Olivetti fornirà le stampanti "evolute" alla PA
Olivetti fornirà stampanti "evolute" alla Pubblica Amministrazione. La società si è infatti aggiudicata i primi due lotti della 29ª edizione della gara Consip per la fornitura di sistemi di stampa multifunzione. La commessa, che ha un valore di 44 milioni di euro, riguarda il noleggio pluriennale di oltre 12 mila stampanti.
Più in dettaglio, la fornitura riguarda due tipologie di stampante: la multifunzione d-Copia 6000MF e la d-Copia 7001MF, che affiancheranno gli altri modelli già disponibili. Inoltre, Olivetti fornisce anche soluzioni evolute Managed Print Services, unendo all'hardware un software che consente la gestione e la razionalizzazione della stampa anche da remoto, grazie alla piattaforma cloud direttamente integrata e connessa alla rete.
Questo modello di erogazione dei servizi di stampa gestiti, che sta registrando un successo crescente, permette di ridurre significativamente i costi del settore
La riforma delle pensioni, qualora non ci dovesse essere la proroga dell’Opzione Donna, comporterebbe dei vantaggi esclusivamente per gli uomini visto che difficilmente le lavoratrici potranno accedere alla Quota 100.
Basta analizzare le ultime statistiche dell’Inps per accorgersi che le donne molto raramente riescono ad accedere alla pensione ricorrendo alle opzioni che consentono di anticipare di qualche anno l’uscita dal lavoro. Ricordiamo, infatti, che per accedere alla pensione anticipata, o anche alla Quota 41, l’interessato deve aver maturato più di 40 anni di contributi, obiettivo difficilmente raggiungibile dalle donne che nella maggior parte dei casi hanno delle carriere lavorative piuttosto discontinue.
Ecco perché il Governo non potrà limitarsi alla sola Quota 100 ma dovrà mantenere le promesse fatte in questi mesi alle migliaia di lavoratrici che aspettano con ansia la proroga dell’Opzione Donna almeno per il triennio 2015-2018.
D’altronde è stato lo stesso Di Maio a confermare che la proroga dell’Opzione Donna si farà e che la riforma delle pensioni andrà a tutelare allo stesso modo lavoratori e lavoratrici.
A tal proposito però è bene ricordare che anche sull’Opzione Donna si applicheranno gli adeguamenti con le aspettative di vita passati e futuri; per questo motivo bisogna capire come cambierà l’Opzione Donna in caso di proroga della fase sperimentale.
Prima di tutto, però, facciamo chiarezza sul perché Quota 100 potrebbe rivelarsi un beneficio per soli uomini.
La riforma delle pensioni che il Governo attuerà dal nuovo anno prevede l’introduzione della Quota 100 (che probabilmente partirà dalla primavera del 2019), una misura con la quale verrà consentito l’accesso anticipato alla pensione a coloro che hanno compiuto almeno 62 anni di età a fronte di un minimo contributivo di 38 anni.
Ed è proprio il requisito contributivo richiesto ad escludere la maggior parte delle lavoratrici dalla possibilità di ricorrere alla Quota 100. Analizzando gli ultimi dati Inps sull’attuale situazione del sistema previdenziale italiano, infatti, notiamo che la maggior parte delle donne accede alla pensione al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, ossia al compimento dei 66 anni e 7 mesi (con 20 anni di contributi).
Su un totale di 4,1 milioni di pensionate, infatti, poco più di 970.000 hanno avuto accesso alla pensione anticipatamente.
Ricordiamo che le donne oggi per accedere alla pensione anticipata devono maturare almeno 41 anni e 10 mesi di contributi che dal prossimo anno saranno incrementati di 5 mesi. Il problema è che le donne difficilmente riescono a maturare abbastanza anni di contributi per accedere a questa misura, così come alla Quota 41 riservata ai precoci, vista la scarsa partecipazione femminile al mercato del lavoro, un problema particolarmente diffuso specialmente al Sud dove il tasso di occupazione delle donne è di circa il 32,2% (il 49% se invece si prende in considerazione l’intero territorio della Penisola).
Insomma, le donne hanno difficoltà nell’avere carriere lavorative stabili e per questo la maggior parte di loro difficilmente potrà vantare quei 38 anni di contributi obbligatori richiesti dalla Quota 100.
Ecco perché la proroga dell’Opzione Donna, per la quale sono sufficienti 35 anni di contributi, è una necessità dalla quale non si può prescindere.
Anche se nella nota di aggiornamento al DEF non risulta la proroga dell’Opzione Donna, sembra che questa misura venga riproposta sia per il triennio 2015-2018 che per quello successivo, ossia 2019-2021.
È stato lo stesso Luigi Di Maio, infatti, a confermare che il provvedimento per la proroga di Opzione Donna è già stato inviato al MEF e indicato come rifinanziato; insomma, le lavoratrici che ne soddisfano i requisiti non hanno nulla da temere dal momento che queste misura potrebbe essere confermata già da gennaio 2019.
Ad oggi per Opzione Donna sono richiesti 35 anni di contributi, più un’età di 57 anni per le lavoratrici subordinate e di 58 anni per le autonome. Al requisito anagrafico, però, bisogna aggiungere i 7 mesi dei precedenti adeguamenti con le aspettative di vita.
A questi, poi, vanno aggiunti gli altri 5 mesi che dal 2019 saranno aggiunti per effetto del nuovo adeguamento con le aspettative di vita, con il quale ad esempio l’età pensionabile per la pensione di vecchiaia sarà portata a 67 anni.
Per le lavoratrici, quindi, potrebbero essere necessari 58 e 59 anni (per le autonome) d’età per andare in pensione con Opzione Donna.
Inoltre il pensionamento non sarà immediato, dal momento che per le subordinate c’è da considerare una finestra mobile di 12 mesi che per le autonome sale a 18 mesi.
Le prime, quindi, andranno effettivamente in pensione all’età di 59 anni, mentre le seconde lo faranno alla soglia dei 60 anni; non è molto certo, ma comunque meglio rispetto a quanto previsto per la Quota 100.
Concludiamo però ricordando che andare in pensione con Opzione Donna avrà un costo per le lavoratrici; queste, infatti, accetteranno il ricalcolo contributivo della pensione che a seconda della posizione contributiva dell’interessata avrà degli effetti più o meno gravi sull’assegno previdenziale.
Privacy: le istruzioni del Garante sul registro dei trattamenti
Fonte:QPA
Il registro deve avere forma scritta anche elettronica. Nelle FAQ le modalità di conservazione e aggiornamento.
Regolamento Ue: le istruzioni del Garante privacy sul registro dei trattamenti
Il Garante per la protezione dei dati personali ha messo a disposizione sul proprio sito le istruzioni sul Registro delle attività di trattamento, previsto dal Regolamento (EU) n. 679/2016 (di seguito “RGPD”).
Il Registro, che deve essere predisposto dal titolare e del responsabile del trattamento, è un documento contenente le principali informazioni (specificatamente individuate dall’art. 30 del Regolamento) relative alle operazioni di trattamento svolte da una impresa, un’associazione, un esercizio commerciale, un libero professionista.
L’obbligo di redigere il Registro costituisce uno dei principali elementi di accountability del titolare, poiché rappresenta uno strumento idoneo a fornire un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all’interno della propria organizzazione, indispensabile ai fini della valutazione o analisi del rischio e dunque preliminare rispetto a tale attività.
Il Registro deve avere forma scritta, anche elettronica, e deve essere esibito su richiesta al Garante.
Come specificato nelle FAQ del Garante, sono tenuti a redigere il Registro le imprese o le organizzazioni con almeno 250 dipendenti e - al di sotto dei 250 dipendenti - qualunque titolare o responsabile che effettui trattamenti che possano presentare rischi, anche non elevati, per i diritti e le libertà delle persone o che effettui trattamenti non occasionali di dati oppure trattamenti di particolari categorie di dati (come i dati biometrici, dati genetici, quelli sulla salute, sulle convinzioni religiose, sull’origine etnica etc.), o anche di dati relativi a condanne penali e a reati.
Nelle FAQ vengono indicate, tra l’altro, quali informazioni deve contenere il Registro e le modalità per la sua conservazione e il suo aggiornamento.
MEF - Bilancio Aperto: on line l'app per consultare il bilancio della Stato
FONTE:QPA
Pubblicata la Nota di Aggiornamento al DEF.
Sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze si rende noto che è disponibile “Bilancio aperto”, l’app che consente di consultare il bilancio dello Stato e notizie di finanza pubblica attraverso Smartphone e Tablet, pubblica la Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2018, i dati del Rendiconto dello Stato 2017 e dell’Assestamento 2018 approvati Parlamento.
Disponibili anche i pagamenti dello Stato ed il saldo del settore statale a tutto agosto 2018.
Per saperne di più vai al sito del : MEF
Danno erariale al lordo degli oneri al dipendente che svolge attività extra non autorizzata Allegata sentenza
FONTE:SOLE24ORE di Michele Nico
Un dipendente pubblico non può svolgere lavoro subordinato a favore di terzi senza la preventiva autorizzazione dell'ente di appartenenza. Lo ha ribadito la Corte dei conti del Lazio con la sentenza n. 492/2018, condannando un impiegato dell'Inps alla restituzione dei compensi lordi illegittimamente percepiti dal settembre 2004 al dicembre 2006, per un importo di poco superiore a 50 mila euro.
Personale: necessaria l’autorizzazione per lo svolgimento di attività lavorativa extra ufficio
FONTE: https://www.self-entilocali.it/
Il dipendente pubblico non può svolgere, pena la violazione dell’articolo 53 del d.lgs. 165/2001, attività di lavoro subordinato a favore di terzi in assenza della preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
Questo quanto ribadito dalla Corte dei Conti, sez. giur. Lazio, con la sentenza n. 492 depositata il 26 settembre 2018.
Nel caso di specie era emerso che il dipendente, in violazione dei doveri di imparzialità ed esclusività del rapporto di servizio con l’amministrazione, aveva svolto attività lavorativa retribuita come cameriere senza aver mai richiesto la preventiva autorizzazione.
Il comma 7 dell’articolo 53 del d.lgs. 165/2001 impone al dipendente pubblico di segnalare all’amministrazione di appartenenza l’attività extraistituzionale svolta.
In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
I giudici contabili hanno quindi condannato il dipendente al pagamento, in favore dell’amministrazione, dei compensi lordi illegittimamente percepiti.
Come rilevato dai giudici contabili, dal dato normativo si evince come il danno erariale sia costituto dall’ammontare del compenso da corrispondere, non già dalla somma di cui il dipendente ha mantenuto la disponibilità dopo aver adempiuto ai propri obblighi fiscali e contributivi (in termini, Prima Sezione Centrale d’Appello della Corte dei Conti, sentenza n. 218/2018; Corte di Cassazione, sezione civile, sentenza n. 20880/2018).
Qualifica superiore: il lavoratore deve provare non solo l'attività dedotta, ma anche le relative modalità di svolgimento
FONTE: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/
(Cass. 16 agosto 2018 n. 20748, ord.)
Commento a cura degli avv.ti da Luca Peron e Tiziano Feriani – Trifirò & partners Avvocati
Un lavoratore aveva rivendicato la qualifica superiore in relazione alle mansioni da lui asseritamente svolte, presso la Società sua datrice di lavoro, in un determinato periodo e, a sostegno della propria pretesa, aveva descritto, nel ricorso introduttivo del giudizio, le attività espletate e riportato la declaratoria del CCNL inerente al livello richiesto, al fine di dimostrare che tali mansioni rientrassero effettivamente in detto livello.
In seguito al rigetto del ricorso nei due gradi di merito, il dipendente ha adito il Supremo Collegio, il quale ha confermato la sentenza d'appello, respingendo la domanda di superiore inquadramento da lui avanzata.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha evidenziato che - nei casi in cui il CCNL applicabile alla fattispecie inquadri una medesima attività di base in due distinti livelli, a seconda che la stessa sia svolta in maniera elementare oppure in maniera più complessa - il lavoratore che rivendica la qualifica superiore ha l'onere di allegare nel ricorso introduttivo e, poi, di provare in modo rigoroso, nel corso della causa, non solo lo svolgimento dell'attività dedotta, ma anche le modalità con cui l'ha eseguita, con specifico riferimento alla sua possibile complessità, ai connessi profili di responsabilità ed autonomia, nonché all'eventuale potere di coordinamento di altri colleghi.
Lo svolgimento, da parte del lavoratore, unicamente per un breve periodo di solo alcune delle nuove mansioni preclude al Giudicante ogni valutazione circa il lamentato demansionamento
FONTE: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/
(Trib. Roma, 17 luglio 2018; ord.)
Commento a cura degli avv.ti Luca Peron e Tiziano Feriani – Trifirò & Partners Avvocati
Un lavoratore ha proposto un ricorso in via d'urgenza, sostenendo di essere stato assegnato a mansioni asseritamente dequalificanti e, su tale presupposto, ha chiesto la riassegnazione alle mansioni precedenti, nonché il risarcimento del preteso conseguente danno alla professionalità.
Il Tribunale ha respinto il ricorso, rilevando, sotto il profilo del fumus boni iuris, che - nel caso di specie - l'ipotetico demansionamento sarebbe durato soltanto circa due mesi (tenuto conto che, nel restando periodo, il dipendente si era assentato dal lavoro per malattia) e, in tale lasso temporale, il dipendente si era addirittura rifiutato di svolgere alcune delle attività proprie del nuovo ruolo assegnatogli.
In proposito, il Tribunale ha affermato che lo svolgimento, da parte del lavoratore, unicamente per un breve periodo, soltanto di alcune delle nuove mansioni che gli erano state assegnate impediva qualsiasi valutazione circa la lamentata dequalificazione.
Fermo restando quanto sopra, è stato altresì osservato che, nella fattispecie in esame, difettava anche il periculum in mora, poiché il preteso danno alla professionalità era stato dedotto solo genericamente e, in ogni caso, stante la sua natura patrimoniale, era sempre risarcibile per equivalente e, quindi, non giustificava il ricorso al procedimento ex art. 700 cod. proc. civ..
Permessi retribuiti per lutto familiare, giorni e stipendio. I benefici
FONTE:TERMOMETRO POLITICO
Permessi per lutto: domanda e retribuzione, come funziona
Di volta in volta proviamo a chiarire quali sono i benefici e le possibilità che la legge riserva ai lavoratori. Dopo aver parlato di aspettativa dal lavoro e in più occasioni della cosiddetta Legge 104 affrontiamo di seguitoil caso dei permessi retribuiti per lutto familiare. Quando e in quali spetta il permesso per lutto? Per legge il lavoratore dipendente, anche a tempo determinato, ha diritto a tre giorni lavorativi di permesso all’anno. Sono dunque permessi retribuiti e vanno considerati nelle giornate lavorative. La fattispecie va comunque verificata all’interno del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento del comparto a cui il lavoratore appartiene. Se il contratto nazionale non dà luogo a permessi retribuiti si può verificare la sussistenza di permessi non retribuiti.
Permessi retribuiti per lutto, come fare richiesta
Per avere diritto al permesso retribuito il lavoratore deve avvisare il datore di lavoro dell’avvenuto lutto. Nella stessa occasione deve informare circa i giorni in cui sarà utilizzato. I giorni di permesso possono anche essere non consecutivi: qui le condizioni possono variare sulla base del singolo contratto di riferimento. La somma dei giorni, come abbiamo detto, deve comunque rispettare la regola generale dei tre giorni l’anno.
La regola è derogabile in alcuni contratti di lavoro, a seconda della categoria di appartenenza. In ogni caso la richiesta va accompagnata dalla documentazione che dimostri la morte della persona. Il termine per poter usufruire del permesso è di sette giorni dal decesso.
Permessi retribuiti per lutto, chi può fare richiesta
Quali sono i familiari per i quali è consentita la richiesta del permesso retribuito per lutto?Il permesso retribuito per lutto è consentito nei casi di morte di: genitori e figli, fratelli e sorelle, nipoti (figli dei figli) e nonni. Vi sono tuttavia contratti di lavoro che estendono la possibilità di richiedere i permessi retribuiti anche per parenti più lontani come suoceri o generi.
Permessi retribuiti per lutto, in caso di coincidenza con ferie
Vediamo ora un caso specifico: cosa succede se e quando l’evento luttuoso si verifica in corrispondenza delle ferie? Bisogna applicare il principio di effettività delle ferie, che perciò saranno sospese. Di conseguenza i giorni di permesso non sono da considerare ai fini del computo complessivo delle ferie.
Permessi retribuiti per lutto, il caso dei dipendenti pubblici
Nel caso dei dipendenti pubblici ci sono forme estensive delle regole generali. Per esempio secondo quanto previsto dalla normativa nazionale i dipendenti pubblici hanno la possibilità di chiedere e ottenere fino a tre giorni lavorativi di permesso retribuito per ogni singolo evento luttuoso. In questo caso quindi non è valida la regola dei tre giorni per ogni anno. Inoltre si può chiedere il permesso anche anche per la morte di affini di primo grado come suoceri o generi. In questo caso i giorni di permesso devono essere consecutivi.
Borsa di studio Inps: bando ITACA, domanda e scadenza. Come aderire
FONTE:TERMOMETRO POLITICO
Bando ITACA: come fare domanda per la borsa di studio Inps
L’Inps ha pubblicato il bando ITACA per 1500 borse di studio a copertura parziale delle spese per la frequenza di scuole di primo e secondo grado, università e, per gli studenti fuori sede, Istituti Tecnici Superiori (ITS). I contributi variano in base alla durata del soggiorno e la sede per un massimo di 15mila euro.
Dunque, le borse di studio sono così suddivise:
– 710 borse per periodi di pari durata all’anno scolastico, di cui 330 per studiare in Paesi dell’UE con importo pari a 12mila euro e 380 per studiare in Paesi extra europei con importo di 15mila euro;
– 560 borse di studio per soggiorni di 6 mesi, pari ad un semestre di cui 250 per studiare in Paesi dell’UE con importo di 9mila euro e 310 per studiare in Paesi extra europei con importo di 12mila euro;
– 230 borse di studio per soggiorni di durata pari ad un trimestre di cui 100 per studiare in Paesi dell’UE con importo di 6mila euro e 130 per studiare in Paesi extra europei con importo di 9mila euro.
Borsa di studio Inps: bando ITACA, domanda e scadenza. Come aderire
Le borse di studio sono rivolte ai figli (e orfani o loro equiparati) di:
Le candidature possono essere inviate dal 16 ottobre fino al 20 novembre 2018.
Le domande devono essere trasmesse online all’INPS, attraverso il servizio dedicato, dal:
Inoltre, a prescindere dai requisiti richiesti, per la graduatoria saranno considerate anche la media dei voti e il valore indicatore ISEE 2018 della famiglia. Infine. le graduatorie provvisorie saranno pubblicate entro il 15 gennaio 2019.
Borse di studio per superamento degli esami di stato per figli di Dipendenti Pubblici
FONTE:da lentepubblica.it
Un Bando per borse di studio per il superamento degli esami di stato di I e II grado e per la promozione negli anni intermedi della secondaria di II grado, destinate ai figli dei dipendenti pubblici: la scadenza è il 20 ottobre 2018. Il bando,per 7.665 borse è destinato agli studenti che abbiano conseguito almeno 8/10 nell’anno scolastico 2017/2018.
È attivo il bando di concorso dell’INPS per 7.665 borse di studio per il superamento degli esami di stato di I e II grado e per la promozione negli anni intermedi della secondaria di II grado nel 2017/2018.