Casellario Anac, obbligo informativo per Pa, Soa e imprese entro 30 giorni (altrimenti sanzioni)
FONTE:SOLE24ORE di Massimo Frontera
In vigore dal 29 giugno il nuovo regolamento sul Casellario informatico dei contratti gestito dall’Anac e accessibile (in parte) a imprese, Soa e stazioni appaltanti
Per l’aggiornamento del casellario informatico dell’Anac, le «stazioni appaltanti e gli altri soggetti detentori di informazioni concernenti l'esclusione dalle gare ovvero fatti emersi nel corso di esecuzione del contratto devono inviare all'Autorità tali informazioni nel termine di 30 giorni decorrenti dalla conoscenza o dall'accertamento delle stesse». Altrimenti l’Anac «avvia il procedimento sanzionatorio nei confronti del soggetto inadempiente all'obbligo informativo». Il termine si legge nell'articolo 11 del Regolamento Anac per la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 28 giugno e in vigore dal giorno successivo.
Stesso termine di 30 giorni a carico delle stazioni appaltanti anche per l’annotazione dei provvedimenti sanzionatori sul casellario (art.35 de regolamento) nei casi di «falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto».
Il Casellario è il collettore di tutte le informazioni sui contratti, sulle Soa e sulle imprese, ed è la base informativa sulla quale poi dovranno “girare” il sistema del rating di impresa (articolo 83, comma 10 del codice) e il sistema di qualificazione delle imprese (articolo 84).
Il regolamento indica anche altri termini per l’aggiornamento del casellario, a carico delle imprese e delle Soa.
Per quanto riguarda le Soa, il regolamento richiede l’invio al casellario delle informazioni individuate dall'Autorità con propria delibera, entro 10 giorni «dalla conoscenza o dall'accertamento delle fattispecie ivi indicate o dal momento di assunzione del provvedimento di decadenza o ridimensionamento dell'attestazione». In caso di ritardo o mancata segnalazione scattano, viene avviato, anche in questo caso, un «procedimento sanzionatorio nei confronti della Soa responsabile di tale omissione/ritardo dal verificarsi dell'evento secondo quanto previsto dal regolamento sanzionatorio».
Anche le imprese (attraverso il legale rappresentante) devono inviare all’Anac le «informazioni individuate dalla stessa Autorità con propria delibera, entro il termine di 30 giorni dall'avverarsi di una delle fattispecie ivi elencate». Anche in questo caso, il ritardo o l’inadempienza, prede l’avvio del procedimento sanzionatorio in base ai poteri sanzionatori dell’Anac definiti dall’articolo 213 del codice.
Statali, licenziamento per dirigenti assenteisti. Bongiorno, correzioni
Bozza Aran su contratto. Arriva un nuovo Codice disciplinare
Arriva un nuovo Codice disciplinare per i dirigenti di Stato. L'Aran ha messo a punto una proposta, relativa al contratto, che prevede la sanzione massima, il licenziamento per assenteisti seriali, che collezionano "ingiustificate assenze collettive" in periodi in cui va garantita continuità di servizio o che siano recidivi di "comportamenti o molestie a carattere sessuale" o comunque di "particolare entità".
Il ministro della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, annuncia pero' di essere "già al lavoro per alcune correzioni della disciplina legislativa che riguarderanno la valorizzazione del merito anche attraverso un efficace sistema di valutazione delle performance".
Il licenziamento è comunque previsto anche per i semplici dipendenti. Punita anche la ripetuta "tolleranza di irregolarità in servizio" da parte del personale. Inoltre i dirigenti di Stato che si macchiano di "alterchi negli ambienti di lavoro" o di "inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza del lavoro, nonché del divieto di fumo" saranno sanzionati con una multa che va dai 200 ai 500 euro, che in caso di "recidiva nel biennio" si può trasformare in una sospensione dal servizio fino a sei mesi senza retribuzione.
Le ferie che avanzano potranno essere donate al dirigente che ne necessiti per motivi di salute o di assistenza ai figli e i giorni seguenti a terapie salvavita non saranno contanti ai fini del periodo di comporto, dopo il quale scatta l'interruzione dal lavoro: lo prevede la bozza di contratto presentata dall'Aran ai sindacati. Un ampliamento dei diritti per i dirigenti dello Stato che segue quello già stabilito per i dipendenti semplici. Stessa cosa vale per i congedi riconosciuti alle donne vittime di violenza.
editato in: 2018-07-03T11:44:35+00:00 da QuiFinanza
- L’articolo 33 della Legge 104regola i permessi lavorativi in caso di disabilità e per i congiunti che assistono persone disabili, al fine di fornire loro un’adeguata assistenza morale e materiale. Si tratta di due ore di permesso giornaliero retribuito o, in alternativa, di tre giorni di permesso mensile (sempre retribuito) che possono essere utilizzati anche in modo continuativo. Tre giorni di permesso sono previsti anche per i familiari, lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che assistono una persona con una disabilità grave (che non sia ricoverata).
Il familiare in questione deve essere:
Le due tipologie di permessi non sono tra loro cumulabilie la loro alternatività è ammissibile solo di mese in mese. Sono permessi retribuiti e coperti da contributi figurativi che però non incidono sulla formazione delle ferie e della tredicesima mensilità.
Ferie e chiusura aziendale
Con riferimento alle ferie, qualora si abbia bisogno di un permesso 104 ad esempio durante il periodo di chiusura aziendale, le ferie non godute in coincidenza con tali permessi dovranno essere recuperate dal lavoratore in un diverso periodo, previo accordo con il datore di lavoro.
Questo perché – si legge sul sito delle piccole-medie imprese pmi.it -, se da una parte il datore di lavoro ha diritto, per esigenze produttive, a decidere di prevedere una fruizione programmata delle ferie e la chiusura in un periodo specifico, dall’altra la Costituzione stabilisce l’irrinunciabilità del diritto del lavoratore alle ferie, la cui finalità è di garantire al lavoratore di recuperare le energie psico-fisiche impiegate nello svolgimento dell’attività lavorativa.
A questo si aggiunge il fatto che le esigenze di assistenza del disabile congiunto non sono procrastinabili esigenze di assistenza e di tutela del diritto del disabile e, dunque, obbligano il lavoratore a sospendere la fruizione delle ferie programmate.
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Online il Testo Unico di Sicurezza aggiornato a Luglio 2018
Fonte: https://www.insic
Pubblicata sul sito dell'Ispettorato nazionale del lavoro la versione del Testo Unico di Sicurezza, D.Lgs. n.81/2008 aggiornata a Luglio 2018.
La nuova versione, rispetto a quella rilasciata a Maggio 2018 contiene in particolare la Rivalutazione, a decorrere dal 1° luglio 2018, nella misura dell'1,9%, delle ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. n.81/08, nonché da atti aventi forza di legge (Decreto direttoriale dell'INL n. 12 del 6 giugno 2018 (avviso nella G.U. n. 140 del 19/06/2018), attuativo dell'art. 306, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.);
• Inserito il Decreto Direttoriale INL n. 12 del 6 giugno 2018 - Rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza;
• Inserita la Legge 26 aprile 1974, n. 191, in materia di "Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato", pubblicata sulla GU n.134 del 24/05/1974, coordinata con il decreto Presidente Repubblica 1° giugno 1979, n. 469 "Regolamento di attuazione della legge 26 aprile 1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato" (G.U. 26 settembre 1979, n. 264);
• Inserita la circolare n. 10 del 28/05/2018 - Rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all'impiego di ponteggi, ai sensi dell'art. 131, comma 5, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;
• Inseriti gli interpelli n. 3 del 16/05/2018, n. 4/2018e n. 5/2018del 25/06/2018;
• Sostituito il Decreto Direttoriale n. 12 del 14 febbraio 2018 con ilDecreto Direttoriale n. 51 del 22 maggio 2018- Diciottesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71 comma 11
Link :Testo Unico sicurezza lavoro luglio 2018
Consulta il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro(edizione luglio 2018)
Licenziamento: illegittimo se richiesta ferie viene ignorata
Fonte: lentepubblica
Secondo la Cassazione, le clausole della contrattazione collettiva che prevedono per specifiche inadempienze del lavoratore la sanzione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo non esimono il giudice dall’obbligo di accertare in concreto la reale entità e gravità delle infrazioni addebitate al dipendente nonché il rapporto di proporzionalità tra sanzione e infrazione, tenendo conto delle circostanze del caso concreto e della portata soggettiva della condotta (così, tra le altre, Cass. n. 1604/1998).
Il giudice di appello, nel ritenere proporzionato il licenziamento intimato al lavoratore, ha omesso di considerare l’incidenza, sotto il profilo del principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, della condotta della datrice di lavoro; quest’ultima, infatti, ha, dapprima, omesso di fornire riscontro alla richiesta, inoltrata dal lavoratore in data 16.9.2015, di un periodo di ferie (rivelatosi coincidente con la durata dell’assenza, dal 28.9.2015 fino al 1.10.2015), e, successivamente, ha proceduto alla formulazione della contestazione proprio allo scadere dei tre giorni dall’inizio della assenza ingiustificata, senza far precedere la contestazione stessa – come la particolare situazione avrebbe plausibilmente richiesto – da alcun richiamo (anche volto a rendere edotto il lavoratore che la sua mancata presenza era da considerarsi ingiustificata, non potendo egli esser collocato in ferie per rilevanti esigenze aziendali da soddisfare senza indugio), sebbene la datrice medesima fosse a conoscenza del grave lutto da cui il lavoratore era stato pochissimi giorni prima (ossia in data 23.9.2015) colpito.
Pertanto il giudice di secondo grado ha emesso la propria decisione senza procedere alla valutazione della gravità del licenziamento in un necessario giudizio di comparazione delle reciproche condotte alla stregua dei canoni di correttezza e buona fede.
Link testo completo della Sentenza: CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 aprile 2018, n. 9339
INPS: contributi per la frequenza di corsi di lingua in Italia per i figli dei dipendenti pubblici
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Fonte: da lentepubblica.it
INPS: contributi per la frequenza di corsi di lingua in Italia per i figli dei dipendenti pubblici. Il bando, per 5.000 borse di studio, è rivolto agli studenti che hanno frequentato gli ultimi due anni della scuola primaria o della scuola secondaria di primo e secondo grado nel 2017/2018.
È attivo il bando di concorso dell’INPS per l’erogazione di contributi per la frequenza di corsi di lingua in Italia riservato ai figli e agli orfani di dipendenti o pensionati pubblici iscritti al fondo della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
Il bando è destinato agli studenti che hanno frequentato gli ultimi due anni della scuola primaria o della scuola secondaria di primo e secondo grado nel 2017/2018 ed è finalizzato a contribuire alle spese dei corsi per il conseguimento della certificazione linguistica (QCER) in una delle lingue comunitarie.
Le domande si potranno presentare online sul sito INPS a partire dal 25 giugno. La scadenza è fissata alle ore 12 del 20 luglio 2018.
Tutte le informazioni e le modalità per la presentazione delle domande sono disponibili nel bando.
Link: Indicazioni generali sui servizi e le prestazioni INPS (ex INPDAP ed ex ENAM) per i dipendenti pubblici.
Dipendenti Pubblici, premi di produttività individuali: le regole
Fonte:lentepubblica
Calcolo, per i Dipendenti Pubblici, dei premi di produttività individuali: il TAR Lazio ha fornito importanti chiarimenti.
Con la sentenza 6403/2018, il Tar ha dichiarato legittimo il calcolo che nell’attribuzione della performance individuale parametra il premio minimo a una percentuale di quello massimo. L’art. 36 Cost. ha ad oggetto la retribuzione nel suo complesso e non attiene alla congruenza di singoli ed eventuali trattamenti economici accessori, con funzione incentivante, quali il premio di risultato.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 154/2014 ha, infatti, affermato che, per valutare la conformità al parametro dell’art. 36 Cost., il giudizio non può essere svolto per singoli istituti, né giorno per giorno, ma occorre valutare l’insieme delle voci che compongono il trattamento complessivo del lavoratore in un arco temporale di una qualche significativa ampiezza.
Il Piano della Performance 2015-2018 è stato approvato con delibera del 10 giugno 2015 e ne è stata favorita la divulgazione mediante pubblicazione sul sito. Atteso che è in relazione agli obiettivi, alle priorità, ai piani e programmi da attuare con il suddetto Piano ed agli specifici compiti della unità organizzativa nella quale opera il dipendente, che il Responsabile valuta l’apporto del singolo ai fini del riconoscimento del premio di risultato, anche questo motivo va respinto poiché infondato, così come quello inerente la violazione dell’art. 5, comma 11-bis, del d.l. n. 95/2012.
Per quanto riguarda i singoli obiettivi dell’U.O. a cui appartiene la ricorrente, gli stessi risultano assegnati con nota del Segretario Generale 16 luglio 2015.
La ricorrente, nel lamentare la carenza di criteri di valutazione, che dovrebbero vincolare il Responsabile della U.O. organizzativa nell’assegnazione del premio, non allega elemento alcuno che possa integrare i vizi denunciati, senza considerare che alla medesima è stato riconosciuto il premio nella misura massima conseguibile, del 100% della quota assegnata per i funzionari dell’Unità Organizzativa di appartenenza.
Per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno, per il supposto inadempimento di AGCM al contratto di lavoro tra la medesima AGCM e la dott.ssa -OMISSIS- -OMISSIS-, che la ricorrente afferma doversi liquidare in separato procedimento, si rileva che, data anche l’infondatezza della pretesa azionata, non è ravvisabile alcun danno ingiusto ed atteso che, proprio in forza della gravata delibera, come già osservato, la ricorrente ha ottenuto il premio di risultato nella misura massima consentita.
Stipendi PA: Dipendenti Pubblici, niente stop ai contanti
Fonte:lentepubblica
Domenica primo luglio cambia tutto per i datori di lavoro che sono obbligati a retribuire i dipendenti con metodi tracciabili in Banca e alle Poste sia per quanto riguarda lo stipendio che gli anticipi sullo stesso. Eppure per i Dipendenti Pubblici non ci saranno novità dal 1° Luglio 2018: scopriamone il perché.
Stipendi PA, niente stop ai contanti per Dipendenti Pubblici
La misura, in base alle nuove regole, invece, non interessa il Pubblico Impiego. Restano, infatti, esclusi dalla norma i rapporti di lavoro:
Queste due infatti sono fattispecie escluse dalla norma, per cui accanto agli strumenti che qui sotto andremo a citare sarà ancora consentito per i dipendenti del settore pubblico la corresponsione dello stipendio, oltre che per via telematica, anche in contanti.
Restano quindi immutate le regole per i dipendenti della PA.
Tetto massimo all’erogazione in contante per i pagamenti della PA
Tuttavia, il DL 201 del 6/12/2011 – coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, cosiddetto decreto “Salva Italia” – all’art. 12 definisce una limitazione all’uso del contante per i pagamenti a vario titolo fatti dalle pubbliche amministrazioni, superiori all’importo di 1.000 euro.
In particolare, la norma ha previsto che a decorrere dal 7 marzo 2012 gli stipendi, le pensioni, i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d’opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro devono essere erogati attraverso, modalità e strumenti di pagamento telematici di natura bancaria (Conto corrente bancario) o postale (Conto corrente postale e Libretto postale), ivi comprese le carte di pagamento prepagate nonché le carte elettroniche istituzionali, inclusa la tessera sanitaria, predisposte nell’ambito del servizio nazionale dei pagamenti promosso dal Ministero del’economia e delle finanze.
Mezzi di pagamento consentiti per tutti gli altri dipendenti
Un approfondimento sul divieto di pagamento in contanti dello stipendio è disponibile a questo articolo.
In sintesi, per tutti gli altri dipendenti esclusi dai casi sopra citati, i mezzi di pagamento consentiti sono:
· bonifico sul conto del lavoratore,
Sanzioni
I datori di lavoro pertanto non potranno più corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, “qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato”. Lo stabilisce il comma 911 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre. “Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo” si legge nel comma 913, si applica una sanzione amministrativa tra 1.000 e 5.000 euro.
L’obiettivo del legislatore è quello di arginare la prassi, diffusa tra datori e committenti, di corrispondere ai propri dipendenti uno stipendio inferiore ai limiti fissati dalla contrattazione collettiva, in modo da tutelare il lavoratore che riceva importi non corrispondenti a quanto scritto in busta paga.
Da PensioniOggi:
Disabili, Aggiornata la graduatoria per accedere al programma HCP 2017
Lo comunica l'Inps in una nota stampa. I beneficiari potranno fruire del contributo mensile per l'instaurazione di un rapporto di lavoro con una badante e le prestazioni integrative erogate dagli ATS.
L'Inps ha aggiornato, come di consueto, la graduatoria del programma Home Care Premium 2017 che seleziona i beneficiari delle prestazioni previste dal consueto programma di assistenza ai disabili. Lo comunica una nota stampa diffusa dall'Istituto di previdenza.
Al 1° luglio 2018 sono risultati vincitori del programma di assistenza 285 nuovi soggetti e sono state riviste le posizioni in graduatoria degli idonei, pari a 13.290 domande, a seguito dell'inserimento di nuovi soggetti o dell'aggravamento delle condizioni di chi già aveva prodotto la domanda lo scorso anno. Nel rispetto della normativa sulla privacy, è stato indicato esclusivamente il numero di protocollo Inps. Lo stesso è reperibile accedendo dal motore di ricerca del Nuovo Portale INPS alla prestazione Assistenza Domiciliare >Servizio: Gestione Dipendenti Pubblici: domanda assistenza domiciliare e autenticandosi con il proprio PIN > consultazione domande protocollate.
Il programma HCP, com'è noto, consiste in un contributo economico (sino ad un massimo di 1.050 euro mensili) erogato direttamente alla famiglia finalizzato all'assunzione di una badante (prestazione prevalente) e in una serie di prestazioni sanitarie (erogate dagli ATS convenzionati con l'Inps nel luogo di residenza del disabile) per la cura a domicilio delle persone disabili o non autosufficienti iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali oppure alla gestione magistrale, nonchè ai pensionati della gestione dipendenti pubblici. L'importo del contributo mensile erogato tramite HCP dipende da un mix di fattori tra cui il grado di disabilità dell'assistito e dall'ISEE del nucleo familiare; all'importo così determinato occorre sottrarre le indennità corrisposte dallo Stato per il medesimo fine (ad esempio l'indennità di accompagnamento).
Il programma HPC 2017 attuale è partito lo scorso 1° luglio 2017 e dura sino al 31 dicembre 2018 (18 mesi). L'accesso al programma è limitato a30mila soggetti ed è subordinato alla formazione di una graduatoria aggiornata il primo giorno di ogni mese e ordinata in base alla gravità della menomazione del disabile da assistere. Pertanto ogni mese l'Inps deve procedere all'aggiornamento della graduatoria degli aventi diritto ed individuare le platee dei nuovi beneficiari della prestazione.
Pensioni, Di Maio: Pronti al ricalcolo degli assegni d'oro
Il Ministro del Lavoro Luigi di Maio annuncia dopo la delibera sul taglio dei vitalizi l'arrivo di un DDL governativo entro l'estate per tagliare gli assegni d'oro.
Dopo la delibera sul taglio dei vitalizi agli ex-Parlamentari sarà la volta degli assegni d'oro. Lo ha ribadito il Ministro del Lavoro Luigi Di Maio intervistato ad Agorà su Rai 3 fissando una roadmap piuttosto precisa. "Questa settimana o al massimo la prossima" si procederà con il taglio dei vitalizi degli ex-parlamentari poi sarà incardinato il disegno di legge sulle pensioni d'oro" con la speranza di approvarlo "entro l'estate" ha detto il Ministro del Lavoro.
Di Maio ha parlato anche del reddito di cittadinanza assicurando che le coperture "sono state individuate anni fa": "Ora si tratta di fare un percorso nella legge di bilancio" e ha indicato tra le voci la spending review, gli interventi sulle concessioni autostradali, il gioco azzardo e tanti altri punti. Di Maio ha aperto a una reintroduzione dei voucher per lavori come quelli domestici, colf e badanti, e in alcuni casi in agricoltura ("se ne puo' discutere") ma ha condannato l'abuso che se ne è fatto tra il 2015 e il 2016 con "record indegni".
L'ipotesi del ricalcolo
Il neo ministro del Lavoro ha già anticipato come vorrebbe intervenire sugli assegni d'oro. Al pari di quanto previsto nella delibera che taglia i vitalizi agli ex parlamentari (che sarà discussa la prossima settimana dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati) la strada indicata dall'esecutivo è quella di un ricalcolo della pensione con le regole del sistema contributivo. Nel corso del question time alla Camera la scorsa settimana Di Maio ha annunciato che il Governo sta "studiando un ricalcolo, anche insieme all'INPS, delle pensioni di importo superiore ai 4 mila e 5 mila euro, con un principio: quello che colui che non ha versato abbastanza contributi per meritarsi una pensione torna ad una pensione per quanti contributi ha versato". I risparmi sarebbero destinati a finanziare la pensione di cittadinanza ad un importo di 780 euro al mese.
In sostanza l'Inps dovrebbe ricostruire la contribuzione annua versata dal pensionato e rivalutarla annualmente per il tasso di capitalizzazione, cioè per la variazione media quinquennale del prodotto interno lordo; il montante rivalutato dovrebbe essere moltiplicato per dei coefficienti di trasformazione creati ad hoc dall'Inps sulla base dell'età di decorrenza della pensione. Una procedura che, a prescindere dai problemi di costituzionalità (andrebbe in soffitta il principio del pro-rata intervenendo in misura retroattiva), creerebbe diversi problemi per la ricostruzione della carriera lavorativa di molti pensionati (in tutte le gestioni esclusive e sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria mancano, infatti, i dati retributivi riferiti alle anzianità contributive maturate prima del 1993 quando entrò in vigore la Riforma Amato).
A parte i proclami sulla possibilità concreta di poter intervenire sulla questione resta parecchio scetticismo dagli stessi ambienti vicino alla maggioranza. Proprio l'altro giorno Alberto Brambilla, estensore della proposta leghista per riformare la legge Fornero, si è dissociato da un ricalcolo sulle pensioni d'oro avvertendo che così facendo si aprirebbe la strada in futuro ad un intervento anche sulle pensioni d'argento e di bronzo. Nelle prossime settimane il Governo Conte dovrà, quindi, ufficializzare come intervenire e verificare la volontà di andare fino in fondo.