoluzione delle questioni oggetto di giudizio, non essendo la Corte di cassazione tenuta a ricercare, al di fuori del contesto del ricorso, le ragioni che dovrebbero sostenerlo;
• corretta è, pertanto, la sentenza dei giudici di Appello che hanno ritenuto indebitamente corrisposta al dirigente una «indennità di area», in quanto emolumento non previsto dalla legge, né dalla contrattazione collettiva nazionale, applicandosi in tal caso il principio di onnicomprensività della retribuzione del dirigente ai sensi dagli articoli 24, comma 3 e 27, comma 1 del Dlgs n. 165 del 2001. Dal citato principio di onnicomprensività deriva l'irrilevanza, nella specie, dell'articolo 27, comma 5, del Contratto collettivo nazionale lavoro (norma contrattuale che consente il superamento dei valori massimi previsti per la indennità di posizione) invocata dal ricorrente quale presupposto di legittimità della delibera (poi annullata) che ha istituito la «indennità di area», essendo quest'ultima un'indennità atipica, non riconducibile alla retribuzione di posizione;
• in modo non dissimile, per violazione del principio di onnicomprensività della retribuzione del dirigente, sono anche i diritti di rogito reclamati dal dirigente per i contratti dallo stesso stipulati in sostituzione del segretario comunale. In altri termini, lo stesso regolamento comunale disciplina la sostituzione del segretario nei casi di vacanza, assenza o impedimento, ma nulla dispone in merito a indennità spettanti a tale figura professionale, né è possibile, in caso di sostituzione nel rogito dei contratti, invocare un contratto che sia riferito a quello dei soli segretari e come tale non estensibile a quello della dirigenza.
Le conclusioni
Secondo la Suprema Corte, il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti non può essere derogato se non per legge e come tale non possono trovare ingresso principi analogici o suppletivi rispetto ai doveri di ufficio, essendo il dirigente obbligato a offrire la propria prestazione nei limiti della retribuzione stabilita.
Statali: arriva il licenziamento per chi commette molestie sessuali
E' una delle previsioni contenute nella bozza del contratto per gli statali. Dalle molestie sessuali all'accettazione di regali di valore superiore a 150 euro ecco le condotte da evitare per i dipendenti della P.A.
Fonte:studiocataldi di Gabriella Lax –
Dalla sospensione al licenziamento, ecco cosa rischiano i furbetti dei fine settimana, ma soprattutto per gli statali in caso di molestie con recidiva scatterà il licenziamento. Giro di vite nel quadro dettagliato di condotte da evitare, messe nero su bianco nella bozza del contratto per i dipendenti P.A.: obblighi ai quali sottostare se non si vuole incappare in sanzioni che spaziano dal rimprovero verbale all'espulsione.
Statali, licenziamento in caso di molestie sessuali
L'eco dei fatti di cronaca riguardanti molestie sessuali e abusi, da un parte all'altra del globo, rimbalza anche nella nuova normativa. Sarà fuori dalla Pubblica Amministrazione chi «commette molestie a carattere sessuale». Dunque rinforzate, come riporta l'Ansa, le sanzioni da infliggere in questi casi: dapprima una sospensione (fino a un massimo di 6 mesi); ma, in caso di recidiva del comportamento nell'arco del biennio, si passa al licenziamento.
Ecco la bozza del contratto per gli statali
In generale dunque, la bozza di contratto per gli statali stabilisce la sanzione più grave se c'è "recidiva" di "atti o comportamenti o molestie a carattere sessuale" o "quando l'atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità".
La nuova normativa prevede tra l'altro che resterà fuori dall'ufficio e senza stipendio, da 11 giorni a 6 mesi, in caso di «2 assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale». La stessa sanzione scatta per ingiustificate assenze collettive nei periodi in cui è necessario dare continuità al servizio. Dopo questo, nei casi recidiva si passa al licenziamento con preavviso.
Inoltre si applica il licenziamento per lo statale che accetta o chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità non di "modico" valore, al di sopra dei 150 euro, come contropartita per essersi adoperati, nell'ambito del proprio ufficio, a vantaggio diretto di chi fa il dono. Infine, il codice disciplinare assorbe e recepisce il regolamento sulla condotta del 2013, chiarendo che quindi nei casi di scambio di favori non sia solo possibile, ma espressamente prevista l'espulsione.
Prima dell’assunzione per scorrimento della graduatoria, si deve effettuare la procedura di mobilità?
L'Esperto Risponde
Fonte: http://www.ilpersonale.it/
Pubblichiamo la risposta dell’Esperto, Vincenzo Giannotti, ad un quesito formulato da un nostro abbonato sulla possibilità di assumere una unità lavorativa, Area C posizione economica C1, utilizzando i resti assunzionali dell’ultimo triennio, mediante scorrimento di una graduatoria, relativa ad un pubblico concorso.
» Quesito
I particolare il Comune chiede:
» Risposta
Prima dello scorrimento di qualsiasi graduatoria l’ente deve effettuare sia la mobilità volontaria (prevista dall’art.30 del D.Lgs.165/01) che quella obbligatoria (prevista dal successivo l’art. 34 bis) pena la nullità degli atti compiuti in violazione delle disposizioni legislative.
In caso diesito negativo delle citate mobilità, sarà possibile ricorrere allo scorrimento della graduatoria vigente, supponendo che la stessa sia stata emessa per part time al 70% come la nuova assunzione che si intende effettuare.
In merito ad uno scorrimento di un concorso interno, escluso sia per la mancata ultravigenza delle graduatorie (era possibile effettuarlo fino al d.lgs.150/09), sia per il numero del personale da assumere limitato alle sole decisioni iniziali previste per il bando interno di nomina del numero di vincitori.
A partire dal d.lgs.150/2009 (c.d riforma Brunetta) i concorsi interni non possono essere più espletati ma è possibile stabilire una percentuale del 50% di riserva per i concorsi indettida riservare la personale interno che abbia i requisiti per il posto da ricoprire (nel caso di specie la cat. C di un ente pubblico non economico richiede il possesso della laurea). Va detto che le disposizioni del d.lgs.75/2017 aprono in modo limitato (20% dei posti messi a concorso per categoria) alla possibilità di attivare i concorsi interni, ma anche in questo caso risulta ineludibile il possesso del diploma di laurea per le categoria C.
Bonus maternità 2018, tutte le agevolazioni ALLEGATO
FONTE:LEGGE PER TUTTI
*Bonus bebè, premio nascita, buono nido, voucher babysitter e asilo nido: tutti gli incentivi alla maternità.
Statali, permessi e distacchi sindacali anche a ore
Permessi e distacchi sindacali, il pubblico impiego si aggiorna. È stato siglato in via definitiva l'accordo tra Aran e sindacati. La firma preliminare era stata raggiunta a luglio, dopo oltre sei mesi di confronto. L'obiettivo era aggiornare regole che risalivano al 1998. Per farlo è stato messo a punto un vero e proprio Testo Unico sulla materia. La novità principale sta nel riconoscimento di un ricorso “elastico” di distacchi, assenze complete, e permessi, fruibili in ore, in modo da riequilibrare il taglio del 50% delle prerogative, previsto nel 2014. D'altra parte la flessibilità tra permessi e distacchi, da cumulare o spacchettare, era indicata già nello stesso decreto Madia che apriva a «forme di utilizzo compensativo». L'intesa, inoltre, ricalibra i diritti sindacali sulla nuova mappa del pubblico impiego, che è passata da 11 a 4 comparti.
Con la sottoscrizione di oggi quindi si completa l'intero quadro. Una definizione necessaria visto che le trattative per il rinnovo del contratto stanno ormai entrando nel vivo. Contraria all'intesa invece l'Unione sindacale di base (Usb), che, fa spere in una nota, «al tavolo ha formalizzato, motivandola, la propria posizione di non firma dell'accordo». Per l'Usb «non è solo un'occasione mancata per ampliare gli spazi di democrazia nei posti di lavoro, ma va nella direzione diametralmente opposta».
Legge 104: le agevolazioni su computer e telefoni
Quali sono le agevolazioni per i sussidi informatici per i soggetti disabili
Fonte:studiocataldi di Annamaria Villafrate –
Il decreto n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, ha stabilito specifiche agevolazioni per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici finalizzati a favorire l'autosufficienza dei disabili.
La normativa di riferimento
Il decreto ministeriale del Ministero delle Finanze del 14/03/1998 in linea con il decreto 669/19996 ha definito le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione dell'aliquota I.V.A del 4% (invece di quella ordinaria del 22) e la detrazione I.R.P.E.F del 19% agli acquisti di apparecchi tecnici ed informatici destinati a favorire l'integrazione e l'autonomia dei portatori di handicap.
Definizione dei soggetti beneficiari
La legge quadro 104/92 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate definisce all'art. 3 gli aventi diritto, nei seguenti termini: "E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficoltà' di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione."
Quali sussidi beneficiano delle agevolazioni fiscali
Ai sensi del comma 1 dell'art. 2 del d.m del 1998: "Si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio".
Beneficiano quindi delle suddette agevolazioni fax, personal computer, modem, telefoni viva voce, ad esempio. Queste apparecchiature infatti, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla disposizione, facilitano la comunicazione, l'elaborazione orale e scritta e l'accesso alla cultura da parte di soggetti con disabilità visive, uditive, motorie e del linguaggio.
Condizioni per usufruire delle agevolazioni
Definiti gli ausili a cui risulta applicabile l'aliquota I.V.A del 4% e la detrazione fiscale I.R.P.E.F, il comma 2 dell'art. 2 del decreto ministeriale del Ministero delle Finanze del 14/03/1998 disciplina le condizioni e le formalità previste per godere delle suddette agevolazioni. I portatori di handicap infatti sono tenuti a produrre al venditore o all'ufficio doganale (al momento della presentazione della dichiarazione d'importazione) il certificato che attesta l'invalidità funzionale permanente rilasciato dalla U.S.L territorialmente competente e la prescrizione con cui il medico specialista della A.S.L di appartenenza dichiara il collegamento funzionale tra la disabilità e l'ausilio informatico.
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Da PensioniOggi:
Lavoro, Le Ferie non Godute si Cumulano e Vanno sempre retribuite
Lo rimarca una Sentenza della Corte Ue: il diritto alle ferie annuali retribuite non può essere compresso dal comportamento del datore di lavoro.
Il datore di lavoro che impedisce a un lavoratore di esercitare il diritto alle ferie annuali retribuite se ne deve assumere le conseguenze, se del caso pagando il corrispettivo per le ferie non godute. Lo stabilisce la Corte di Giustizia dell'Ue, nella causa C214/16 relativa alla vicenda di un lavoratore britannico, che, retribuito solo in base alle commissioni, aveva lavorato per circa tredici anni per una impresa britannica, senza godere delle ferie retribuite.
La questione
La vicenda riguarda Conley King, un lavoratore britannico che, in base ad un contratto di lavoro con retribuzione basata sulle sole commissioni, aveva lavorato dal 1999 fino alla pensione, nel 2012. In virtù di questo contratto, King veniva retribuito unicamente sulla base delle commissioni e in base al contratto aveva diritto alle ferie che, tuttavia, non erano retribuite. Alla fine del rapporto di lavoro, King aveva chiesto all'azienda il pagamento delle indennità per le sue ferie annuali, sia quelle godute e non retribuite, sia quelle non godute, corrispondenti all'intero periodo di occupazione. Di fronte al rifiuto dell'azienda King ha proposto azione giudiziaria al tribunale del lavoro inglese il quale ha sollevato presso la Corte Ue alcune questioni relative al rapporto tra la legislazione britannica e quella europea.
In particolare il tribunale inglese ha chiesto alla Corte Ue due questioni: se, in caso di controversia vertente sul diritto del lavoratore alle ferie annuali retribuite, il fatto che il lavoratore debba (secondo quanto prevede la norma britannica) aver prima goduto delle ferie per poter stabilire se abbia diritto a essere retribuito per tali ferie sia compatibile con il diritto dell'Unione; e se è lecito che la legislazione statale limiti il cumulo del diritto alle ferie annuali retribuite a un periodo di riporto di quindici mesi allo scadere del quale il diritto si estingue.
La decisione della Corte
Per dirimere la questione, la Corte ha dapprima rilevato che il diritto alle ferie annuali retribuite (quattro settimane) spetta a ogni lavoratore e va considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione Europea ed espressamente sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Ue. Dunque nel caso di specie, il datore di lavoro era tenuto al pagamento per intero delle ferie.
La Corte aggiunge poi, che, scopo del diritto alle ferie, è quello di «consentire al lavoratore di riposarsi e di beneficiare di un periodo di distensione e ricreazione». Proprio per questo, se un lavoratore si viene a trovare in circostanze per cui, durante il periodo di ferie annuali, c'è incertezza riguardo alla retribuzione, egli si trova praticamente in condizioni di «non essere in grado» di godere del tutto delle ferie. Cioè si trova in una circostanza che lo può dissuadere dal richiedere le ferie annuali: e tale è una situazione da ritenere del tutto «incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite».
In tali circostanze, peraltro, aggiunge la Corte, non può essere invocata la norma prevista a protezione degli interessi del datore di lavoro, per cui è possibile a norme o prassi nazionali limitare il cumulo delle ferie annuali a un periodo massimo di riporto di 15 mesi allo scadere del quale il diritto si estingue, perché da tali circostanze il datore di lavoro può trarre vantaggio diretto avendo lui stesso ostacolato il diritto del lavoratore ad usufruire delle ferie.
La Corte, quindi, stabilisce che, contrariamente ad una situazione nella quale il lavoratore non ha potuto beneficiare delle ferie annuali retribuite a causa di malattia, il datore di lavoro che impedisca a un lavoratore di esercitare il diritto alle ferie annuali retribuite deve assumerne le conseguenze. Pertanto, in questa ipotesi egli è tenuto a risarcire il danno patito dal lavoratore senza poter invocare la norma che limita il periodo di riporto.
La conclusione
In conclusione, la Corte ritiene che King non solo abbia diritto al pagamento delle ferie godute e non retribuite, ma anche dei periodi di ferie non godute perchè il lavoratore non ne ha usufruito per non perdere il reddito. In queste circostanze il datore di lavoro è responsabile dell'impedimento per il lavoratore di esercitare il diritto alle ferie annuali retribuite e, in quanto tale, deve risarcire il lavoratore per la mancata fruizione delle ferie. Infine la Corte precisa che il diritto dell'Unione è contrario a che il lavoratore debba beneficiare delle ferie prima di poter stabilire se ha diritto a essere retribuito per le medesime.
Pensioni, Damiano: "Puntiamo ad ampliare l'Ape social"
Il Presidente della Commissione Lavoro della Camera, Cesare Damiano pronto a sostenere alcuni correttivi al DDL Bilancio.
La riforma della governance dell’Inps e dell’Inail, estensione dell’Ape sociale e incremento dell’indennità di disoccupazione. Sono le proposte di modifica che la commissione Lavoro della Camera chiederà di inserire nel ddl bilancio. Il presidente, Cesare Damiano, conversando con i giornalisti a Montecitorio, assicura: su questi temi “eserciteremo la nostra pressione”. Con la norma che riforma gli Istituti di previdenza e lavoro “vogliamo passare dalla logica del commissariamento alla logica della stabilità, dall’uomo solo al comando al consiglio di amministrazione composto ad 5 persone a tempo pieno”, spiega Damiano.
“Mi pare che questa innovazione sia stata apprezzata anche da Boeri”, il presidente dell’istituto di previdenza. Sul fronte del lavoro la commissione sarebbe intenzionata a presentare delle proposte per “innalzare le mensilità che spettano al lavoratore, in caso di licenziamento, dalle attuali 4 a 8”, afferma il presidente. La misura riguarderebbe i licenziamenti individuali che si verificano all’interno delle aziende con più di 15 dipendenti. Sul fronte previdenziale, invece, si punta a “includere nell’Ape social le 4 categorie coinvolte nel blocco dell’innalzamento dell’aspettativa di vita e ad una proroga dell'Ape sociale.
Secondo Il presidente della Commissione Lavoro, l'ampliamento delle platee consentirebbe di utilizzare tutti i 60.000 posti a disposizione per l’anticipo pensionistico e per i ‘precoci’ dato che, secondo quanto affermato recentemente dall'Inps, avanzeranno risorse che devono essere restituite al sistema previdenziale. "Sarebbe paradossale se accedessero alle nuove norme la metà di coloro che erano previsti. Sarebbe il ripetersi del solito ritornello: stime dei numeri alte da parte di Ragioneria e INPS, con relative alte dotazioni finanziarie, e risultati con numeri bassi”.