Una fase inaugurata con l’adozione di uno strumento che dà la possibilità ai soggetti privati organizzati di rappresentare le proprie istanze al Ministero della PA
Fonte: http://www.unita.tv/
Entra nel vivo l’attuazione della riforma della Pubblica Amministrazione e con essa la partecipazione dei soggetti privati organizzati alle decisioni della burocrazia italiana, attraverso il Registro della Trasparenza di cui si è appena dotato il Ministero della Semplificazione e della PA, sul modello di quello del Ministero dello Sviluppo economico e delle istituzioni europee. Siamo al giro di boa, dopo l’attività di confronto e consultazione che hanno accompagnato la scrittura dei decreti e la loro approvazione in Parlamento, comincia il “terzo tempo”, come lo ha ribattezzato il ministro Madia, quello dell’implementazione.
“Perché la riforma PA – dice il ministro – non termina con la fine dell’iter legislativo: ora le norme devono essere ‘messe a terra’, monitorate e curate nell’implementazione”. L’obiettivo è quello di “ascoltare e confrontarsi con le realtà associative, i corpi intermedi, le imprese e tutti i soggetti organizzati che quotidianamente interagiscono con la PA: penso alle norme sulla trasparenza come il diritto di conoscere, le norme sulla nuova conferenza dei servizi, i moduli unici per le attività commerciali ed edilizie, i progetti di digitalizzazione come SPID, la riforma delle partecipate, le norme sul lavoro pubblico”.
“‘TerzoTempo’ – spiega – consentirà di far conoscere meglio le potenzialità della riforma PA, i nuovi diritti, ma servirà anzitutto ad ascoltare, a raccogliere osservazioni sugli effetti che si stanno producendo sui territori e gli eventuali ritardi o difficoltà. Sono convinta che le riforme, tanto più la riforma della pubblica amministrazione, non cambino quasi mai le cose da un giorno all’altro, che dopo l’approvazione delle norme occorra un tempo per l’implementazione e il monitoraggio e che sia dunque importante il confronto trasparente con il mondo privato”.
Non a caso questa fase viene inaugurata con l’adozione di uno strumento che servirà, da un lato, a dare la possibilità ai cittadini in forma associata di rappresentare le proprie istanze a chi esercita funzioni pubbliche e, dall’altro, ad eliminare quelle zone grigie che purtroppo ancora oggi persistono tra gli interessi particolari delle lobby e quello generale della collettività. E’ questo un problema storico non solo della Pubblica Amministrazione italiana, ma più in generale di tutte le burocrazie continentali. Come affrontare il rapporto con i gruppi di pressione?
Si tratta di un aspetto molto delicato che negli anni in Italia ha dato vita a fenomeni corruttivi diventati una vera e propria metastasi per il Sistema-Paese. Alla prova dei fatti la netta chiusura dell’ente pubblico, teorizzata per evitare condizionamenti e al fine di tutelare l’interesse generale, non solo non ha sortito gli effetti sperati ma ha addirittura peggiorato la situazione.
L’istituzione del Registro della Trasparenza segna la volontà di affermare un cambiamento culturale avviato già all’inizio degli anni ’90 sulla scorta del modello anglosassone. Negli Usa come nel Regno Unito comitati di cittadini, associazioni di categoria, lobby, gruppi di pressione … partecipano alla luce del sole ai processi decisionali della Pubblica Amministrazione. In questo modo l’azione della PA è sottoposta al giudizio dell’opinione pubblica e allo stesso tempo si instaura un controllo intersoggettivo tra i soggetti interessati, a garanzia dell’imparzialità.
Da oggi, quindi, nell’attesa che il Registro diventi uno strumento comune a tutti i dicasteri del Governo italiano, sarà possibile conoscere gli incontri in agenda e fissare appuntamenti, oltre che con il Ministero dello Sviluppo economico e delle istituzioni europee, anche con il Ministero della Pubblica Amministrazione
Fonte:DPL
Con sentenza n. 22148 del 8 maggio 2017, la Corte di Cassazione ha ribadito che costituisce reato penale l’installazione, da parte del datore di lavoro, di telecamere per il controllo dei lavoratori, senza che detta installazione sia preceduta da un accordo in sede sindacale o una autorizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro.
I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come non rilevi il fatto che i dipendenti abbiano dato il loro consenso scritto all’utilizzo di tale apparecchio.
Queste le motivazioni:
Posso presentare il certificato di malattia il giorno dopo?
FONTE:LEGGE PER TUTTI
Non si può licenziare il dipendente per un solo giorno di malattia ingiustificata se il giorno dopo presenta il certificato di malattia.
Chi è malato e deve assentarsi dal lavoro ha l’obbligo di comunicarlo all’azienda lo stesso giorno dell’assenza e farsi visitare (di persona) dal medico di famiglia affinché questi invii il certificato, in via telematica, all’Inps. Se non lo fa è considerato «assente ingiustificato» e può subire le sanzioni disciplinari. Tuttavia, tali sanzioni non possono arrivare al licenziamento se, il giorno dopo (ossia il secondo giorno di malattia), il lavoratore si cura di inviare il certificato medico. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza [Cass. sent. n. 10838/2017 del 12.01.2017.].
Ogni sanzione che il datore di lavoro infligge al proprio dipendente deve essere «proporzionata» alla violazione da questi commessa e solo laddove il rapporto di fiducia che il primo ripone nel secondo viene irrimediabilmente compromesso, si può procedere al licenziamento. Quindi, anche laddove il dipendente abbia violato una delle regole che gli prescrive il regolamento aziendale o il contratto collettivo, ma la violazione non sia particolarmente grave e, comunque, il successivo comportamento tenuto dalla stesso riveli un indice di correttezza, non si può procedere al licenziamento. È proprio il caso del dipendente che, pur tenuto a presentare il certificato medico sin dall’inizio della malattia, per qualsiasi ragione non lo abbia fatto, ma sia corso ai ripari il giorno dopo. Indubbia, in questo caso, la buona fede del dipendente e l’assenza di un danno grave all’azienda, tanto più se comunque prontamente informata dell’assenza anche attraverso una telefonata.
Quindi fermo restando che se il dipendente si assenta deve immediatamente comunicarlo all’azienda e procurarsi, lo sesso giorno, il certificato medico da inviare all’Inps (adempimento che esegue lo stesso medico in via telematica), se anche quest’ultimo adempimento viene posticipato al giorno dopo non si rischia il posto di lavoro.
Questo pertanto il principio enucleato dalla Suprema Corte: è sproporzionato il licenziamento per un solo giorno di assenza ingiustificata se per il secondo giorno di malattia il dipendente ha fornito il certificato medico.
Progressioni economiche orizzontali: si rischia la sanzione con retroattività oltre un anno
FONTE: http://www.ilpersonale.it
Con parere n. 49781/2017, la Ragioneria dello Stato chiarisce che le progressioni economiche orizzontali non possono avere decorrenza retroattiva al 1° gennaio dell’anno in cui le graduatorie sono state approvate.
Di conseguenza, gli enti che non rispettano i termini di decorrenza retroattiva oltre l’anno delle progressioni economiche, espongono gli amministratori ed i dirigenti al rischio della maturazione di responsabilità amministrativa.
Il Comune di Castelgomberto ha siglato il Contratto Collettivo Decentrato per l’anno 2016 nell’ambito del quale è stata disciplinata l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali mediante selezione e successiva approvazione della graduatoria da attuarsi nel corso del 2017. In particolare, nel contratto integrativo è prevista l’attribuzione delle predette progressioni con decorrenza economica e giuridica a partire dal 1° gennaio 2016. Nello specifico, codesta amministrazione chiede un parere sulla corretta decorrenza delle progressioni.
FONTE: http://www.ilpersonale.it
Con comunicato del 9 maggio 2017 l’Autorità nazionale Anticorruzione rende noto che è stato pubblicato l’intervento tenuto dal Presidente dell’Anac, Raffaele Cantone, in occasione del convegno ‘Autorità indipendenti e anticorruzione’, che si è svolto presso l’Auditorium della Consob a Roma il 4 aprile scorso.
“ … credo sia particolarmente utile che di questi temi si discuta ad un tavolo comune, che dovremmo cercare di far diventare sistematico proprio come lo sono ormai i rapporti tra l’ANAC e le altre Authorities. Ad esempio con il Garante della privacy c’è un confronto continuo per le questioni che riguardano il tema della trasparenza, le cui linee guida in materia sono state elaborate congiuntamente; con l’Antitrust, invece, c’è un rapporto costante sulla contrattualistica pubblica, mai come in questo periodo agli onori della cronaca.
Più in generale, con le varie Autorità c’è sempre stato un rapporto di assoluta correttezza e credo questa sia l’occasione per affrontare un aspetto delicato che le riguarda tutte: il fatto che il Piano anticorruzione teoricamente consentirebbe la vigilanza dell’ANAC nei confronti delle altre Authorities, sia pure con riferimento ad alcuni ambiti limitati. A tal proposito il prof. Police ha già sgombrato il campo da tutta una serie di rischi potenziali e le sue conclusioni sono sostanzialmente condivisibili. Sebbene la legislazione sia oggettivamente carente, poiché presenta punti di evidente ambiguità, io credo che le lacune siano colmabili con un’interpretazione di tipo teleologico… “
FONTE: http://www.ilpersonale.it
La Corte dei Conti Campania in una recente delibera (n. 56/2017) stabilisce che è preclusa ai dipendenti di società partecipate al 100% da un ministero l’applicabilità della mobilità.
La Corte risponde alla richiesta di parere di un Comune che voleva verificare la possibilità e legittimità del passaggio per mobilità di un dipendente assunto in una società a totale partecipazione pubblica.
La Corte dei Conti afferma che non può considerarsi dipendente pubblico di altra amministrazione il personale di società partecipata al 100% da un Ministero, che non è stato assunto tramite procedure concorsuali pubbliche ma tramite procedure aziendali pubbliche. Ne consegue che è da ritenere preclusa l’applicabilità dell’istituto dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 (mobilità) “al personale di società partecipata al 100% da un Ministero, non assunto tramite procedure concorsuali pubbliche ma tramite procedure aziendali”.
FONTE: http://www.ilpersonale.it
La Circolare INPS n. 78/2017 fornisce istruzioni sul bonus di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore. In particolare si sofferma su modalità e requisiti di presentazione delladomanda e sullacompilazione telematica della stessa, indicando tutte letempistiche.
A decorrere dal 1º gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all’adozione di minore dell’importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, è corrisposto dall’INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione.
A partire dal 4 maggio 2017 è attiva la procedura di acquisizione delle domande che dovranno essere trasmesse all’Inps esclusivamente in via telematica secondo le modalità indicate nella circolare.
Riassumiamo in breve la circolare:
In sede di presentazione della domanda occorre specificare l’evento per il quale si richiede il beneficio e precisamente:
La domanda deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:
Per agevolare la compilazione della domanda on line, nella sezione moduli del sito www.inps.it sarà disponibile un modulo facsimile che ripropone le maschere del servizio on line.
La domanda può essere presentata a decorrere dal 4 maggio 2017 per le nascite o adozioni verificatisi a partire dal 1 gennaio 2017.
La misura del premio è pari a 800 euro per ciascun evento e in relazione a ogni figlio nato/adottato o affidato. Alla corresponsione del premio alla natalità provvede l’INPS nelle modalità indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN).
Il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al richiedente.
Riforma Pensioni, Poletti: Decreti in Arrivo entro pochi giorni
FONTE:PENSIONIOGGI Scritto da Vittorio Spinelli
Nei prossimi giorni il governo presenterà i decreti necessari per l'attivazione dell'anticipo pensionistico. Lo ha riferito il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, rispondendo oggi ad alcune richieste da parte dei giornalisti sui ritardi nell'attuazione delle misure su APe, sociale, lavoratori precoci e APE Volontario. Poletti ha assicurato che il governo intende rispettare l'impegno assunto sull'attuazione dell'Ape, l'anticipo pensionistico, sia nella versione "sociale" che in quella "volontaria": "Stiamo lavorando per fare in modo che i decreti entrino in vigore il prima possibile ma abbiamo detto e ribadiamo che chi ha maturato il diritto al primo di maggio avrà la possibilità di utilizzarlo liberamente, quindi il fatto di avere una settimana in più o in meno da questo punto di vista non propone problemi".
L'APE di mercato ha detto Poletti sarà un progetto sperimentale, che durerà due anni sino al 31 dicembre 2018 e che coinvolgerà i lavoratori che hanno63 anni unitamente ad almeno 20 anni di contributi. In pratica, chi è distante meno di tre anni e sette mesi dall'accesso alla pensione potrà chiedere all'Inps di certificare il requisito e accedere allo strumento. Il prestito sarà senza “garanzie reali” e in caso di premorienza non ci sarà alcuna rivalsa sugli eredi. I tempi per la restituzione del prestito saranno di 20 anni" ha detto Poletti. Nonostante le rassicurazioni del Ministro restano tuttavia molti lati oscuri ancora da chiarire tra cui, per citarne alcuni: il ruolo delle banche a cui sarà demandato il compito di erogare l'anticipo pensionistico, l’operatività della garanzia posta dallo Stato, la consistenza delle rate di ammortamento che dipenderà da elementi variabili a seconda dei tassi del mercato, il problema della speranza di vita per i nati tra il 1954 ed il 1955, la possibilità di estinguere in via anticipata il prestito (ad esempio utilizzando parte della liquidazione), la questione del cumulo dei periodi assicurativi per raggiungere il requisito contributivo richiesto. Nodi molto complessi che stanno richiedendo ai tecnici un supplemento di indagine per il loro scioglimento.
Tra i punti da chiarire c'è quello relativo al raccordo tra ape sociale e ape volontario con la possibilità per il lavoratore di chiedere il finanziamento bancario solo sull'eccedenza erogata tramite l'anticipo gratuito. Essendoci un minimo mensile al di sotto del quale il prestito bancario non può essere effettuato (l'asticella dovrebbe essere collocata sui 150 euro) il rischio è che l'operazione potrà essere attuata concretamente solamente da coloro che avranno diritto ad una pensione ben superiore a 2mila euro.
Sull'anticipo gratuito (ape sociale) il Governo ha comunque accolto almeno in parte le questioni sollevate dalla parte sindacale relative all'individuazione della platee dei lavoratori interessati che erano in sospeso introducendo una franchigia di 12 mesi in favore dei lavori cd. gravosi. "In questo modo, ricorda Poletti, coloro che hanno svolto mansioni gravose per almeno sei anni in via continuativa negli ultimi sette anni di lavoro avranno la possibilità comunque di accedere tanto all'APE sociale che al pensionamento anticipato con 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica (a condizione di avere 12 mesi di lavoro prima del 19° anno di età, n.d.r)".
Il Governo, con una presa di posizione ufficiale, chiarisca che la pensione che si acquisirà con l’APE sociale avrà decorrenza dal primo maggio 2017, ovviamente nel caso in cui il lavoratore abbia maturato i requisiti richiesti. Questa decorrenza deve essere garantita indipendentemente dalla data del varo dei Decreti attuativi”. Lo dichiara Cesare Damiano, Presidente della Commissione Lavoro alla Camera. “Apprezziamo le dichiarazioni del ministro Poletti, che vanno in questa direzione – prosegue – ma vogliamo sottolineare il fatto che INPS e molti Patronati non accettano le domande dei lavoratori, a causa della mancata emanazione dei Decreti, causando un rilevante allarme sociale.” “Da qui l’esigenza di una comunicazione ufficiale”, conclude.
Pensioni, ecco chi ha diritto alla speciale elargizione
Guida ai principali destinatari della cd. speciale elargizione riconosciuta in favore delle vittime del servizio, del dovere e del terrorismo.
La Speciale Elargizione
Il dizionario di PensioniOggi.it
La speciale elargizione è una provvidenza economica, a carattere indennitario, corrisposta “una tantum”, ad alcune categorie di dipendenti pubblici riconosciuti vittime del servizio, del dovere e loro equiparati nonchè, in caso di vittime del terrorismo, ai cittadini italiani, ovvero ai loro superstiti. Il beneficio consiste nell'elargizione di una somma economica, esente da Irpef, nei confronti degli invalidi o ai loro superstiti a seguito di particolari eventi che l'ordinamento ha ritenuto opportuno proteggere ed indennizzare.
L’istituto è stato introdotto inizialmente in favore dei superstiti dei militari e delle forze di polizia in conseguenza di taluni eventi particolarmente cruenti (vittime del servizio e della criminalità organizzata ai sensi della legge 302/1990 e della legge 466/1980) ma successivamente è stato esteso da diverse disposizioni legislative di cui si fa fatica a tenere il conto. Complessivamente, allo stato attuale, sono ben sette gli eventi che possono danno luogo all'erogazione della speciale elargizione ciascuno dotato di una propria specifica autonomia giuridica. Vediamo dunque, cercando di essere il più concisi possibili, quali sono gli eventi in questione in ordine crescente rispetto alla gravità della lesione.
Vittime durante il Servizio
La prima categoria di indennizzati è prevista dall'articolo 1895 del Codice dell'ordinamento militare (Dlgs 66/2010) e contempla i familiari superstiti dei militari di leva dei volontari non in s.p.e.allievi delle scuole e collegi militari deceduti “durante il servizio”. Per tale categoria non è richiesta la condizione che l’evento letale sia avvenuto per causa di servizio, ma è sufficiente che l’evento stesso sia accaduto “durante il servizio”. L'elargizione in tale ipotesi è pari a 25.822,84€ e non è soggetta a rivalutazione annuale. Il beneficionon spetta nei confronti dei superstiti dei militari che all’atto dell’evento letale si trovavano in licenza, in permesso o fuori dal presidio militare senza autorizzazione.
Vittime del Servizio
La seconda categoria di indennizzata è prevista dall'articolo 1896 del Codice dell'ordinamento militare (Dlgs 66/2010) e contempla i familiari superstiti del personale militare e delle forze di polizia ad ordinamento civile in servizio permanente o di leva e volontari; che risultino deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell’adempimento del servizio, nell’espletamento cioè di un’attività connessa agli specifici compiti istituzionali. In tal caso l'elargizione è pari a 100.000 € soggetta a rivalutazione annuale sino alla data della liquidazione, più ulteriori 60.000€ in caso di presenza di carichi di famiglia (es. coniuge, o figli a carico della vittima al momento del suo decesso).
Vittime di atti di Terrorismo o della criminalità organizzata
La speciale elargizione è concessa in misura rafforzata dalla legge 204/2006 nei confronti dei cittadini italiani o loro superstiti che subiscano un’invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di atti di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, avvenuti in Italia o all’estero dal 1° gennaio 1961 (legge 204/2006); nonchè in favore dei magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso che abbiano riportato un’invalidità permanente o che siano deceduti per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di fatti delittuosi connessi al perseguimento delle finalità di associazione di stampo mafioso, o in operazioni di prevenzione o repressione contro i fatti delittuosi di cui sopra, ovvero per l’assistenza prestata nel corso di tali operazioni (art 82 legge 388/2000, vittime della criminalità organizzata).
L'importo della speciale elargizione in caso di decesso della vittima è pari a 200.000€ nei confronti dei superstiti mentre in caso di sopravvivenza dell'invalido l'indennità è pari a 2mila euro per ogni punto di invalidità riconosciuta. L'indennità è soggetta a rivalutazione annuale sino alla data della sua liquidazione. Tali categorie di soggetti (sia i superstiti che l'invalido stesso) hanno la possibilità dioptare per la liquidazione di un assegno vitalizio in luogo della speciale elargizione ex artt. 3 e 5 della legge 302/1990. La misura dell’assegno vitalizio per i superstiti è pari a 309,87 mensili, se i destinatari sono in numero non superiore a tre; a 193,67 mensili, se i destinatari sono quattro o cinque; e in 154,94 mensili se i destinatari sono in numero superiore a cinque; per l'invalido la misura dell'assegno è pari a 6,19€ mensili per ciascun punto di invalidità a condizione che l'invalidità non sia inferiore a due terzi (66%).
Vittima del Dovere e soggetti equiparati
Dal 1° gennaio 2007 la legge 266/2005 ha riconosciuto, infine, la speciale elargizione anche in favore, in generale, delle cd. vittime del dovere e soggetti equiparati (qui i dettagli) sino all'epoca esclusi nonchè nei confronti dellevittime da malattie uranio correlato (art. 1079 Dpr 90/2010). La prestazione spetta nei medesimi importi previsti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata appena descritti. A tali soggetti non è, tuttavia, stata riconosciuta la possibilità di optare per la liquidazione dell'assegno vitalizio in luogo della suddetta indennità.
Superstiti della Vittima
Ove l'indennità spetta ai superstiti il beneficio compete secondo il seguente ordine (art 6 della legge 466/1980): 1) coniuge superstite e figli se a carico (ripartita in parti uguali tra i concorrenti); 2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione; 3) genitori; 4) fratelli e sorelle se conviventi e a carico.
Nel caso di vittima del terrorismo o della criminalità organizzata il requisito della convivenza e del risultare fiscalmente a carico delde cuius per i fratelli e le sorelle e per i figli è stato soppresso dall'art. 82, co. 4 della legge 388/2000 ed inoltre, ove non vi sia alcuno dei sopraindicati beneficiari, la provvidenza spetta anche ai soggetti non parenti, né affini, né legati da rapporto di coniugio che risultino conviventi e a carico nei tre anni precedenti l’evento, ed ai conviventi more uxorio (art. 4, comma 2°, L. n. 302/90 e art. 13, comma 2°, D.P.R. n. 510/1999).