Dipendenti Pubblici: assenze per visite e terapie, indicazioni dall’ARAN
Fonte: lentepubblica.it il
Dipendenti Pubblici: assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Alcune indicazioni arrivano dall’ARAN.
L’ARAN, in risposta ad un interrogativo che poneva dubbi concernenti le 18 ore annuali di permesso per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. La domanda era la seguente: ai fini del computo del periodo di comporto, in caso di fruizione di un giorno di permesso, deve essere computato un giorno di comporto o il conteggio del comporto deve avvenire in base al numero effettivo di ore di lavoro che il dipendente avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza?
La risposta dell’ARAN
In materia deve farsi riferimento alla espressa previsione dell’art.35, comma 4, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, secondo il quale: “Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa”.
Pertanto, nel caso di permessi orari per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici fruiti cumulativamente per una intera giornata lavorativa, ove questa abbia una durata di 9 ore (per effetto del rientro pomeridiano in presenza di una settimana lavorativa con orario articolato sul 5 giorni), ai fini del computo del periodo di comporto, sarà considerato sempre un solo giorno.
Tuttavia, le ulteriori tre ore di permesso (rispetto alle sei già precedentemente valutate) saranno, comunque, considerate.
Infatti, esse si potranno sommare alle ulteriori ore di permesso eventualmente fruite al medesimo titolo nel corso dell’anno di riferimento e, ove, si raggiunga, di nuovo, il numero di sei, esse daranno luogo al computo di un altro giorno nel periodo di comporto.
Le novità del Contratto Dipendenti Pubblici
Il Contratto Dipendenti Pubblici (in altri articoli abbiamo già trattato di come cambiano la pausa giornaliera e i criteri per pensione e buonuscita) fornisce novità sui permessi orari per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, che sono erogati per un totale di 18 ore di permesso retribuito per ogni anno scolastico e fruibili sia su base oraria che giornaliera. In questo secondo caso sono computate le ore di servizio effettivo dovute nella giornata. Nel caso di rapporto di lavoro part-time il monte ore viene riproporzionato.
Tali permessi:
– sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo;
– sono retribuiti allo stesso modo previsto per le assenze dovute a malattia;
– non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio previsto dalla legge per le assenze per malattia fino a 10 giorni (se fruite ad ore).
N.B.: Nel caso in cui l’assenza venga fruita su base giornaliera è sottoposta alla medesima decurtazione prevista per i primi dieci giorni di malattia.
La richiesta va formulata con almeno 3 giorni di anticipo, salvo i casi di comprovata urgenza e necessità.
I permessi sono incompatibili con la fruizione nella medesima giornata di altre tipologie di permessi fruibili ad ore e con i riposi compensativi per maggiori prestazioni lavorative.
Rispetto alla malattia, l’assenza può essere giustificata, anche in ordine all’orario, mediante attestazione da parte del medico, oppure da parte del personale amministrativo della struttura, anche privata, presso cui si effettua la visita o la prestazione.
Il nuovo CCNL precisa, inoltre, i diversi casi in cui è possibile ricorrere direttamente all’assenza per malattia, da attestare con le stesse modalità previste per tale fattispecie.
Questo è possibile:
Anche in questo caso l’assenza può essere attestata, oltre che dal medico, dal personale amministrativo della struttura (art. 33 c. 12).
Infine viene precisato che, nei casi in cui, a causa delle patologie sofferte, ci si debba sottoporre a terapie periodiche, anche per lunghi periodi, è sufficiente un’unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti tale situazione secondo calendari stabiliti. A tale certificazione dovrà poi seguire l’attestato relativo a ciascuna singola prestazione. Pertanto è del tutto evidente che, una volta esaurite le 18 ore annue, e permanendo la necessità di proseguire il programma di terapie o effettuare ulteriori visite o accertamenti, si può ricorrere all’assenza per malattia per tutte le giornate necessarie.
Resta ferma la possibilità, da parte del lavoratore, di fruire (in alternativa alla malattia per l’intera giornata al fine anche di evitare le connesse decurtazioni economiche) dei permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi compensativi per le prestazioni straordinarie effettuate oltre che, ovviamente, delle ferie.
Timbratura del cartellino, danno all'immagine sproporzionato se la violazione è di poche ore
Fonte:sole24ore di Vincenzo Giannotti
L’ordinanza della Corte dei conti Umbria n. 76/2018 Allegata
La lotta ai furbetti del cartellino ha portato il legislatore delegato all'adozione dei misure sanzionatorie particolarmente incisive (procedura accelleratoria del licenziamento, sospensione cautelare del dipendente) ma con eccesso di delega non avendo previsto che, in caso di tenuità del fatto, il danno all'immagine, la cui quantificazione spetta in via equitativa al giudice contabile, prevede un importo minimo non proporzionato non lasciando alcun margine al giudice adito.
Timbratura irregolare, i dipendenti rischiano 6 stipendi: dall'Umbria una sentenza salva-pubblici
Fonte:perugiatoday
Il caso di una dipendente del comune di Assisi. La Corte ha giudicato la misura sanzionatoria prevista dalla norma “eccessiva, sproporzionata e manifestamente irragionevole”
Sei mesi di stipendio per una timbratura irregolare: la corte dei conti dell'Umbria ribalta sentenza
Era prevedibile che accadesse. Anche perchè la norma aveva suscitato molto dubbi. Troppo sproporzionata la pena rispetto ad un danno che poteva essere anche marginale o minore. Nel 2016 fu emanato il Decreto Legislativo n. 116, che prevedeva che i dipendenti pubblici, i quali avessero fatto una timbratura irregolare anche solo per pochi minuti, avrebbero dovuto essere condannati, per danno d’immagine, ad un importo non inferiore a sei mesi di stipendio.
Nel corso di un giudizio di fronte alla Corte dei Conti dell’Umbria a carico di una dipendente del Comune di Assisi, la quale dopo nove ore di lavoro era uscita un’ora prima dall’orario previsto, l’Avv. Siro Centofanti ha sollevato la questione di costituzionalità dell’art. 1 del Decreto Legislativo n. 116, sia perché la Legge n. 124/2015 non conteneva una delega al Governo per introdurre norma in materia di responsabilità contabile, sia perché la previsione di un danno, pari alla retribuzione di 6 mesi, era assurda e sperequata rispetto ad assenze di poche decine di minuti.
La Corte dei Conti dell’Umbria (Presidente Salvatore Nicolella, Consigliere Relatore Pasquale Fava, Consigliere Chiara Vetro) ha condiviso, nelle pagine da 13 a 20 dell’ordinanza 9 ottobre 2018 n. 76/2018, queste valutazioni e, giudicando la misura sanzionatoria prevista dalla norma “eccessiva, sproporzionata e manifestamente irragionevole”, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma stessa sotto entrambi i profili.
Se la questione di illegittimità venisse accolta dalla Corte Costituzionale, la norma che prevede il danno minimo di 6 mesi verrebbe annullata e decadrebbe per tutti i dipendenti pubblici italiani.
Reintegro nei vecchi compiti per il dipendente dell'azienda speciale demansionato
Fonte:sole24ore di Michele Nico
Il «demansionamento», secondo pacifica giurisprudenza, è da considerarsi un illecito permanente. Questo perché si attua e si rinnova ogni giorno che il dipendente viene assegnato allo svolgimento di mansioni inferiori rispetto a quelle che, secondo la legge e il contratto di lavoro, avrebbe diritto di svolgere. Questo è il principio civilistico che il Tribunale di Verona, ha affermato con la sentenza n. 522/2018 per accogliere il ricorso di un'impiegata di un'azienda speciale.
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Fonte:termometropolitico
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Fonte:termometropolitico
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Fonte:termometro politico
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