Giovedì 9 Novembre ore 09:15
Palazzo del BO - Padova - Sala IPPOLITO NIEVO
CONVEGNO
IL RISPETTO COME VALORE E COME CONDIZIONE DI BENESSERE NEL LUOGO DI LAVORO
La finalità di questo convegno vi è quella di fornire spunti di riflessione sugli attuali esiti di una cultura che non riconosce il valore della persona negli ambiti in cui essa si trova a vivere, ad agire e ad operare, compreso quello lavorativo. Necessario è, quindi, analizzare in via preliminare il concetto di rispetto poiché esso si riferisce propriamente a ciò che permette/consente l’espressione autentica della persona e quindi favorisce il suo stare bene, anche nel luogo del lavoro.
Laddove questa dimensione è assente la persona subisce una violenza che può essere di vario tipo, verbale, fisica, psicologica o morale. E’ opportuno, perciò, esaminare gli effetti della violenza nelle sue varie forme: quali e di che entità sono gli esiti di un clima di violenza, o di aggressività, contro la persona con particolare riferimento al mondo del lavoro? E’ possibile sviluppare una sana strategia di difesa?
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Una manovra per giovani, statali poveri e industria 4.0. Per tre quarti serve a scongiurare l'Iva
Vale 20 miliardi, di cui 15,7 solo per non far scattare l'aumento dell'Iva. C'è dentro il rinnovo del contratto degli statali e il dimezzamento dei contributi per chi assume giovani fino a 34 anni. Rottamazione bis vale 1 miliardo nel 2018. Arrivano le norme anti scorrerie
La repubblica - Prende forma a Palazzo Chigi la legge di Bilancio. Vale 20 miliardi tondi, ma la parte più consistente riguarda la sterilizzazione sull'aumento dell'Iva (15,7 milardi). Nel decreto fiscale collegato alla Manovra sono previsti costi per 840 milioni nel 2018 e 340 milioni nel 2019, il resto è appunto affidato al testo principale. Solo 4 miliardi invece saranno dedicati a misure per la crescita. Le priorità sono l'occupazione giovanile, gli incentivi alle aziende 4.0 e la lotta alla povertà. Nella Finanziaria prevista anche la proroga di un anno per la cassa integrazione straordinaria con dotazione pari a 100 milioni di euro.
Assunzioni giovani. È prevista una decontribuzione fino al 50% per tre anni e nel 2018 la soglia delle assunzioni incentivate sarà valida fino al compimento dei 35 anni di età, ma questo allargamento della platea anagrafica sarà valido solo per il 2018. Un capitolo che vale 300 milioni per il prossimo anno, 800 nel 2019 e 1,2 miliardi nel 2020. Il governo punta così a 300mila nuove assunzioni. Diventerà stabile il dimezzamento contributivo dal 33 al 16,5%, anche per il prossimo anno e al 100% per le assunzioni al Sud.
I conti. Nessuna sorpresa invece sui saldi generali dell'intervento. La manovra parte da una base di 20 miliardi. Le coperture ammontano a 8,6 miliardi, di cui 3,5 miliardi sono tagli di spesa e 5,1 miliardi da entrate aggiuntive.
Volountary e tagli. Gli incassi complessivi della rottamazione delle cartelle e delle liti si attesteranno nel 2017 a 6.263 milioni di euro. E' quanto si legge nella relazione tecnica al decreto fiscale in cui si ricorda che la stima contenuta nel decreto fiscale dello scorso anno sulla misura indicava in 5.073 milioni il gettito, relativo ai ruoli di pertinenza erariale, Inps e Inail. Queste sole tre voci, si precisa nel documento valgono 700 milioni di extragettito. Dalla rottamazione delle liti si ricava invece un maggior gettito di circa 400 milioni. Dalla rottamazione bis si stimano incassi per circa 1 miliardo nel 2018, sia dalla riammissione di chi era stato escluso sia attraverso l'estensione ai primi nove mesi del 2017. Nel testo bollinato si prevedono anche tagli per un miliardo e 92 milioni alle spese dei ministeri.
Statali. Tornando alle misure della Finanziaria, conferma per i 600 milioni che saranno destinati a finanziare il reddito di inclusione (+ 300 milioni nel 2018) e le misure per la lotta alla povertà mentre per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego che servono a garantire 85 euro di aumento ai 3,2 milioni di statali, compresi i docenti di scuola, la dote è di 2,6 miliardi. Previsto anche un aumento degli stipendi dei presidi, che verranno gradualmente equiparati ai dirigenti pubblici. Il ministro Padoan ha annunciato subito dopo il Cdm l'assunzione di 1.500 ricercatori nelle Università. E ha garantito lo sblocco degli scatti di anzianità dei docenti universitari. Previste risorse aggiuntive per bandire nuovi posti da ricercatori universitari.
Frequenze. Nella manovra c'è anche la cosiddetta asta delle frequenze per il 5G, con base d'asta di 2,5 miliardi.
Figli a carico. Tra gli impegni chiesti dalla maggioranza anche il potenziamento degli assegni per i figli a carico che vivono in famiglia ma che lavorano. L'ipotesi è di alzare la soglia di reddito entro la quale si ha diritto alle detrazioni da 2.840 euro a 4mila euro l'anno. In campo fiscale, estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica ai privati, prevista attualmente nei rapporti con la Pa, partendo prima dalle categorie più a rischio di frodi.
Superticket esclusi. Di nuovo Padoan ha chiarito che non ci sono interventi di alleggerimento del super ticket da 10 euro sulla diagnostica e specialistica, come era chiesto da Mdp.
Fondo per la povertà. Previsto l'incremento del fondo per la povertà con l'allargamento della platea dei cittadini over 55.
Imprese ed ecobonus. I superammortamenti per i macchinari dovrebbero essere confermati anche se leggermente più bassi, si parla del 130%. Non verrebbe toccato invece l'iperammortamento al 250%. In arrivo anche il nuovo credito d'imposta al 50% per le spese in formazione digitale 4.0. Conferma per l'Ecobonus sui lavori edili anche se all'interno del governo c'è chi vorrebbe stabilizzarlo o renderlo almeno quinquennale per i condomini. Sicuramente sarà confermato anche nel 2018, con uno sconto fiscale un po' più basso (al 50% anziché al 65%) per finestre e caldaie a condensazione, ma allargato anche agli incapienti grazie alla possibilità di cessione del credito. Il sismabonus si allarga alle case popolari, ed entra il l'ecobonus con una detrazione del 36% per la cura di aree verdi e balconi. Sempre per l'agricoltura, nascono i "distretti del cibo".
Ape sociale donna e a tempo determinato. Nel 2018 le donne con i requisiti per l'anticipo pensionistico potranno ottenere un'ulteriore riduzione di 6 mesi per ogni figlio fino a un massimo di due anni. Inoltre si amplia la platea per l'Ape a tempo determinato: l'indennità verrà estesa anche in caso di scadenza di un rapporto di contratto a termine, a patto che il richiedente abbia avuto periodi di lavoro da dipendente per almeno 18 mesi nei 3 anni precedenti la cessazione del rapporto.
Blocco tasse locali. Prorogato per il 2018 lo stop all'aumento delle aliquote e delle addizionali regionali e comunali.
Bonus cultura. Confermata la norma introdotta nel 2016 anche per l'anno prossimo: i giovani che compiranno 18 anni avranno a disposizione 500 euro da spendere per la cultura.
Sport. Previsto un pacchetto di misure per lo sport, tra cui l'istituzione di un fondo per tutelare la maternità delle atlete.
Golden power. La sanzione per la mancata notifica di un'operazione sottoposta al Golden Power potrà ora arrivare fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non dovrà essere inferiore all'1% del fatturato realizzato dalle imprese coinvolte.
Rete ferroviaria. È autorizzata la spesa di 420 milioni di euro per l'anno 2017 per il finanziamento del contratto di programma - parte investimenti tra il ministero delle infrastrutture e la società Rete Ferroviaria Italiana (Rfi).
Norma anti-scorrerie. Sono tre le soglie anti-scorreria previste dal decreto fiscale per l'acquisto di azioni di società quotate da parte di soggetti extra-Ue. Superato il 10, 20 e 25 per cento, l'acquirente dovrà dichiarare i modi di finanziamento, se agisce solo o in concerto, se intende fermarsi o proseguire fino al controllo, le sue intenzioni sui patti parasociali, se intende proporre integrazione o revoca degli organi amministrativi o di controllo.
Salario accessorio, pensione anticipata, spese personale e assicurazione avvocati
Fonte:sole24ore di Gianluca Bertagna
La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.
Rideterminazione fondi per salario accessorio
È esclusa la possibilità di operare con effetto retroattivo su esercizi già conclusi, rideterminando i fondi per il salario accessorio dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni delegate. È questo uno dei principi fissati dalla Corte dei conti – Sezione delle Autonomie – con deliberazione n. 23/2017/QMIG. In particolare, il principio espresso dai giudici contabili origina dal quesito se sia possibile “rideterminare” i fondi per il salario accessorio, dalla data di effettivo trasferimento di funzioni delegate includendole nelle risorse variabili dei medesimi fondi o nell'anno 2015, annualità svincolata da specifiche limitazioni, se conseguenti a processi di riorganizzazione attuati in base alla disciplina contrattuale, o al termine dei vincoli di contenimento del trattamento accessorio così come fissati, da ultimo, dall'articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015. Sostanzialmente, dunque, è stato chiesto se sia possibile operare con effetto retroattivo, riconoscendo il salario accessorio, anche per le annualità pregresse, in corrispondenza del trasferimento di funzioni per delega. Secondo i magistrati contabili una ricostruzione a posteriori, quando ormai una gestione annuale è conclusa, non sembra coerente né con le norme giuscontabili, né con i principi di sana gestione finanziaria.
Pensione anticipata per addetti lavorazioni faticose e usuranti
Con il Dm Economia e Finanze del 20 settembre 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2017, è stato modificato il decreto 20 settembre 2011, concernente l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. Per accedere alla pensione anticipata (o, più precisamente, alla pensione di anzianità) per lavori usuranti, è necessario essere stati adibiti a tali mansioni, o a turni notturni, per un periodo almeno pari alla metà della vita lavorativa o a 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa. I dipendenti pubblici, per ottenere la pensione anticipata, devono produrre una certificazione dell'ente che attesti lo svolgimento e la durata delle attività lavorative, assieme al servizio svolto e agli stipendi ricevuti.
Conteggio spese di personale finanziate dalla Regione
Alla Corte dei conti della Basilicata è stato chiesto se, ferma l'osservanza del tetto di spesa del 2009, la spesa per il servizio di prestazione sociale professionale, pagata a fattura, con fondi interamente regionali vincolati allo scopo, rientri a far parte nel computo della spesa del personale dell'ente e, quindi, nelle conseguenti limitazioni imposte dalle leggi attuali, oppure, trattandosi di un servizio indispensabile e obbligatorio per legge, venga escluso da detto computo e dalle conseguenti limitazioni.
La Sezione, con deliberazione n. 49/2017/Par del 26 settembre 2017, attenendosi all'indirizzo espresso in materia dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 21/2014/QMIG), ritiene che in assenza di una specifica previsione normativa, l'esclusione dal computo della spesa di personale ai fini della verifica del rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 deve considerarsi limitata, in ragione della specifica fonte di finanziamento, agli importi derivanti da contratti di assunzione, il cui costo sia totalmente finanziato a valere su fondi dell'Unione europea o privati.
Copertura assicurativa avvocati pubblici
Il Consiglio nazionale forense,con nota del 10 ottobre 2017, ha indicato che per gli avvocati degli enti pubblici la polizza assicurativa sottoscritta dall'ente di appartenenza, e prevista dal contratto nazionale del comparto, assolve l'obbligo previsto dall'articolo 12 della legge professionale e attuato dal Dm Giustizia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 ottobre 2016, senza necessità di sottoscrizione di un'ulteriore copertura assicurativa da parte del singolo professionista. In particolare, l'indicazione arriva a seguito delle osservazioni avanzate dall'Unione nazionale degli Avvocati degli enti pubblici, secondo cui la specificità del ruolo rivestito da tali professionisti, dipendenti della Pa, implicherebbe un regime speciale di responsabilità, già coperte dall'assicurazione obbligatoria prevista dal contratto. Del resto, conclude il Cnf, il decreto farebbe riferimento evidente ed esclusivo agli avvocati del libero foro, tuttavia, il valore minimo dei massimali assicurativi ivi previsti deve essere assunto come parametro idoneo anche per gli avvocati pubblici.
Da PensioniOggi:
Il Part-Time non comprime i permessi della legge 104/92 per assistere il disabile
Secondo la Corte di Cassazione il diritto alla fruizione dei tre giorni mensili di permesso di cui all'articolo 33 della legge 104/92 non può essere compresso dalla trasformazione del rapporto di lavoro in part-time.
La trasformazione di un contratto di lavoro full time in part-time verticale non pregiudica il diritto del lavoratore a fruire integralmente dei permessi previsti dalla legge 104/1992, già riconosciuti in precedenza, purché la riduzione oraria settimanale non superi il 50%. A stabilirlo è la Corte di Cassazione che ha escluso, nel caso esaminato, il riproporzionamento dei permessi, in ragione della riduzione dell’orario di lavoro.
Il verdetto n. 22925/17, depositato il 29 settembre scorso, ha rigettato il ricorso di Poste Italiane e confermato la sentenza della Corte d’Appello di Trento, che l'aveva condannata al risarcimento del danno non patrimoniale ad una lavoratrice. L'azienda aveva, infatti, ridotto da tre a due i giorni di permesso mensile di cui all'articolo 33 della legge 104/1992 sul presupposto che il rapporto di lavoro della lavoratrice dipendenteera stato ridotto a 2/3 dell'orario di lavoro a tempo pieno.
Per l’Alta Corte, perciò, è stata illegittima la decisione dell'azienda di ridurre a 2 i giorni di permesso, a seguito della riduzione della prestazione lavorativa articolata su quattro giorni a settimana, anziché in sei, pari al 67% dell’orario ordinario. La Cassazione nella motivazione della sentenza fa riferimento alla direttiva 97/81/CE, che vieta la discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale, cosa che avverrebbe con il riproporzionamento, in ragione della ridotta entità della prestazione di lavoro.
Le motivazioni della Corte
In particolare, il comma 2 dell'art. 4 distingue, raggruppandole rispettivamente nella lettera a) e nella lettera b), le ipotesi in cui, in base al principio di non discriminazione, è esclusa la compressione o riduzione di una serie di diritti facenti capo al lavoratore, per effetto della riduzione della prestazione lavorativa (lett. a ) e quelle in cui è consentita, invece, una proporzionale riduzione (lett. b.) Nella prima categoria sono annoverati, "l'importo della retribuzione oraria; la durata del periodo di prova e delle ferie annuali; la durata del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità; la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia; infortuni sul lavoro, malattie professionali; l'applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; l'accesso ad iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di lavoro; l'accesso ai servizi sociali aziendali; i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previsti dai contratti collettivi di lavoro; i diritti sindacali.
Nella seconda categoria si prevede il riproporzionamento in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, l'importo della retribuzione feriale, l'importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità.
Ciò posto, secondo la Corte, si pone la necessità di evitare che le particolari modalità di articolazione della prestazione lavorativa nel caso di part time verticale si traducano, quanto alla fruizione dei permessi in oggetto, in un irragionevole sacrificio per la parte datoriale.
A risoluzione della questione la Corte indica che il criterio che può ragionevolmente essere adottato è quello di una distribuzione in misura paritaria degli oneri e dei sacrifici connessi all'adozione del rapporto di lavoro part time e, nello specifico, del rapporto part time verticale. In coerenza con tale criterio, valutate le opposte esigenze, appare ragionevole "distinguere l'ipotesi in cui la prestazione di lavoro part time sia articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, da quello in cui comporti una prestazione per un numero di giornate di lavoro inferiori, o addirittura limitata solo ad alcuni periodi nell'anno e riconoscere, solo nel primo caso, stante la pregnanza degli interessi coinvolti e l'esigenza di effettività di tutela del disabile, il diritto alla integrale fruizione dei permessi in oggetto".
Alla luce di tale principio i giudici di Piazza Cavour, rilevato che la prestazione lavorativa è stata articolata sulla base di un orario lavorativo settimanale pari a quattro giorni su sei, corrispondente ad un part time verticale al 67%, hanno confermato la sentenza impugnata stabilendo il diritto della lavoratrice a fruire dei tre giorni di permesso mensile in luogo dei due giorni concessi dall'azienda.
Pensioni, Ecco cosa cambia con la legge di bilancio 2018
Le lavoratrici madri avranno uno sconto sui requisiti contributivi per l'Ape sociale di sei mesi per ogni figlio entro un massimo di due anni. Sindacati sul piede di guerra: "misure insufficienti".
Ape sociale con requisiti ridotti per le lavoratrici madri e accesso all'Ape sociale e alla pensione anticipata per i lavoratori precoci anche ai lavoratori la cui disoccupazione deriva dalla scadenza naturale di un contratto a tempo determinato. Sono queste le principali aperture contenute nella legge di bilancio per il 2018 approvata ieri dal Consiglio dei Ministri. Un bilancio piuttosto magro considerate le aspettative della vigilia e la lunga discussione intavolata sulla fase due con i sindacati da prima dell'estate.
Spicca l'assenza di una decisione sull'aumento dell'età pensionabile (che dal 2019 potrebbe raggiungere i 67 anni), un punto contenuto nel verbale siglato lo scorso anno (almeno per i lavori più gravosi) assieme alla valorizzazione del lavoro di cura ai fini previdenziali, il rilancio della previdenza complementare, l'introduzione della pensione di garanzia per i giovani ed una revisione dell'importo soglia di 670 euro al mese per il conseguimento della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo. Non pervenute, almeno sino ad ora, neanche misure volte ad una riapertura dell'ottava salvaguardia pensionistica e per una proroga dell'opzione donna oltre il 31 dicembre 2015.
Più flessibilità per l'Ape e Precoci
Le uniche misure riguardano alcune modifiche sui requisiti per conseguire l'ape sociale e il beneficio del pensionamento con 41 anni di contributi per i lavoratori precoci, cioè coloro che hanno almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età. Per quanto riguarda l'Ape sociale la manovra contiene uno sconto sui requisiti contributivi per le madri paria sei mesi per figlio fino ad un massimo di due anni. In sostanza le madri con quattro figli potranno chiedere l'Ape sociale da 63 anni con un minimo di 28 anni di contribuzione (34 per i lavori gravosi) anzichè 30 (36 nei lavori gravosi). Una limatura minima denunciano i sindacati che, invece, chiedevano uno sconto molto più robusto.
Viene consentito, inoltre, l’accesso all’Ape sociale e al beneficio per i precoci anche ai lavoratori in stato di disoccupazione a seguito della scadenza del contratto a termine a condizione che il lavoratore, nei 3 anni precedenti la cessazione del rapporto, abbia avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi. Una norma stabilita per evitare gli abusi che accoglie parzialmente le richieste sollevate in questi primi mesi di sperimentazione della misura.
All'interno della manovra trova anche spazio l'Ape sociale/beneficio precoci a quei soggetti che non hanno goduto dell'ammortizzatore sociale (ad esempio per non aver prodotto la domanda di Naspi entro i 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro); c'è poi il ritocco alla rendita integrativa temporanea anticipata (la cd. Rita) che potrà essere chiesta a prescindere dalla certificazione da parte dell'Inps del rispetto dei requisiti per l'Ape volontario.
L'incentivo per l'occupazione giovanile
Arriva, infine, l'incentivostrutturale per l’occupazione giovanile. A decorrere dal primo gennaio 2018 i datori di lavoro del settore privato che assumono giovani con contratti a tutele crescenti beneficeranno di unosconto triennale sui contributi previdenziali pari al 50% (esclusi i lavoratori domestici). L’esonero spetta anche per le assunzioni avvenute nei mesi di novembre e dicembre 2017, ferma restando la decorrenza dal primo gennaio 2018. Lo sconto contributivo si applica anche nei casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato, qualunque sia l’età anagrafica al momento della prosecuzione e quando un datore di lavoro assume, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, studenti che abbiano svolto percorsi di alternanza scuola-lavoro o di apprendistato per il conseguimento del titolo di studio.
Sindacati: "Quadro deludente, pronti ad iniziative"
Da qui alla consegna del testo in Parlamento (il provvedimento arriverà a fine mese) ci sarà comunque tempo per qualche ritocco. Su questo sperano i sindacati che sottolineano l'assoluta delusione e il tradimento delle aspettative contenute nel verbale sottoscritto lo scorso anno su temi come i giovani, la flessibilità in uscita, il riconoscimento del lavoro di cura. Duro, in particolare il giudizio della Cgil: "Non ci siamo. Non ci siamo proprio. Con arroganza il governo non risponde ai problemi di milioni di persone e disattende gli impegni che si era preso per la seconda fase di confronto con i sindacati sulle pensioni" dichiara il segretario generale dello Spi Cgil Ivan Pedretti. "Arrivati a questo punto – continua – credo davvero non sia più rinviabile una grande mobilitazione dei lavoratori e dei pensionati per far sentire la propria voce".
Pensioni, calcola quanto costa versare i contributi volontari
Verifica il costo per coprire con i versamenti volontari gli anni di contribuzione restanti per maturare la pensione.
Spesso capita che un lavoratore debba procedere al versamento dei contributi volontari per maturare il requisito della pensione. Ciò si verifica soprattutto nei confronti dei lavoratori che hanno perso il lavoro e hanno terminato il periodo di disoccupazione indennizzata a cui mancano ancora pochi anni per il raggiungimento del requisito contributivo utile per la pensione anticipata. I contributi volontari hanno, infatti, la medesima efficacia dei contributi obbligatori e quindi possono essere versati per raggiungere sia il requisito contributivo per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi, 41 anni e 10 mesi le donne, 41 anni per i lavoratori precoci) sia per i 20 anni di contribuzione necessari per la pensione di vecchiaia. In queste circostanze il lavoratore, se ha disponibilità economica, può decidere di sborsare di tasca propria i contributi restanti al perfezionamento del suddetto requisito. E quindi andare in pensione.
Ma quanto costa pagare i contributi volontari? Per dare una risposta bisogna distinguere a seconda del tipo di lavoro svolto dall'interessato e, quindi, dal tipo di fondo previdenziale in cui esso è iscritto. Per i lavoratori dipendenti l'ammontare del contributo volontario si ottiene applicando alla retribuzione dell'ultimo anno di lavoro (cioè delle ultime 52 settimane di contribuzione effettiva, 360 giorni per i dipendenti del pubblico impiego), l'aliquota IVS di finanziamento del relativo fondo previdenziale: in linea generale, per le autorizzazioni alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione IVS conseguite nel 2017, l'aliquota è pari al 33% della retribuzione imponibile. E se il reddito risulta superiora a 46.123 euro occorre pagare un'aliquota aggiuntiva dell'1%. La contribuzione viene versata nel rispetto del minimale di 200,76 euro necessario per l'accredito di una settimana di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Pertanto, nel 2017, il contributo settimanale minimo non può essere inferiore a 66,25 euro (200,76€ x 0,33). Il massimale di 100.324 euro annui, cioè la soglia oltre la quale non sono dovuti contributi si applica solo con riferimento ai lavoratori titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo.
Regole particolari per il pagamento della contribuzione volontaria riguardano i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti/impreditori agricoli professionali) per i quali occorre riferirsi alla relativa classe di reddito prevista dalla legge 233/1990.
Per aiutare i lettori a fare i calcoli pensionioggi.it ha realizzato un programma, qui disponibile, per determinare l'ammontare del contributo settimanale o mensile da pagare all'Inps per avere accreditato il periodo ai fini pensionistici.