Permessi per emergenza maltempo
Vista le condizioni avverse del tempo in molte aree del Veneto dei giorni scorsi forse questa circolare potrebbe esser utile ad alcuni di voi che avessero necessità nel giustificare alcune assenze quindi giriamo in allegato una circolare che spiega meglio come poter agire per giustificare la mancata prestazione di servizio anche a fronte della chiusura delle scuole imposta da alcune Prefetture.
Rinnovo Contratto Statali 2019, aumenti stipendi: stanziamento nuove risorse
Fonte: da lentepubblica.it il 30 ottobre 2018
La nuova bozza della manovra prevede un nuovo stanziamento di risorse: pertanto nel Rinnovo Contratto Statali 2019, aumenti degli stipendi per i dipendenti pubblici. Vediamo di cosa si tratta.
Spuntano novità sul rinnovo dei contratti degli statali e dei dipendenti della Scuola per il rinnovo previsto nel triennio 2019-2021. Infatti, è previsto un nuovo stanziamento per questo periodo triennale relativo al rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici. Ma a quanto corrispondono le risorse? Quali sono le cifre?
Lo stanziamento che è contenuto all’interno della nuova bozza, che arriva nei prossimi giorni in Parlamento, concerne oltre 4 miliardi per il rinnovo del contratto del pubblico impiego nel triennio 2019-2021.
Nello specifico, a quanto è riportato:
“per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 1.050 milioni di euro per il 2019, 1.075 milioni di euro per il 2020 e 1.125 milioni di euro a decorrere dal 2021“.
Sarà questa la copertura economica per il rinnovo contrattuale del comparto pubblico. La stessa somma dovrà essere stanziata anche da Comuni e Regioni per l’incremento delle retribuzioni dei propri dipendenti.
C’è anche uno stanziamento aggiuntivo di 210 milioni di euro per i fondi del trattamento accessorio per le forze di polizia e i vigili del fuoco. Ci sono poi risorse aggiuntive per le assunzioni nel pubblico impiego (131 milioni nel 2019, 292 milioni nel 2020 e 384 milioni nel 2021), destinate prioritariamente al reclutamento di personale con professionalità specialistiche per i progetti di digitalizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle procedure, miglioramento della qualità dei servizi pubblici e per la gestione dei fondi di investimento.
Aumenti stipendi statali: a partire da quando?
La manovra ha già stabilito la cifra e le tempistiche. Sarà dello 0,42% della retribuzione a partire da Aprile del prossimo anno e salirà allo 0,70 per cento dal mese di luglio. Gli statali avranno diritto a dunque a questa denominata «indennità di vacanza contrattuale».
Le novità non finiscono qui: i dipendenti statali dovrebbero vedere rifinanziato anche nel 2019 l’«elemento perequativo» e il mini-bonus di 20 euro mensili introdotto con il rinnovo di febbraio scorso poiché in parte si era perso il credito d’imposta degli “80 euro”, e durerà fino al prossimo rinnovo (quando verrà riassorbito nei termini contrattuali).
Tutto questo, ricordiamolo, perché per i dipendenti del pubblico impiego gli attuali contratti scadranno alla fine di quest’anno.
FONTE:SOLE24ORE di Gianluca Bertagna
L'Aran, finalmente, sbroglia la matassa sulla possibilità di riconoscere gli incentivi di performance ai propri dipendenti con un contratto integrativo stipulato l'anno successivo. Con l'orientamento applicativo CFL37, l'Agenzia ripercorre le diverse posizioni sull'argomento giungendo alla conclusione chequeste somme possono di fatto essere erogate, ma solamente in presenza di obiettivi formalmente assegnati per il raggiungimento dei quali i lavoratori hanno proficuamente speso le loro energie
ARAN: orientamento applicativo CFL37 :
Un ente che non ha sottoscritto il contratto integrativo relativo all’anno 2017, può prevedere, nel contratto integrativo firmato oltre l’anno di competenza, i criteri per la distribuzione del compensi relativi alla performance per il suddetto 2017?
Relativamente al problema della eventuale retroattività del contratto integrativo, si ritiene opportuno evidenziare che, in diverse occasioni, in passato, la Corte dei Conti ha ritenuto che l’erogazione di compensi per produttività, in riferimento ad anni ormai decorsi, non fosse lecita per la mancanza delle condizioni oggettive che legittimano, a monte, tali emolumenti.
Tuttavia, si deve sottolineare che di recente, la Corte dei Conti, Sezione di controllo della regione autonoma del Friuli Venezia Giulia, con la deliberazione n.FVG/20/2018/Par ha fornito ulteriori elementi che consentono di affrontare la problematica posta in modo parzialmente diverso.
Tale pronuncia affronta il caso in cui, pur in presenza di un contratto integrativo sottoscritto l’anno successivo, sussistano tutti i requisiti sostanziali per l’erogazione dei compensi correlati alla performance: oltre a un’adeguata, formale e definitiva costituzione del Fondo entro l’anno, certificato dall’Organo di revisione, anche una tempestiva assegnazione degli obiettivi (individuali e/o collettivi) in modo che il personale dipendente “abbia potuto dispiegare consapevolmente e proficuamente le proprie energie lavorative a fronte dell’attività incentivata e nell’interesse finale dell’ente”.
Sussistendo tali requisiti sostanziali ed avendo la contrattazione integrativa - ancorché definitasi nell’anno successivo - operato nei limiti del suo ambito di riferimento, senza avere alcuna parte nell’individuazione degli obiettivi, nella determinazione del loro valore e del personale da coinvolgere, nella fissazione dei criteri di valutazione, le somme destinate ad incentivare la produttività possono comunque essere erogate.
Per operare in tal senso, devono necessariamente sussistere anche gli ulteriori presupposti fissati dalle norme contabili affinché le risorse non impegnate nell’anno di riferimento possano confluire nella parte vincolata dell’avanzo di amministrazione (ovverosia, la previa costituzione del Fondo nel corso dell’esercizio e la intervenuta emissione della certificazione dell’organo di revisione).
Senza l’autorizzazione del Garante della privacy è vietato raccogliere le impronte della mano dei dipendenti, attraverso un badge per vedere se sono presenti. Ora lo sa una Srl, attiva nel settore della raccolta dei rifiuti, condannata dall’Authority a pagare una sanzione di 66 mila euro, per aver violato il Codice sulla protezione dei dati personali. La società aveva installato un sistema di raccolta dei dati biometrici della mano, per rilevare le presenze dei dipendenti. Azione che - ad avviso del Tribunale che aveva condannato il Garante a pagare 30 mila euro per responsabilità aggravata - non provava il trattamento dei dati in violazione della disciplina di settore.
Per i giudici di prima istanza, infatti, le apparecchiature non prelevavano e non trattavano i dati, utilizzati come «individualizzanti e non come identificanti». In più non esisteva alcuna banca dati. Ragione per cui, andava escluso il “trattamento” e non scattava la tutela prevista dal Codice. La Cassazione è di diverso avviso e accoglie il ricorso del Garante analizzando, in concreto, il funzionamento del dispositivo finito nel mirino dell’Authority. Con il sistema utilizzato il dato biometrico relativo alla mano del lavoratore viene trasformato in un modello di 9 bytes, archiviato e associato ad un codice numerico, memorizzato in un badge. Ad ogni utilizzo del “cartellino” il sistema é in grado di verificare che il badge che si sta usando è della stessa mano utilizzata per configurarlo. In questo contesto sbaglia il Tribunale ad affermare che il dipendente non viene identificato attraverso i suoi dati, ma tramite il badge il cui uso non é stato contestato. La Suprema corte corregge la rotta, ricordando che il Codice definisce “trattamento” , qualunque operazione che riguardi «la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati». E dato personale è qualunque informazione relativa ad una persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, attraverso altre informazioni: compreso il numero. Per finire, sono dati identificativi tutti quelli che permettono di “riconoscere” direttamente l’interessato. La norma considera, espressamente, irrilevante, ai fini del trattamento, la mancata registrazione in una banca dati «essendo sufficiente anche un’attività di raccolta ed elaborazione temporanea». Ad escludere il trattamento non basta che il modello archiviato consista in un numero non associabile al dato fisico, né che partendo dal numero, non sia possibile ricostruire l’immagine della mano perché l’algoritmo è unidirezionale e irreversibile. Quello che importa è che attraverso la conservazione dell’algoritmo, si può risalire al lavoratore e quindi di identificarlo. E questo non si può fare senza l’ok del Garante: neppure per uno scopo legittimo come quello di controllare le presenze.
Fonte: https://www.tecnicadellascuola.it
Interessante sentenza della Corte di Cassazione relativa all’utilizzo di dati biometrici per controllare la presenza dei dipendenti nel posto di lavoro.
Il caso riguarda un’azienda privata di Catania ma il principio a cui fa riferimento la sentenza può valere per tutti e dovrà essere tenuto nella dovuta considerazione dal Governo in sede di predisposizione del disegno di legge annunciato dalla ministra Giulia Bongiorno con cui si prevede che negli uffici pubblici, scuole comprese, si possa controllare l’entrata e l’uscita dei dipendenti ricorrendo alle loro impronte digitali.
L’azienda catanese aveva subito un procedimento giudiziario per aver installato un sistema di rilevazione delle presenze basato sull’impronta della mano dei dipendenti.
Il tribunale aveva accolto la tesi del collegio difensivo dell’azienda che aveva argomentato che la procedura non prevedeva nessun trattamento dei dati non essendoci una banca dati in cui vengono raccolti le impronte.
Il Garante per la Privacy ha presentato ricorso e così della vicenda si è occupata la Corte di Cassazione che ha invece deciso in direzione del tutto opposta.
La Corte ha considerato l’azienda ‘colpevole’ di non aver chiesto al Garante della riservatezza l’autorizzazione alla raccolta delle impronte della mano e, come riporta l’agenzia Ansa, ha ritenuto non pertinente le motivazioni del Tribunale.
Per la Cassazione, è “irrilevante, ai fini della configurabilità del trattamento di dati personali, la mancata registrazione degli stessi in apposita banca dati, essendo sufficiente anche una attività di raccolta ed elaborazione temporanea”.
Il cammino della proposta della ministra Giulia Bongiorno si fa dunque più difficile.
Fonte:i Redazione PMI.it
Regole precise per la gestione dei contratti di prestazione occasionale da parte degli Enti locali: la circolare INPS.
Con la circolare 103 diffusa lo scorso 17 ottobre, l’INPS ha dettato alcune regole precise per disciplinare la gestione delle prestazioni occasionali nella Pubblica Amministrazione, in particolare negli enti locali.
Il comunicato rende note alcune novità, tra cui la possibilità di indicare nella dichiarazione preventiva un monte orario complessivo presunto non superiore a dieci giorni consecutivi. In ogni caso, il regime delle prestazioni occasionali è utilizzabile per esigenze temporanee o eccezionali:
Alle PA in genere non si applica il divieto di utilizzo del contratto di prestazione occasionale che è invece previsto per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La dichiarazione preventiva della prestazione lavorativa deve contenere informazioni riguardo:
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Pensioni ultime notizie: Quota 100, i vantaggi per pubblici e privati
Da PensionioOggi:
Danno biologico, Dal 2018 scatta la rivalutazione dell'1,1% degli indennizzi
I chiarimenti in un documento dell'Inail. Dal 1° luglio 2018 debutta dopo due anni di congelamento la rivalutazione automatica degli indennizzi da danno biologico all'inflazione.
Quota 100, Durigon Conferma partenza dal 2019
Il Sottosegretario al Welfare: circa 350-370mila lavoratori potranno andare in pensione nei prossimi mesi. Si punta anche al contributo di solidarietà sugli assegni superiori a 90mila euro lordi annui.
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